Boschi- Fedeli

 

E' stato siglato ieri dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, e la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, il  Protocollo d’intesa  con lo scopo di rafforzare “in modo organico e sinergico l’attuazione delle politiche di prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani”, in particolare in età scolare. Un’azione congiunta che “rafforzi in modo organico e sinergico l’attuazione delle politiche di prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani”, in particolare in età scolare.


Il Protocollo prevede piani, programmi educativi e iniziative 
ad hoc per coinvolgere studentesse e studenti, genitori, docenti. Ci saranno campagne di informazione e comunicazione mirate. Saranno realizzate specifiche attività di formazione delle e degli insegnanti a cura di soggetti qualificati e scientificamente accreditati. Per la realizzazione degli interventi ci sono 3 milioni di euro a disposizione.

Oggi con la Ministra Valeria Fedeli abbiamo firmato il Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Miur per politiche di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare: 3 milioni di euro in 3 anni per la realizzazione di piani, programmi educativi e campagne di informazione rivolti a studenti, insegnanti e genitori - sottolinea la Sottosegretaria Maria Elena Boschi . L’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche è sempre più diffuso tra i giovani, anche a causa del più facile accesso alle sostanze tramite il loro acquisto su siti internet e social network che li commercializzano: una piaga che può compromettere la crescita e lo sviluppo dei ragazzi e delle ragazze. Con l’accordo firmato oggi facciamo un passo avanti per prevenire l’abuso di queste sostanze e contrastare vere e proprie forme di schiavitù. Partire dall’educazione nelle scuole è fondamentale”, chiude Boschi.
“Il Protocollo di intesa firmato oggi tra il Miur e il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio è una scelta importante per stare accanto a ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di intercettare quei momenti di difficoltà o di debolezza che possono indurre a forme di dipendenza dannose per la crescita e i processi di socializzazione”, dichiara la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,Valeria Fedeli.

L’uso e l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolar modo in età scolare, possono  produrre danni gravi e incidere negativamente sulla qualità dell’apprendimento, della formazione personale, della capacità di immaginare e realizzare progetti di vita e di lavoro. È importante allora che a studentesse e studenti vengano dati tutti gli strumenti informativi e di prevenzione delle dipendenze e che la scuola diventi un’alleata, anche su questo terreno, per conoscere, condividere rischi, fare le scelte più giuste – ha dichiarato la Ministra Fedeli. Si tratta di lavorare sui contesti sociali, sulle modalità di accesso, sulle caratteristiche e i danni delle diverse sostanze. Il tutto sapendo porsi in ascolto e in dialogo con le ragazze e i ragazzi e in costante condivisione con le famiglie. Anche la prevenzione delle dipendenze è infatti un elemento di quel patto educativo che deve vedere tutta la società, come comunità educante, al servizio della crescita sana e positiva delle future generazioni”.

 

Il protocollo:

Il presente PROTOCOLLO D’INTESA viene sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), rappresentata dalla Sottosegretaria di Stato, on. Maria Elena BOSCHI, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) rappresentato dalla Ministra, sen. Valeria FEDELI

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000 e i principi in essa dichiarati;

VISTA la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176;

VISTI gli articoli 2,3,13,19,32 della Costituzione Italiana che garantiscono il rispetto della dignità umana, delle libertà individuali e associative delle persone e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e fisica;

CONSIDERATA la Risoluzione ONU n.58/3 finalizzata alla promozione della tutela dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento ai fenomeni di commercializzazione illecita di sostanze controllate a livello internazionale o nazionale e di nuove sostanze psicoattive via Internet;

CONSIDERATA la Strategia dell’Unione europea in materia di droga (2013-2020) il cui obiettivo è quello di migliorare la disponibilità e l'efficacia dei programmi di prevenzione e di sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze del consumo di droghe e di altre sostanze psicoattive, di promuovere stili di vita sani e realizzare una prevenzione mirata diretta anche alle famiglie e alle comunità;

CONSIDERATE le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive comunitarie che costituiscono il quadro di riferimento generale entro cui si collocano i principi di educazione alla cittadinanza, alla legalità e ai valori sedimentati nella storia dell’Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale di ogni Paese; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione”; VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1˚ ottobre 2012, come da ultimo modificato dal DPCM 21 ottobre 2013 - recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”, pubblicato sulla G. U. n. 288 in data 11 dicembre 2012;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento politiche antidroga, assicura il coordinamento dell’azione del Governo in materia antidroga, provvedendo, in particolare, a indirizzare e coordinare le azioni volte a prevenire e contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze; coordinare e sostenere attività di studio, ricerca, informazione e comunicazione nei predetti settori;

VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione con modifiche del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università e nello specifico l’art. 1 che istituisce l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” e la Circolare Ministeriale n. 86 del 2010 che ne ha emanato le indicazioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

VISTI i Regolamenti recanti la “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico” degli Istituti secondari di II grado, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89 del, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

RITENUTO che, attraverso attività congiunte, i sottoscrittori di questo accordo-quadro possono conseguire maggiori livelli di efficienza e efficacia delle proprie azioni istituzionali e, successivamente, dei conseguenziali interventi di spesa a valere sul bilancio dello Stato;

CONSIDERATO

il Protocollo d'intesa già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga e il MIUR in data 19 dicembre 2012;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

 

l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche è scientificamente dimostrato possa comportare - soprattutto in giovane età - gravi interferenze nella crescita sana e nell’armonico sviluppo psico-fisico e sociale;

la tossicodipendenza, l’alcol-dipendenza sono causate dall’uso prolungato e continuativo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche e favorite dalla compresenza di specifici fattori psichici, ambientali e sociali;

le indicazioni europee e delle Nazioni Unite invitano gli Stati Membri a impegnarsi su una prevenzione precoce (early detection) e quindi su azioni che permettano di individuare tempestivamente la comparsa di comportamenti e/o condizioni individuali e sociali in grado di innalzare il rischio di sviluppare dipendenze alcol-droga correlate;

i giovani hanno sempre più facile accesso, anche tramite la rete internet, alle sostanze stupefacenti e ad altre sostanze non “tabellate” gravemente nocive per la salute;

la famiglia e la scuola costituiscono gli ambienti prioritari in cui realizzare incisive attività di prevenzione;

i firmatari del presente accordo hanno un comune e attuale interesse istituzionale a sviluppare interventi urgenti orientati, in particolare, ad individuare precocemente l’esistenza di fattori di vulnerabilità e l’uso iniziale e occasionale di sostanze, che caratterizzano fasi in cui non si è ancora sviluppata la dipendenza;

 

I FIRMATARI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti del presente protocollo d’intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

  1. La PCM e il MIUR intendono realizzare un’azione congiunta che rafforzi in modo organico e sinergico l’attuazione delle politiche di prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani, segnatamente in età scolare, attraverso la realizzazione di piani, programmi educativi e iniziative ad hoc, comprensivi di campagne di informazione e comunicazione mirate, aperti anche alla partecipazione di ulteriori partner, in possesso di specifiche attribuzioni istituzionali o dotate di rappresentatività nazionale, poliennale esperienza e know how tecnico-scientifico.

2. I predetti piani, programmi e interventi terranno anche conto delle realtà territoriali connotate da degrado sociale e/o emarginazione urbana e di aree periferiche particolarmente esposte a fenomeni di criminalità organizzata.

Art. 3 – Obiettivi, strumenti e target

  1. I firmatari intendono rafforzare la collaborazione in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, realizzando, in particolare, attività mirate nei confronti di studenti, insegnanti e genitori nei seguenti ambiti:

a) informazione, sensibilizzazione e prevenzione da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso programmi scientificamente supportati che tengano conto degli attuali dati scientifici, orientati secondo un approccio globale in grado di valorizzare la piena dimensione educativa e la sana crescita psico-sociale;

b) sensibilizzazione sui rischi per la salute legate al consumo di alcol e droga;

c) sensibilizzazione in merito ai rischi derivanti dalla navigazione in siti internet e social network in cui si commercializzano pericolose sostanze psicoattive d) sensibilizzazione sulla natura delle connessioni tra la domanda e l’offerta di droga e quindi sui legami diretti con le realtà delle organizzazioni criminali, nazionali e internazionali;

e) formazione mirata nei confronti di insegnanti, svolta a cura di soggetti qualificati e scientificamente accreditati a livello nazionale;

f) informazione e supporto per i genitori attraverso programmi psico-sociali volti a individuare e trattare, nei figli minori, disturbi comportamentali e criticità potenzialmente connessi a fenomeni di dipendenza.

2. I firmatari intendono promuovere campagne di informazione e comunicazione a scopo di prevenzione, incentivando la divulgazione nelle scuole di materiale informativo.

3. Tutte le procedure previste dal Piano di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, dovranno essere poste in essere nel rispetto delle misure anticorruzione e trasparenza di cui al vigente PNA e PTPC della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR.

Art.4 – Indirizzo attuazione e monitoraggio

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, sarà costituito un “Comitato di indirizzo, attuazione e monitoraggio” composto da tre membri designati dal dipartimento per le politiche antidroga e da tre membri designati dal MIUR, coordinato da uno dei componenti eletto nell’ambito del Comitato stesso. Il Comitato si riunirà presso il MIUR, che curerà i compiti di segreteria. La partecipazione al Comitato non comporta alcun compenso né rimborso di spese.

2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo , attuazione e monitoraggio, il Comitato, entro 40 giorni dalla costituzione, elaborerà un “Piano di Lavoro”, contenente un’apposita “scheda tecnica preliminare” in cui saranno descritte le azioni da svolgere, l’apporto delle risorse da impiegare per ciascun target, i soggetti da coinvolgere, in conformità a quanto previsto all’articolo 2, comma 1, nonché le modalità con cui dovranno essere illustrate le attività svolte e il grado di raggiungimento dei risultati.

3. In esito alla presentazione del Piano, la PCM, per il tramite del Dipartimento politiche antidroga, e il MIUR, per il tramite del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” provvederanno, alla definizione di un idoneo “Accordo di collaborazione” ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Per l’attuazione del presente accordo-quadro, la PCM, per il tramite del Dipartimento politiche antidroga, renderà disponibile a favore del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione una somma fino a 3.000.000,00 euro (tremilioni/00), a valere sul capitolo 786 del CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il MIUR contribuirà all’attuazione del presente accordo mediante l’impiego di proprio personale, strutture, risorse materiali e immateriali per la realizzazione di tutte le procedure ammnistrative, di rendicontazione e gestionali compresi eventuali bandi pubblici necessari all’attuazione del presente protocollo d’intesa e del successivo Piano di lavoro nonché dell’Accordo di cui all’articolo 4, comma 3.

3. I firmatari danno atto che il valore complessivo delle attività da realizzare, tenuto conto dei costi indiretti che saranno sostenuti dal MIUR ai sensi del comma 2, è da considerarsi superiore all’importo a carico del bilancio di previsione della PCM di cui al comma 1.

4. Le modalità di erogazione della compartecipazione finanziaria a valere sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno specificate nell’accordo di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3. 

Art. 6 – Modifiche e integrazioni

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo d’intesa dovranno essere concordate per iscritto e non potranno comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7 – Utilizzo delle denominazioni e dei loghi e diffusione dei risultati

1. I firmatari rimangono esclusivi titolari delle rispettive denominazioni ed è pertanto fatto obbligo di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione o il logo dell’altra parte , previa autorizzazione scritta della medesima.

2. Alla scadenza del presente protocollo d’intesa e comunque, in caso di risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenute, i firmatari non potranno, comunque più utilizzare la denominazione o il logo dell'altra parte.

3. Le parti firmatarie provvederanno alla divulgazione in ambito nazionale, europeo e internazionale dei dati e dei risultati raggiunti a seguito del presente protocollo d’intesa, specificando l’avvenuta collaborazione ai sensi dello stesso protocollo e degli atti conseguenti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le procedure necessarie all’attuazione del presente protocollo d’intesa saranno realizzate nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento in materia di tutela dei dati personali.

2. Ulteriori specificazioni in merito alla individuazione dei “Responsabili” del trattamento dei dati personali saranno oggetto dell’accordo di collaborazione di cui all’art. 4, comma 3.

Art. 9 – Durata

1. Il presente protocollo d’intesa ha la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.

Art. 10 – Efficacia

1. Il presente protocollo d’intesa è efficace dalla data di sottoscrizione.