Paolo Gentiloni

Via libera dal Consiglio dei Ministri ai decreti per la pensione anticipata: Il Premier Paolo Gentiloni, ha firmato iDPCM attuativo dell'#APESocial, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in G.U. ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; è stato inoltre emanato il DPCM relativo al pensionamento con 41 anni per i lavoratori cosiddetti precoci #quota41 (legge 232/2016, art. 1, commi da 199 a 203), mentre siamo ancora in attesa di news riguardanti il DPCM relativo all’APE volontaria. Tra i soggetti interessati le Maestre della scuola di infanzia.

 

Condizioni per l’accesso all’APE social (Art.2)

1-Può conseguire l’APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l’attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:

  • è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

  • è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;

  • è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

  • è un lavoratore dipendente in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del presente decreto.

2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all’indennità.

 

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social (Art.4)

  1. Ai fini della domanda di accesso all’APE sociale l’interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.

  2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all’articolo 2, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell’anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.

  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

  4. Le condizioni per l’accesso all’APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via continuativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.

"Con i decreti per l’Ape sociale ed i lavoratori precoci si consentirà a decine di migliaia di lavoratori, in condizioni di difficoltà, di anticipare fino a tre anni e sette mesi l’età di pensionamento, con potenziali effetti positivi sul ricambio generazionale in azienda e quindi sulle opportunità di ingresso al lavoro per i giovani. Viene reso così operativo un altro degli interventi sul sistema previdenziale definiti dal Governo, che poggiano su una consistente dotazione di risorse, volti ad introdurre elementi di flessibilità ispirati ad un principio di equità e, al contempo, rispettosi degli obiettivi e degli equilibri di finanza pubblica"- afferma il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti in una nota ufficiale- (…) Intanto sono già operative altre norme che attuano un insieme articolato di interventi i cui contenuti sono stati oggetto di un confronto approfondito con le organizzazioni sindacali".

(...)"voglio ricordare come, completando il percorso già avviato con la legge di stabilità 2016, la no-tax area, per tutti i pensionati, sia stata uniformata a quella dei lavoratori dipendenti; e, ancora, la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate". Senza dimenticare, aggiunge Poletti, "l’eliminazione definitiva delle penalizzazioni previste in caso di pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età, l’ottava salvaguardia per gli esodati, la possibilità di accesso all’opzione donna per le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (e del 1957 per quelle autonome) e l’aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso: il prossimo luglio, i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo Inps percepiranno la quattordicesima aumentata del 30%; e, inoltre, verrà erogata anche ai pensionati con redditi fino a due volte il trattamento minimo".Con i prossimi provvedimenti di attuazione dell’Ape volontaria, conclude il ministro, "si concluderà il percorso di concreta attuazione di questi interventi di riforma del sistema previdenziale; un tema di grande importanza sul quale resta aperto il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali".

Per la Uil scuola, le misure attuative dell´Ape sociale e della pensione anticipata per i precoci presentano una forte criticità, inaccettabile, per i lavoratori della scuola alla quale occorre porre rimedio per evitare che nel 2017 questi lavoratori siano, ancora una volta, penalizzati non potendo accedere alle due prestazioni. La UIL e tutto il sindacato, lo avevano già fatto presente nelle riunioni di questi mesi, i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria (15 ottobre) non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio connessa al pensionamento. Il sindacato pertanto chiede al Governo di intervenire, al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le scadenze previste per l’accesso all’Ape sociale e alla pensione dei precoci, così da ricomprendere il personale della scuola, a cominciare dagli insegnanti della scuola dell’infanzia. Occorre evitare il ripetersi di quanto avvenuto con la Legge Monti-Fornero che non tenne conto delle specificità del mondo della scuola.

A breve l’INPS emanerà le relative circolari che forniranno le indicazioni operative per la presentazione delle domande; domande che secondo quanto previsto dai DPCM,se presentate in ritardo (ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno), saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno le adeguate risorse finanziarie.

 

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