maturita 2018

Lo schema del decreto sugli esami di stato della Buona Scuola, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, sottoposto al Parlamento, stabilisce che per l'ammissione agli esami di Stato 2018 basterà una votazione media non inferiore a 6, condotta inclusa. Precisiamo, invece, che per chi dovrà affrontare l'esame di stato il prossimo giugno varranno ancora le vecchie regole, ovvero, la sufficienza in tutte le materie.

 

Abstract del decreto

 

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

ART. 14 Oggetto e Finalità

  1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

  2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo l, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.

  3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

  4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e ]a gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

ART. 15 Ammissione dei candidati interni

  1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie

  2. L'ammissione all'esame di Stato, è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art, 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122; b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21;

    c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

    d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

  3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo l S, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome.

  4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ART. 16 Ammissione dei candidati esterni

 Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

  1.   siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
  2. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, Il. 226;  
  3.  abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
  4.   L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall'articolo 1­ quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

ART. 17 Attribuzione del credito scolastico

  1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti.

  2.  Con la tabella di cui allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

ART. 18 Commissione e sede di esame

  1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14,comma

  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

  5. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

  6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

ART. 19 prove di esame

  1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

  2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico­ linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato.

  3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo,

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

  5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti da art. 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

  6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica

  7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8.

  8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti.

  9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola·lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.

  10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 20 Esiti dell'esame

  1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.

  2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio, Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

  3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

  4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

  5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

  6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

  7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ART. 21 Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

  1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013

  2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

  3. L'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23.

  4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

  5. Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma l.

ART. 22 Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

  1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

  2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

  3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

  4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

  5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.

  6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

  7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

  8. AI termine dell'Esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2.

  9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

  10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge Ah 170 del 201 O, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

  11. La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, In particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

  12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

  13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e.

  14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame dì Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma

  15. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

ART. 23 Diploma finale e curriculum dello studente

  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

  2. AI diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonchè le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 28. della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

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