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scuole chiuse neveL'ondata di maltempo con neve e gelo, che si è abbattuta nel centro sud, ha portato tra le varie conseguenze anche quella delle chiusure di alcune scuole; già da oggi, quindi, molti studenti e docenti sono rimasti a casa, allungando involontariamente le vacanze di Natale, a seguito delle ordinanze di chiusura disposte dai sindaci.Decisioni prese “responsabilmente” secondo la ministra Fedeli, al fine di evitare ogni possibile rischio.

Di seguito l'elenco delle scuole chiuse (in aggiornamento)

martedì 10 gennaio 2017

mercoledì 11 gennaio 2017

 

Giovedì 12 gennaio 2017

Venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2017

N.B. si consiglia di monitorare gli aggiornamenti del Comune di proprio interesse.

 

Ricordiamo inoltre che, come quanto pubblicato dalla FlcCgil scuola, il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio,per cause non imputabili alla volontà del lavoratore(anche l’emergenza neve è tra queste) può essere assimilataalla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile, pertanto pienamente legittimate. L’articolo 1256 del cod. civile afferma: L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Al successivo articolo 1258 sempre del cod. civile, si legge: La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore (docente o ATA che sia), per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione.
Di conseguenza, 
la chiusura della scuola per allerta meteo, o per una nevicata straordinaria, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonioche trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile. Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui sia il docente, che il personale ATA, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibilee, quindi, non è soggetto ad alcun tipo di recupero. Inoltre va ricordato che è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico per la quale, il comma 3 dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Su questo aspetto, nel febbraio 2012, in occasione della chiusura delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata, il MIUR emise una nota in cui specificò che, al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”