firmaTanti sono i docenti che in questi giorni stanno contattando PSN per avere chiarimenti sulle diverse problematiche riferite alla possibilità di prendere servizio immediatamente sul posto di fase C o differire ad un momento successivo e a complicare le cose ci sono le indicazioni errate (e spesso assurde delle segreterie) e tanta disinformazione sicuramente legata ad una mancata lettura della legge 107. Tra le segnalazioni più incredibili giunte in redazione, quelle di alcuni docenti supplenti al 30 giugno, secondo cui ci sarebbero Dirigenti Scolastici che starebbero indicando un presunto obbligo di assumere servizio in fase C chiedendo loro di rassegnare le dimissioni. Obbligo che non sussiste affatto visto il comma 99 della legge 107 che indica chiaramente la possibilità di differire presa di servizio. Sulla questione è intervenuto l'Ufficio scolastico della Toscana che ha pubblicato una serie di domande e risposte per i docenti che saranno a breve alle prese con la convocazione per le assunzioni nell'organico potenziato che di seguito riportiamo integralmente:

1. Sono risultato destinatario di nomina in ruolo in fase C, ma al momento sono titolare di un contratto di supplenza annuale. Posso rinunciare alla supplenza ed entrare in servizio da subito sul posto del potenziamento?

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L’art. 1 comma 99 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) prevede che“l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.”

Ne consegue che coloro che alla data fissata da ciascun Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale per l’assegnazione della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16 non siano più titolari del contratto di supplenza annuale potranno immediatamente prendere servizio.

2. Sono risultato destinatario di nomina in ruolo in fase C, ma al momento sono titolare di un contratto di supplenza annuale presso una scuola statale o paritaria. Posso differire la presa di servizio al prossimo anno scolastico?

L’art. 1 comma 99 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola), già ricordato al punto precedente, è molto chiaro per quanto riguarda il caso delle scuole statali; essendo le scuole paritarie ugualmente parte del Sistema Scolastico Nazionale ed essendo l’anno scolastico ormai avviato, allo scopo di garantire la continuità didattica questa Direzione Regionale accorderà la presa di servizio differita anche al personale delle scuole paritarie con contratto di supplenza annuale che faccia richiesta formale all’Ambito Territoriale competente - ovviamente entro la data fissata per l’assegnazione delle sedi provvisorie e unitamente alla documentazione che attesti la detta situazione lavorativa.

3. Nel caso invece di un contratto a tempo indeterminato presso una scuola paritaria, oppure più in generale di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato di natura privata, sarà possibile non prendere immediatamente servizio?

Nel caso di differimento dell’intero anno scolastico sarà necessaria una domanda all’Ambito Territoriale competente presentata entro e non oltre la data fissata per l’assegnazione delle sedi provvisorie, comprensiva di tutta la documentazione necessaria a valutare la fondatezza della domanda.

Nel caso di contratti presso scuole paritarie, anche in analogia al punto precedente, questa Direzione Generale accorderà il differimento; le altre situazioni andranno valutate individualmente.

Non verrà in ogni caso concesso un differimento oltre al 1 settembre 2016.

Nel caso invece di differimenti brevi sarà compito del Dirigente Scolastico valutare l’istanza, accordando comunque almeno il periodo di tempo contrattualmente richiesto come preavviso.

4. Nel caso invece di un contratto con una Pubblica Amministrazione?

Essendo il contratto di natura privatistica, non vi sono differenze rispetto al caso di un candidato con rapporto di lavoro con un privato; l’unica eccezione è “il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato”, escluso dalle fasi assunzionali B e C come previsto dall’art. 1 comma 104 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola).

Si distingue il peculiare caso dei docenti di ruolo di religione, il cui stato giuridico non è completamente assimilabile a quello degli altri docenti e che quindi non possono essere esclusi da queste fasi.

5. Nel caso infine di una supplenza fino ad avente diritto è possibile avere comunque il differimento?

Il già citato art. 1 comma 99 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) prevede, in questi casi, l’assegnazione della sede alla fine della fase C, non prevedendo un differimento automatico ma neppure vietandolo. In considerazione anche di possibili problematiche emergenti nella fase di nomina da Graduatorie di Istituto, i docenti titolari di contratti fino ad avente diritto potranno chiedere il differimento di presa di servizio per giustificata motivazione, dunque su propria richiesta, documentata ed inviata all'Ambito di competenza.

6. La nomina in fase C può essere su più di una sede?

Nelle more della costituzione degli ambiti territoriali previsti dall’art. 1 comma 66 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola), le assunzioni da fase C per l’anno scolastico 2015/16 avvengono sull’intera provincia e, per necessità didattiche emerse anche dalle preferenze di potenziamento espresse dalle scuole, possono dar seguito all’utilizzazione su due sedi.

Nel momento della pubblicazione delle disponibilità per la successiva scelta questi casi verranno esplicitati.

7. La nomina in fase C può essere su ordini e gradi diversi da quelli relativi alla mia classe di concorso?

L’impianto della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) mira ad un utilizzo delle professionalità dei docenti anche al di fuori dei tradizionali vincoli di ordine e grado; ad esempio l’art. 1 comma 20 prevede che “per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibile, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di conoscenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi d’istruzione in qualità di specialisti”oppure l’art. 1 comma 85 prevede l’uso come supplenti anche in gradi di istruzione inferiore al proprio. Per queste ragioni, nel caso di necessità didattiche emerse anche dalle preferenze di potenziamento espresse dalle scuole, potrà verificarsi l’utilizzazione di un docente su ordine o grado inferiore a quello della propria classe di concorso.

8. In quest’ultimo caso e più in generale nel caso di presa di servizio differita con supplenza annuale quest’anno su classe di concorso diversa da quella di nomina, potrò svolgere l’anno di prova?

L’attuale regolamento sull’anno di prova e formazione, D.M. 850/2015, prevede già alcune delle casistiche che potrebbero emergere (supplenza su sostegno e nomina su posto comune o viceversa; supplenza su classe di concorso affine a quello di nomina; etc.). Bisogna comunque evidenziare come questo decreto non sia rivolto alle specificità di questa fase assunzionale, per cui è ragionevole attendersi un ulteriore decreto che garantisca a tutti i nominati in fase C, nelle loro varie situazioni, di poter svolgere l’anno di prova.

9. Sono un docente che non è stato nominato in fase C, posso aspirare ad una supplenza su un posto di potenziamento (comune) disponibile a seguito di una presa di servizio differita o dell’assenza di nomina?

L’art. 1 comma 95 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) esclude la possibilità di coprire i posti del potenziamento con supplenze brevi e saltuarie e, solo per l’a.s. 2015/2016, con le supplenze di cui all’art. 40 comma 9 della Legge 449/1997 (supplenze fino ad avente diritto).

Questa casistica non esclude le supplenze annuali, dovute o all’assenza di candidati oppure al differimento di presa di servizio all’anno scolastico 2016/17 dei candidati individuati per nomina in ruolo.

10. Lo stesso vale anche per i posti di potenziamento su sostegno?

La differenza è la necessità di nominare personale specializzato: dunque la risposta teoricamente non varia, ma nei fatti, vista la penuria di docenti specializzati, renderà piuttosto rara la nomina di supplenti su questi posti.

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