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Confermata anche in Gazzetta Ufficiale la data del 10 novembre per l’attesissima FASE C del piano straordinario di immissioni in ruolo.

Le proposte di assunzione verranno effettuate alle ore 16:00 di martedì sul portale Istanze Online. Arriverà inoltre una e.mail di conferma sulla propria posta elettronica.

Nella propria pagina di Istanze Online comparirà la funzione per accettare la nomina, ma ricordiamo che in fase B, per problemi tecnici, molti hanno visualizzato tale funzione solo il giorno successivo. L'accettazione potrà essere fatta solo mediante questa funzione.

I docenti potranno accettare la proposta entro le 15:59 del 20 novembre. Dopo tale momento la proposta di assunzione risulterà non accettata e i docenti verranno definitivamente espunti da dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti

Ricordiamo che nella proposta di assunzione sarà riportato il tipo di posto, quindi la classe di concorso o il posto di sostegno, e la provincia assegnata.

 

La scelta della sede di servizio sarà effettuata in un secondo momento dopo la scadenza dei termini per l’accettazione, ossia dopo il 20 novembre; le modalità saranno indicate con apposito avviso dagli USP della provincia di assunzione.

Gli USP indicheranno anche in che modo i docenti che posticiperanno la presa di servizio, perché impegnati in una supplenza al 30/06 o al 31/08, potranno far pervenire tale comunicazione.

Si consiglia, pertanto, di consultare il sito dell’USP di assunzione per eventuali avvisi.

Si ricorda che inseguito al Decreto Ministeriale n.850/2015 e alla circolare operativa per il periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti del 5/11/2015, anche i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06 o al 31/08 possono svolgere l’anno di prova nel corrente anno scolastico nella sede di servizio se si trovano in uno dei seguenti casi:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Gli interessati all'anno di prova dovranno presentare istanza ed essere autorizzati dal dirigente dell’ambito territoriale (USP) dove il neoassunto docente presta servizio come supplente.

 

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