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utilizzazioni ass provvisorieIl personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.


L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.


L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.


Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur. Per il 2015/2016 la pre-intesa per il nuovo CCNI è stata sottoscritta il 13 maggio 2015. Il Miur l’ha inoltrata agli USR per dare avvio alle operazioni (ivi compresa la presentazione delle domande), in attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva. In questa pre-intesa è prevista anche la possibilità di integrare il contratto nel caso in cui il DDL sulla scuola, in fase di approvazione in Parlamento, dovesse avere ricadute per il prossimo anno scolastico anche sulle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria del personale già di ruolo cui si applica il presente contratto.

Scadenza delle domande


Docenti
- scuola dell’infanzia e primaria: dal 15 al 30 giugno 2015 (online)
- scuola secondaria di primo e di secondo grado: dal 1 al 15 luglio 2015 (online)
- religione cattolica: dal 1 al 15 luglio 2015 (su carta)


Personale educativo
- dal 1 al 15 luglio 2015 (su carta)


Personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario)
- dalla pubblicazione dei trasferimenti al 10 agosto 2015 (su carta)


Tutto il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria presenterà le domande in modalità web attraverso le istanze online.


Il personale educativo, gli insegnanti di religione cattolica e tutto il personale ATA potrà presentare domanda su carta utilizzando i moduli predisposti dal Miur.


Contratto collettivo integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il 2015/2016
(pre-intesa sottoscritta il 13 maggio 2015)

I punti salienti e le poche novità

Utilizzazioni


Chi può partecipare
Docenti

Personale ATA

Presentazione delle domande

Le domande vanno presentate (con procedura online o su carta), entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur, alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all’USP di titolarità.
Le domande di utilizzazione e assegnazione in altra provincia debbono essere presentate (se su carta), oppure inviate (se online) direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.
Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Punteggi

Per il personale docente ed educativo la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23 febbraio 2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

Per il personale ATA la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 23 febbraio 2015 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

Documentazione alle domande

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra o posto è formulata da ciascuna scuola in cui il personale presta servizio ai sensi dell’art. 1 c. 6 del CCNI.

Relativamente, invece, al riconoscimento sia delle precedenze che all’attestazione dei requisiti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità del 23 febbraio 2015, art. 9, che dall’OM n. 4 del 24 febbraio 2015. Rimane fermo l’obbligo di presentare le certificazioni mediche su carta a scuola.

Assegnazioni provvisorie


Chi può partecipare
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta “indifferentemente” per uno dei seguenti motivi (decide il lavoratore per quale):

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatori indicare l’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento, anche se dopo singole preferenze di quel comune, e prima di preferenze di altri comuni.
La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.


Chi non può partecipare
Il personale docente assunto a decorrere dal 1 settembre 2013, per effetto della legge n. 128/2013, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 3 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII ed i genitori con figli di età non superiore a 8 anni non sono soggetti a tale blocco.


Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

Criteri generali nelle operazioni dei docenti

Presentazione delle domande da parte del personale docente, educativo ed ATA

Anche le domande di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA vanno presentate alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all’USP di titolarità, entro le scadenze dette sopra ed utilizzando la modulistica predisposta dal Miur.
Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità. Quelle presentate online vanno inviate esclusivamente all’Ufficio territoriale della provincia di destinazione (mentre quello di titolarità ne sarà informato per conoscenza direttamente dal sistema informativo.
Le domande di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie da parte dei docenti per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non si è superato il periodo di prova.
Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato per lo stesso primo settembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Pertanto, per l’a.s. 2015/2016, possono chiedere l’assegnazione provvisoria nella stessa provincia anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2012/2013. Si può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, ma solo se assunti con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2012 o anni precedenti. Al contrario, chi è stato assunto con decorrenza 1 settembre 2013 non può presentare domanda di assegnazione provvisoria per 3 anni per provincia diversa rispetto a quella di titolarità per effetto della legge n. 128/2013. Solo i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII non sono soggetti a tale blocco, ivi comprese le lavoratrici madri (e padri) con figli fino a 8 anni di età. Nell’anno successivo può partecipare anche il personale della provincia di Trento ma solo se beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.
In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.


Punteggi
La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 23 febbraio 2015.
Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata la dichiarazione personale sostitutiva delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la domanda e quelli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Rimane sempre l’obbligo delle certificazioni mediche per fruire delle precedenze L. 104. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, chi aspira  all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle preferenze, anche se preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, e dovrà sempre precedere le preferenze per altri comuni.

Ordine delle operazioni e precedenze
Le operazioni di utilizzazione del personale precedono le operazioni di assegnazione provvisoria (si veda, per i docenti, l’allegato 3 al Ccni e, per gli ATA, l’allegato 6). Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Le operazioni sui posti di sostegno, per i docenti, precedono sempre quelle sui posti comuni. Nell’ambito di ciascuna di queste tipologie di operazioni si applicano poi anche le varie precedenze spettanti (art. 8 e 19 del Ccni).

La seguente  guida riepilogativa per le  domande di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2015/2016 è stata realizzata dalla FLCGIL.

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