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l 354 CORTESale l'attesa per il giorno della verità, il 26 novembre quando alle 9,30 a Lussemburgo la Corte di Giustizia Europea leggerà la sentenza che tantissimi docenti precari stanno aspettando da tempo con ansia. Complice una informazione specialistica trionfalistica, tutti danno per scontato una sentenza storica che metterebbe fine al precariato dei docenti italiani. Molti docenti ci scrivono in redazione su quali saranno gli effetti della sentenza nel momento che sarà resa nota, chiedendo inoltre se si estenderanno a tutti i docenti in possesso di almeno 36 mesi di servizio indistintamente se siano o meno abilitati e/o presenti in Graduatoria ad esaurimento e se sarà necessario ricorrere ulteriormente per ottenere la stabilizzazione come in modo martellante sono tornate a consigliare ultimamente alcune sigle sindacali. PSN come nel suo stile, in maniera disincantata, torna a fare chiarezza sugli scenari futuri alla sentenza della Corte Europea di Giustizia, tanto osannata e attesa, anche alla luce dei nuovi orientamenti in tema di lavoro dettati dal Jobs Act voluto dal governo Renzi.

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E' utile partire dal parere dell'avvocato generale della Corte Europea, ritenuta da tanti fondamentale per una sentenza favorevole, e di cui riportiamo stralci di un comunicato stampa della stessa Corte sulla portata di tale provvedimento: “Le signore Raffaella Mascolo, Fortuna Russo, Carla Napolitano e altre persone sono state assunte in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi mediante contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Hanno lavorato per i loro rispettivi datori di lavoro per periodi differenti, stante che non sono mai state assunte per meno di 45 mesi in 5 anni. Ritenendo illegittimi tali contratti, la sig.ra Mascolo e le altre persone hanno adito il giudice chiedendo la riqualificazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro immissione in ruolo, il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi d’interruzione tra i contratti e, in subordine, il risarcimento del danno subito.

Da qui la domanda di carattere generale che più interessa i precari italiani: “La Corte costituzionale e il Tribunale di Napoli chiedono alla Corte di giustizia se la normativa italiana sia compatibile con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
L’analisi di Szpunar risulta molto chiara: “Per sostituire il personale docente nel settore della scuola pubblica, la normativa italiana prevede un sistema che si basa su graduatorie in cui i docenti supplenti sono iscritti in ordine di anzianità. Essi possono essere immessi in ruolo in funzione dei posti disponibili e della loro progressione in tali graduatorie. Le procedure di concorso per l’assunzione di personale in ruolo nel settore della scuola pubblica sono però state sospese tra il 1999 e il 2011. Per i supplenti assunti con contratti a tempo determinato, il sistema non prevede né la durata massima dei contratti né il numero massimo di rinnovi.
L’avvocato generale Maciej Szpunar ricorda innanzitutto che “l’accordo quadro prevede disposizioni di tutela minima volte a garantire la stabilità dell’occupazione e a evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendentie che pertanto, i contratti a tempo determinato nel settore dell’insegnamento pubblico rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.
L’accordo quadro prevede peraltro norme generali per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, i quali possono essere giustificabili solo da circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività o sia diretta a sostituire altri dipendenti che si trovano momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le loro funzioni (dipendenti in congedo di malattia o di maternità, in congedo parentale, ecc.).
L’Italia, invece, sembra voler fare di testa sua: “Il rinnovo di contratti a tempo determinato non è giustificato quando è finalizzato a soddisfare esigenze a carattere permanente e durevole.” Inoltre “la normativa italiana non prevede né il numero di contratti successivi che possono essere stipulati né la loro durata massima. Osserva che è formulata in maniera generale e astratta, senza un legame tangibile né con il contenuto specifico né con le concrete condizioni di esercizio dell’attività. Inoltre, non consente di fissare criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare l’esistenza di un’esigenza di sostituzione temporanea reale. Infine, non pone limiti né alla stipulazione né al rinnovo dei contratti con personale supplente in sostituzione del personale temporaneamente assente
Un altro elemento che depone contro la posizione dell’Italia nell’uso spregiudicato dei precari è il mancato bando per anni dei concorsi ordinari: “Sebbene l’assunzione di personale supplente sia in via di principio temporanea, il fatto che non sia stato fissato alcun termine preciso per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione di personale di ruolo genera un’incertezza totale; in pratica, l’assenza di concorsi pubblici per oltre dieci anni dimostra che i contratti a tempo determinato sono stati utilizzati per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli.
E non basta la giustificazione addotta dal governo italiano “di una flessibilità molto alta (dovuta allo stretto rapporto tra l’esigenza di trovare supplenti e la variazione ciclica e imprevedibile della popolazione scolastica) e ragioni di ordine finanziario.”, in quanto “le restrizioni finanziarie nel settore scolastico non giustificano il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato. I contratti a tempo determinato possono essere giustificati soltanto dalla particolare natura delle mansioni da svolgere o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale (come la tutela della gravidanza e della maternità o la conciliazione degli obblighi professionali e familiari.)"
In conclusione, ed è questo il punto più importante della riflessione dell’avvocato generale, “la normativa italiana non presenta misure sufficienti né a prevenire né a sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato e che tale privazione di tutela dei lavoratori nel settore scolastico sia contraria all’accordo quadro.”
Fin qui il parere dell'avvocato generale della Corte Europea che, come precisato nel comunicato stesso, non sono in alcun modo vincolanti visto che il compito del legale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato e che la Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte
Va osservato che nel parere stesso si pone l'attenzione sui posti vacanti e disponibili in organico (organico di diritto) e sul mancato espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, citando il mancato bando di concorsi dal '99 al 2012 e della circostanza "...senza che vi sia certezza sul momento in cui tali procedure sarebbero espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi e trasparenti per verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un 'esigenza temporanea reale...".

Quindi in sostanza se pure la sentenza dovesse essere favorevole, non essendo vincolante né con carattere perentorio e obbligatorio, il governo italiano se volesse tenerne da subito contro potrebbe ottemperare immettendo in ruolo al massimo sui posti in organico di diritto che al 31 agosto 2014 risultavano essere circa 42.000 comprendendo anche i 14 mila di nuova istituzione sul sostegno.
Quindi una possibile ottemperanza per l'Italia sarebbe l'immissione in ruolo su tutti i posti in organico di diritto (a voler essere generosi) e la garanzia di espletamento con cadenza certa dei concorsi per docenti visto che in 15 anni sono state espletate soltanto due procedure concorsuali.
Ma il parere dell'avvocato Szpunar pone l'accento si sulla mancata assunzione dei docenti che ritiene comunque ammissibile ma a patto di prevedere un risarcimento economico per la reiterazione dei contratti a tempo determinato. A differenza degli altri settori della pubblica amministrazione, infatti, il settore scolastico è escluso dalla disciplina del risarcimento del danno che il lavoratore abbia subito per effetto di tale ricorso abusivo. Anzi, dall'ordinanza di rinvio emerge che, nel settore della scuola, la stessa nozione di ricorso abusivo a contratti a termine successivi non è configurabile, posto che la legislazione italiana non prevede alcun limite alla conclusione di contratti a termine successivi per l'assunzione di personale supplente, che è pertanto sempre legittima.
Ma lo stesso comunicato fa presente che dopo la sentenza sarà rimesso nelle mani del giudice nazionale la facoltà di verificare se nell'ordinamento interno sussistano sufficienti strumenti per sanzionarne l'abuso ma la cui natura dovrà essere stabilita comunque dal legislatore nazionale attendendo la decisione definitiva della nostra Corte costituzionale che non è detto che uniformi la propria decisione a quella della Corte di giustizia Europea. A maggior ragione se la decisione dei giudici comunitari dovesse tradursi in una mera enunciazione di principio con relativo rinvio al giudice nazionale, in ciò cogliendo l'invito già espresso precedentemente dalla Commissione Europea. In questo caso, infatti, la Consulta avrebbe gioco facile a decidere nel senso della costituzionalità delle norme indubbiate, magari suggerendo un'interpretazione costituzionalmente orientata che vada nella direzione suggerita da Bruxelles. Tanto più se la nuova soluzione individuata dal Governo potrebbe esse il contratto a tutele crescenti previsto per i nuovi contratti a tempo indeterminato istituiti dal Job Act, già approvato dal Senato, che consentiranno per i nuovi assunti licenziamenti economici ovvero la possibilità di licenziamento quando il lavoratore sia in esubero o non più necessario prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.

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