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Categoria: Formazione, TFA e PAS
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Dopo l'articolo sulla notifica dei decreti inviati dall' USR Campania, stanno giungendo alcune domande in redazione sui motivi di esclusione, per dare chiarezza riproponiamo alcune  faq  significative del MIUR:

CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

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QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

 

E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.

E´ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

 

SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA?
SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.

 

I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIALI COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI?
I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.

Infine si comunicano  per opportuna conoscenza, gli Ambiti Territoriali presso i quali sono state valutate le istanze di partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.), per la Regione Campania di cui al D.D.G. n. 58 del 25.07.2013.

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