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Categoria: Formazione, TFA e PAS
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Sempre più frequentemente sono proposti e pubblicizzati percorsi di abilitazione estera per poter conseguire l'agognata abilitazione oggi conseguibile solo con TFA Ordinario o PAS. E' infatti possibile conseguire una abilitazione all'estero e farla riconoscere in Italia con una apposita procedura da espletare presso il MIUR invocando la Direttiva Europea 2005/36/EC.  
La direttiva può essere invocata anche da chi sia già abilitato in Italia e volesse insegnare all'estero. Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di docenti che, conoscendo una ligua estera, espatriano per poter insegnare all'estero allettati da stipendi molto più generosi e forse dignitosi. 
Professionisti Scuola pubblica una serie di Faq emanate dal MIUR per chiarire l'iter riconoscitivo dei titoli esteri idonei all'insegnamento in Italia. 

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1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE?
Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.
2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?
In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria - Repubblica Ceca - Cipro - Danimarca – Estonia - Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia - Lituania - Lussemburgo – Malta - Paesi Bassi – Polonia - Portogallo – Regno Unito – Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna – Svezia - Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.
3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?
Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

4. Cosa significa formazione regolamentata?
Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .
5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?
No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.
6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che I cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.
7. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?
Si, a condizione che l’interessato abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il titolo professionale.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente?

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

2. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
Un titolo di laurea o accademico rilasciato da una Università o da altro organismo abilitato conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

3. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?
Un titolo comprovante che l’interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

4. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?
La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e, se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista dallo Stato di origine in aggiunta al ciclo di studi post-secondario (laurea).

1. Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?
Si. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono, che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

2. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione che si intende esercitare.
Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.

3. Com’è disciplinato l’accertamento della competenza linguistica necessaria per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri che intendano insegnare nelle scuole dell’ordinamento scolastico italiano?

Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana sono disciplinate dalla circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010.

4. E’ prevista una differenziazione nell’accertamento della conoscenza linguistica?

Si, è prevista una differenziazione tra tutti gli insegnamenti e quelli relativi alla professione docente nella scuola primaria e alle classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A. Per i primi è prevista una prova di conoscenza uguale per tutti gli insegnamenti, per gli altri è necessario superare la specifica prova orale aggiuntiva, come da indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto, per quest’ultimi insegnamenti la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma “oggetto” stesso dell’attività da svolgere.

MISURE COMPENSATIVE

1. Cosa sono le misure compensative?
Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

2. Perché vengono assegnate le misure compensative?
Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione o nella durata della formazione.

3. In che cosa consistono le misure compensative?

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare un una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova attitudinale?

Tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein - Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea esiste la facoltà di scelta, che è riservata all’Amministrazione.

5. Dove si svolgono le misure compensative?

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento , presso un’istituzione scolastica indicata dall’Amministrazione.

6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative?
Si, l’istanza in tal senso va tempestivamente rivolta a questo Ministero, all’Ufficio competente.

7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?

Si, con un intervallo di almeno 6 mesi, previa istanza da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?

Si, nell’anno scolastico successivo.

9. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da sostenere, come deve procedere l’interessato?

E’ opportuno che l’interessato contatti direttamente l’Ufficio scolastico Regionale competente.

In allegato le FAQ complete emesse dal MIUR
E la guida completa per tutte le professioni pubblicata dalla Presidenza del Consiglio