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Categoria: Formazione, TFA e PAS
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Sentenza GdLDicembre nero per tanti precari e aspiranti docenti che per via giudiziaria cercavano di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione del proprio titolo per poter entrare a pieno merito in seconda fascia della graduatoria di istituto e partecipare dunque all'imminente concorso riservato per abilitati di cui si attende per inizio gennaio il bando. Dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria del CDS, che ha escluso dalle GAE i docenti con diploma magistrale, ora un'altra mazzata si abbatte su tanti che, convinti a ricorrere da sindacati e legali, speravano di vedere riconosciuto come un percorso abilitante i titoli di AFAM e dottorato. Titoli che invece non possono essere considerati né equiparati all'abilitazione conseguita con i percorsi ordinari ad esempio di SISS e TFA o PAS, secondo quanto stabilito in distinte pronunce del TAR per il titolo AFAM e del Consiglio di Stato per il dottorato.

Una doccia fredda per i docenti che erano stati inseriti con riserva nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e che ora dovranno invece essere ricollocati nella terza fascia delle stesse e che soprattutto vedono sfumare la possibilità di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati che avrebbe consentito l'immissione in ruolo a seguito di una prova orale.
Sarà dunque un brutto fine d'anno per oltre 4 mila ricorrenti, a tanto ammontano contando i nominativi delle diverse sentenze emesse, che si sono visti respingere la loro richiesta di riconoscimento dell'abilitazione per i titoli di AFAM e dottorato.

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Con l' ordinanza n. 7711 2017 del CDS infatti è stato rigettato il ricorso dello studio Marone, che contava oltre mille ricorrenti, e che così si è pronunciato in merito alla richiesta di inserimento in II fascia delle GI con riconoscimento dell'abilitazione al titolo di dottorato: "ritenuto, come già esplicitato nelle ultime pronunce di questa stessa Sezione (ordinanze nn. 5153 e 5144 del 2017) alle quali si intende dare continuità, che l’appello non pare assistito dal fumus boni iuris; rilevato infatti che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non vi sono disposizioni espresse, né immediate ricostruzioni interpretative che possano portare a ritenere che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto".

In merito alle spese legali, il CDS ha ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite attesa la particolarità della vicenda.

Con diverse sentenze seriali, invece, il TAR ha respinto i ricorsi di diversi legali, per un totale di oltre 3000 ricorrenti AFAM, che richiedevano il riconoscimento del valore abilitante del titolo e di conseguenza lo scioglimento della riserva per l’inserimento a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto

I ricorrenti chiedevano di annullare i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di istituto nelle parti in cui escludevano dall’inserimento in II fascia i diplomati AFAM c.d. “vecchio ordinamento” che, secondo quanto proposto in sede di ricorso, sarebbero da ritenersi tutti ipso jure “abilitati” all’insegnamento, in virtù del curriculum allegato.

Il Tar in diverse sentenze fotocopia, ha innanzitutto chiarito che per diplomi “vecchio ordinamento” si intendono, esclusivamente, quelli conseguiti prima del 1999.

In proposito, l’art. 4 , comma 1 della legge  L. 21 dicembre 1999, n. 508 (Validità dei diplomi) ha stabilito che “i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione ” mentre, al comma 2, venne precisato che “ Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”.

La legge del 1999, come modificata nel 2002, ha quindi distinto tra valore del diploma c.d. “vecchio ordinamento” ai fini “dell’accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”: a tal fine, il legislatore  per l’insegnamento nelle classi di concorso A31/A32 ha richiesto il possesso di specifici diplomi conseguiti al termine dei Corsi di didattica della musica, unitamente al requisito del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

Col D.M. n. 137 del 28.9.2007 i corsi di didattica della musica sono stati, quindi, ridefiniti nei “corsi accademici biennali di II livello finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31-A32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77).

Ne deriva che se i titoli del c.d. vecchio ordinamento, conseguiti entro il 1999, erano sufficienti ai fini dell’accesso ai concorsi, lo stesso non vale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento.

Ciò è, pacificamente, riconosciuto dalla giurisprudenza anche più risalente, secondo cui “ L’art. 4, comma 1, L. n. 508/99 (prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) avendo genericamente riguardo all’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, dispone di una situazione differente rispetto a quella relativa all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima, infatti, presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Quindi, il diploma equipollente consente di svolgere in Italia un’attività professionale che può anche concretarsi nello svolgimento di supplenze, nei limiti in cui l’ordinamento scolastico non richiede per le stesse il necessario possesso dell’abilitazione, mentre per il riconoscimento dello specifico valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, è necessario un ulteriore specifico provvedimento rivolto a riconoscere quello in questione quale titolo di formazione professionale, ai sensi della normativa vigente “ (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 22-08-2006, n. 4932).

Del resto, già con l’art. 2, comma 4 – bis della L. 143/2004 il legislatore aveva previsto anche l’istituzione di un corso di abilitazione “speciale” per i docenti diplomati AFAM che fossero privi del relativo titolo, con la conseguente possibilità di parteciparvi per chi avesse conseguito il titolo anteriormente, mentre successivamente sono stati istituiti svariati corsi abilitativi ordinari di TFA per le classi di concorso musicali.

Né può accedersi alla tesi secondo cui per effetto delle  modifiche apportate  dall’art. 1 L. n. 228 del 2012, i titoli di studio conseguiti secondo il c.d. “vecchio ordinamento” dovrebbero ritenersi abilitanti all’insegnamento, sulla base di quanto previsto dall’art.1 comma 107 della legge richiamata, secondo cui “ i  diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello” .

Tale equiparazione, infatti, è limitata all’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (conseguiti prima della entrata in vigore della L. del 2012) ai diplomi accademici al limitato fine della partecipazione ai concorsi, ma non può rilevare sotto il diverso profilo  dell’abilitazione all’insegnamento: infatti, ai sensi della richiamata L. n.268/2002, anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio non costituiva) affatto titolo abilitante all’insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica (dello stesso avviso Trib. Milano Sez. lavoro, Sent. 05/07/2017).

Ne deriva che, legittimamente, il D.M. impugnato da un lato ha previsto la possibilità di inserimento in II fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto dei docenti in possesso di diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di Il livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n, 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del MIUR 6 agosto 1999 n. 201 nonché di diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508,  in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i; dall’altro ha precluso ai docenti privi di tali requisiti e in possesso del mero diploma AFAM , specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento, l’iscrizione nella II fascia delle G.I. per l’insegnamento, riservata ai docenti abilitati (fermo restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione nella III fascia delle G.I. nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento,  è richiesto il mero possesso del titolo di studio).

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto." 
Anche in questo caso le spese di lite sono state compensate in considerazione della novità della materia trattata.

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