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Categoria: Formazione, TFA e PAS
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A seguito della nota di chiarimenti n° 213, ricevuta dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo il 16 marzo 2017, il Miur ha pubblicato la nota 2971, con cui fornisce alcune precisazioni utili relative al  riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in Spagna.

A partire dal 17 marzo verranno prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública") e il superamento di almeno una parte dello stesso.

Quindi si fa presente a coloro i quali sono interessati al riconoscimento della professione docente in Italia in possesso della relativa abilitazione conseguita in Spagna, che verranno prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso.

La nota del Ministero spagnolo di seguito allegata, infatti precisa che per poter esercitare la professione docente nelle scuole pubbliche spagnole è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:

  1. Aver superato il concorso pubblico ("sistema selectivo de acceso a la función pública") diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;

  1. Aver partecipato al concorso pubblico ("sistema selectivo de acceso a la función pública") senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 

  2. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.Chiunque non rientri nelle tre suddette categorie non può ancora esercitare la professione docente a tutti gli effetti nella scuola pubblica spagnola, come ben specificato nel nuovo modello di ACREDITACIÓN allegato alla presente, rilasciato dal Ministero spagnolo.

Pertanto, come da Direttiva europea 2013-55-CE, l'interessato otterrà il corrispettivo riconoscimento della professione docente in Italia solo nel caso in cui certifichi di essere abilitato all'insegnamento nelle scuole pubbliche spagnole, rientrando nelle tre suddette categorie.

Come specificato dalla Flc Cgil, da diverso tempo il riconoscimento dei titoli spagnoli era stato bloccato dal Miur in attesa di chiarimenti dalle autorità spagnole, a causa di numerose anomalie riscontrate nei percorsi attivati dalle Università spagnole per i cittadini italiani. La nota 2971/17 acquisisce tali indicazioni e pertanto solo chi è in possesso di uno dei requisiti indicati potrà ottenerne il riconoscimento in Italia. Analoghe richieste di chiarimenti sono in corso per altri paesi comunitari per garantire la piena corrispondenza dei titoli conseguiti con quelli richiesti in quella nazione, salvo la verifica della corrispondenza dei percorsi con quelli italiani. Questa nota integra e completa le precisazioni già fornite il 3 novembre 2016 rispetto alle procedure per il riconoscimento delle abilitazioni e delle specializzazioni per il sostegno conseguite all’estero.

Riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia

Si fa inoltre presente che:

i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.

Il riconoscimento può riguardare:
- Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura
- Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.

E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato,sarà richiesto il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Prova attitudinale

La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi. Consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

 

 

Tirocinio di adattamento

Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto, per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 

 

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