Sostegno

PSN Sostegno inclusioneArrivano in redazione numerose richieste di chiarimento da parte di docenti e anche genitori, sulla possibilità di confermare sulla stessa scuola e per lo stesso alunno diversamente abile, per il prossimo anno scolastico, l'insegnante di sostegno invocando la continuità didattica secondo quanto sarebbe previsto dall'art. 14 comma 3 del Dlgs 66/2017.
Una disposizione normativa che, stando agli annunci del Ministro Fedeli, avrebbe consentito ai genitori di richiedere al Dirigente scolastico la conferma del docente supplente anche per l'anno successivo assicurando così una continuità didattica per l'alunno disabile.

A spingere verso questa richiesta anche associazioni di docenti di sostegno e genitori che hanno diffuso addirittura un modulo per avanzare la richiesta al dirigente scolastico. In merito, visto la enorme disinformazione diffusa anche da siti poco attendibili, è bene precisare che la norma è rimasta allo stato attuale un mero spot dell'ex Governo PD.
Va infatti detto che l'articolo 14 del Dlgs 66/2017 che consentirebbe di richiedere la continuità didattica nel conferimento supplenze sul sostegno da parte della famiglia in accordo con il dirigente scolastico, non è in vigore poichè manca in primis il decreto attuativo. Tuttavia, come spesso accade, chi scrive norme in materia scolastica non ha tenuto conto di diverse criticità che questa disposizione presenta per la sua concreta attuazione.

PSN Sostegno inclusione

Sono tanti i docenti di sostegno che ci scrivono in redazione lamentando il loro utilizzo come cosiddetti "tappabuchi" in supplenze per sostituire docenti curricolari assenti sia quando l'alunno disabile non sia presente e in alcuni casi addirittura quando l'alunno sia regolarmente a scuola. La pratica è frequente sia per le stesse classi del docente di sostegno che per altre classi non assegnate. Abbiamo già avuto modo, su PSN, di far presente che tale pratica sia del tutto illegittima ma ora a conferma di quanto sempre affermato, arriva una nota dell'Ufficio Scolastico di Como che in maniera perentoria chiarisce che tale utilizzo costituisce vero e proprio inadempimento contrattuale con interruzione di servizio pubblico ai danni dell'alunno disabile.
Una nota quella dell'USP di Como che, per la prima volta, ammette la possibilità per i genitori dell'alunno disabile di procedere ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale nel caso il docente di sostegno sia utilizzato dal Dirigente Scolastico in supplenze su materie curricolari impedendo il dovuto sostegno didattico all'alunno disabile.
Questo il contenuto della nota 7490 del 10-11-2017 che ha per oggetto: "utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni.":

dispersione scolastica

Il Decreto Legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (la cosiddetta Riforma del sostegno prevista dalla Buona Scuola) ha apportato diverse novità. 

Le novità introdotte trovano applicazione con una tempistica differente: tant’è che alcune delle novità riguardano già il corrente anno scolastico. La Nota MIUR 1553 del 4 agosto 2017 precisa infatti che “il citato decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto - dovere all'istruzione” e che “In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale”, ed ancora “Differentemente il legislatore ha voluto che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017 , così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro”.

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sostegno

Da un articolo di ItaliaOggi, apprendiamo che il decreto che modifica il precedente regolamento n° 131 del 2007, riguardante il conferimento di supplenze ai docenti di sostegno sta proseguendo velocemente il suo iter: attualmente è infatti in attesa del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), prima di ritornare nelle mani della Ministra Fedeli per la firma finale.

Il progetto individuale ed il Piano per l’inclusione sono documenti che accompagneranno gli alunni diversabili nel loro percorso scolastico e di integrazione. Abbiamo già visto (qui) come la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento “il profilo di funzionamento”.
Ma tra le novità introdotte dallo “Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione dell’Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 Lettera C), della Legge 107/2015” troviamo anche il progetto individuale ed il piano per l’inclusione. A dire il vero quest’ultimo già dovrebbe essere incluso nel PTOF, ma guardiamo nel dettaglio cosa dovranno contenere questi documenti e chi dovrà redigerli.

iter inclusione da

La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento “il profilo di funzionamento” che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. 

Tra le novità introdotte dallo “Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione dell’Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 Lettera C), della Legge 107/2015” questa è una tra quelle che riguarderà i docenti di sostegno. Ma guardiamo nel dettaglio cosa dovrà contenere questo “Profilo” e chi dovrà redigerlo.

profilo funzionamento

PSN Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno 2017 modificato

Con  Decreto Ministeriale n. 226 del 13 aprile 2017 il MIUR ha finalmente comunicato le date di svolgimento delle prove di accesso per il TFA sostegno che sono state posticipate al 25 e 26 maggio 2017, rispetto a quanto indicato lo scorso 18 marzo nel DM 141/2017 in quanto, come spiegato in un precedente nostro articolo, e come indicato nella nota ufficiale del Ministero (in allegato):

PSN Sostegno inclusioneAggiornato con il testo del decreto attuativo
Questo uno dei passaggi più interessanti (art. 14) che si possono leggere nel testo del decreto approvato: Sarà possibile riconfermare  nella stessa scuola il contratto ai docenti a tempo determinato sui posti di sostegno anche per l'anno successivo, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica valutando, da parte del dirigente scolastico, l’interesse degli alunni e l’eventuale richiesta della famiglia, a patto che siano liberi i posti dopo le operazioni relative al personale di ruolo. Sono tuttavia ancora tutte da definire le modalità attuative della norma innovativa da emanare con specifico provvedimento del Miur (in allegato il testo scaricabile)
Con l'approvazione degli 8 decreti attuativi della legge 107 cambia completamente l'approccio all'inclusione scolastica con l'obbiettivo di coinvolgere maggiormente anche le famiglie e le associazioni. Rivoluzionata anche la formazione iniziale per i docenti di sostegno con l'introduzione nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di un sistema di crediti formativi da conseguire con specifico corso e un diverso approccio anche per i docenti delle scuole superiori. L'obbligo di permanenza sui posti di sostegno resta a 5 anni scolastici. Di seguito riportiamo in sintesi punto per punto tutte le novità del decreto attuativo approvato relativo al l'inclusione degli studenti con disabilità e che prevede una formazione specifica anche per dirigenti e personale ATA con nuovi criteri per accertamento della disabilità e per la definizione del numero di ore da destinare ai docenti di sostegno.