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Categoria: Sostegno
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PSN InclusioneTante sono gli acronimi e le sigle con le quali bisogna fare i conti in ambito scolastico. Con questo articolo chiariamo il ruolo e le  competenze assegnate ai nuovi Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica dal Decreto D.Lgs. n. 66/2017 "“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Integrazione o inclusione ? Originariamente era questo il termine usato nella legge n. 104/1992 all'art. 15 che per prima ha previsto e disposto la formazione di  gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (oggi si parla più propriamente di inclusione) immaginati come organi collegiali di affiancamento ai diversi livelli dell'Amministrazione scolastica con compiti di consulenza, proposta e coordinamento.

Il Decreto legislativo n. 66/2017 ha modificato l'art. 15 della legge n. 104 innovando le norme in materia ed istituendo i "Gruppi per l'inclusione scolastica" individuati su tre livelli:

  1. presso l'ufficio scolastico regionale (USR) è allocato il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR);
  2. presso ciascuno degli ambiti territoriali (AT) è istituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT);
  3. presso ciascuna istituzione scolastica è confermato il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (cosiddetta circolare BES).

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Il GLIR, attivato a partire dal primo settembre 2017 ha compiti di consulenza, proposta all'Ufficio scolastico Regionale (USR) nonché di supporto ai GIT e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GIT, la cui attivazione, prevista a partire dal primo gennaio 2019, è stata rinviata al 1 settembre dal governo in carica, opererà al livello degli ambiti territoriali istituiti dalla legge n. 107/2015. E' probabile che saranno modificati con apposito D.M. anche alcuni compiti attribuitigli dal Dlgs 66/2017 che al momento ha previsto lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di organico dei docenti di sostegno da assegnare alle scuole, con facoltà propositiva rivolta all'USR di riferimento riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno, didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è istituito presso ciascuna istituzione scolastica; è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della ASL di riferimento. Il gruppo, attivato dal primo settembre 2017, è nominato e presieduto dal dirigente scolasticoHa il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PAI) nonché i consigli di classe nell'attuazione dei PEI che è stato ridefinito nel dlgs 66/2017.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni del le persone con disabilità; al fine di realizzare il Piano di inclusione, collabora con I' istituzioni pubbliche e private del territorio.

I Gruppi di Lavoro per l’Handicap

Nessun cenno viene fatto nel Dlgs 66/2017, invece, ai Gruppi di Lavoro Handicap (GLH) che attualmente operano sul sostegno all’interno delle singole istituzioni scolastiche:

I gruppi di lavoro per l’handicap sono istituiti per contribuire a garantire il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap; è finalizzato alla loro integrazione scolastica e ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

 Il GLHI ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione di tutti gli allievi in situazione di disagio.

Il GLHO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica; quindi, si istituiscono tanti GLHO quanti sono gli allievi con disabilità.

 Di seguito riepiloghiamo tutti i GRUPPI DI LAVORO e i compiti previsti per l'inclusione di alunni diversamente abili (H) e alunni BES (clicca su ogni voce): 


Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, denominato GLHO. Esso è costituito:

  1. dal Dirigente Scolastico o suo delegato (ad es. Funzione Strumentale)
  2. dal referente GLHI;
  3. dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari;
  4. dall’insegnante di sostegno della classe;
  5. dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso;
  6. dai genitori dell’alunno;
  7. dagli eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno (un esperto richiesto dalla famiglia).

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura dell’insegnante referente del GLHI.

Il gruppo si riunisce in media 3 volte l’anno o in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a:


Presso ogni Istituzione Scolastica opera un Gruppo di Studio e di Lavoro H ai sensi dell’art.15 della Legge Quadro 104/92. Esso è costituito:

  1. dal Dirigente Scolastico che lo presiede o da un suo delegato (ad es. Funzione Strumentale),
  2. docenti coordinatori di classe,
  3. dal docente referente GLH,
  4. dai docenti curriculari e di sostegno,
  5. dai rappresentanti dei genitori,
  6. dal personale educativo operante preso l’Istituto,
  7. dal referente per l’integrazione del Comune,
  8. dal referente dell’ASL.

Il GLHI si riunisce in media 2 volte l’anno e ha i seguenti compiti:

Interviene per:

Le competenze del GLHI

Competenze di tipo organizzativo

Competenze di tipo progettuale e valutativo

In particolare il GLHI si occupa di:

Di seguito invece riportiamo i compiti e le funzioni dei diversi Gruppi citati nel nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017:


I GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) oltre a quanto stabilito nella Circolare n.8/2013, sono anche citati nella Nota MIUR n. 2563/2013, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali” in cui si specifica che i Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

È un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di programmazione, proposta e supporto.

Nel comma 7 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce che presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLIcosì composto:

  1. dirigente scolastico, che lo nomina e presiede
  2. docente referente GLH
  3. docente referente BES
  4. un docente curricolare
  5. coordinatore del CdC in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA)
  6. docenti di sostegno
  7. un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA
  8. uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni

Il gruppo ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione (PAI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, fino all'attivazione dei GIT)  e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli USR assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno (fino alla emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 66/2017).

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola,  o alle reti di scuole, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali".


È un Gruppo di lavoro istituito per ogni ambito territoriale che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.

Sempre nel comma 3 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce che per ciascuno degli ambiti territoriali introdotti dalla legge 107/2015, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) così composto:

  1. da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede,
  2. da tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale,
  3. due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

  1. dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
  2. dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie;

Come stabilito per il GLIR, anche per il GIT le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il MIUR. 


È un Gruppo di lavoro a livello regionale che ha compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sull'inclusione scolastica la cui istituzione (GLIR) è prevista nell'art. 15 comma 1 (modificato) della legge 104/92:

Presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro Interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

  1. consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sottoscrivibili con le ASL, gli Enti Locali e le Associazioni di tutela al fine di garantire, facilitare e sostenere l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e studenti con disabilità come previsto dalla legge 104/92 ed integrati con le finalità della legge 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
  2. supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
  3. supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato.

Al suo interno è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, sono state definite con il D.M. 338/2018, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito  presso il MIUR.
Secondo il citato DM il GLIR è composto da:

  1. Il dirigente preposto all’USR o un suo delegato con funzione di presidente;
  2. Dirigenti tecnici e amministrativi in servizio presso l’USR fino ad un massimo di tre;
  3. Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche della regione fino ad un massimo di quattro, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola;
  4. Coordinatori didattici e/o gestori delle scuole paritarie presenti in regione fino ad un massimo di tre;
  5. Docenti esperti in inclusione scolastica fino ad un massimo di cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola e la rappresentanza delle università tramite un delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei;
  6. Rappresentanti della Regione fino ad un massimo di cinque;
  7. Rappresentanti degli enti locali fino ad un massimo di cinque;
  8. Rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica fino ad un massimo di cinque individuate da ciascun Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base del possesso di uno o entrambi dei seguenti criteri:
    • costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica;
    • aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali.

Ogni Gruppo per l’inclusione scolastica (GLIRGITGLI) risulta, quindi, avere un raggio di intervento differente e competenze e funzioni che risultano strettamente legate fra loro per realizzare un’interazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che devono portare alla tutela della disabilità e all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità che necessitano del sostegno didattico.

Secondo l'attuale formulazione del decreto 66/2017, il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei  singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata  da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR.

L’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

L’ultima parola in relazione alla quantificazione e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, spetta, quindi, all’USR che interviene con l’assegnazione dei posti di sostegno all'interno dell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche

Riteniamo utile sottolineare, inoltre, che non è previsto alcun compenso per i componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica, come prevede chiaramente l’art.20 comma 3 del succitato decreto, così come non è previsto esonero dall’attività didattica o di servizio:

Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal Dlgs 66/2017, nonché ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall'attività didattica o di servizio.

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