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Categoria: Normativa
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Una sentenza del TAR, appena emessa, chiarisce che il diploma magistrale non ha valore abilitante. La sentenza, che sicuramente interesserà tanti diplomati magistrali, giunge a seguito di ricorso intentato da una diplomata che si era vista negato il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento dal MIUR, con specifico provvedimento, del proprio diploma di maturità magistrale conseguito nel 1991/92.

La ricorrente, italiana che vive in Inghilterra, con specifica richiesta al MIUR  chiedeva il riconoscimento dell'idoneità del suddetto titolo di studio (diploma di "Maturità Magistrale") all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia e primaria. La richiesta era tesa ad ottenere un impiego quale docente nelle scuole primarie statali inglesi.

Il diniego del Miur, contenuto in specifico provvedimento, era stato giustificato con la seguente motivazione: "il titolo in questione non può ritenersi idoneo, di per sé, per l'esercizio stabile della professione di docente, se non dopo il superamento di un concorso o di una specifica sessione di idoneità".

Ebbene, sulla base di tale attestazione di inidoneità all’insegnamento da parte del MIUR, il General Teaching Council for England presso Birmingham (England) rigettava la richiesta di riconoscimento del QTS (Qualified Teaching Status) ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/EC, titolo indispensabile per l'insegnamento nelle scuole statali inglesi.

La ricorrente si rivolgeva pertanto ai giudici del TAR per richiedere il riconoscimento del valore abilitante del diploma di maturità magistrale, il quale, con sentenza emessa il 3/10/2013,  ha confermato la distinzione tra il possesso del Diploma di maturità magistrale e l’abilitazione all’insegnamento.

Si legge infatti "è pacifico che, nel momento in cui la xxxxx conseguì il diploma magistrale (a.s.1991/92), tale titolo abilitava all’insegnamento nelle scuole, anche pubbliche, di grado preparatorio ed elementare, senza necessità di acquisire un ulteriore livello di qualificazione professionale. La normativa sopravvenuta, tuttavia, non soltanto ha previsto livelli di qualificazione differenziati per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria ... ha ritenuto di non poter prescindere da una formazione universitaria (cfr. art.3 legge n. 341 del 1990)."

E ancora si fa osservare che corsi speciali abilitanti sono stati riservati agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito tra il 1999 e il 2002, privi di abilitazione o di idoneità e che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare. "Ciò a significare che il diploma di istituto magistrale è un titolo di studio che non è comprensivo dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento"

Pertanto, si fa ancora osservare, che il riconoscimento del valore abilitativo ... non può essere riconosciuto in via permanente ... bensì nei limiti previsti dalla disciplina transitoria, ... consentendogli la partecipazione ad appositi corsi di formazione per l’insegnamento nella scuola materna statale... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami... e ai diversi percorsi abilitanti riservati a cui la ricorrente ha ritenuto di non avvalersi. 

Nel dispositivo della sentenza inoltre non è ravvisato alcun contrasto con la Direttiva Europea n. 2005/36/CE, non escludendo che possa essere subordinato l'accesso ad una professione al possesso di determinate qualifiche professionali.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, riconoscendo legittimo il provvedimento di attestazione di inidoneità del MIUR in quanto il diploma magistrale pur rilasciato anteriormente alle modifiche normative apportate non può più ritenersi costituire, di per sé solo, titolo abilitante all’insegnamento, in Italia, nel ciclo preprimario o primario, per coloro che sulla base di tale titolo non siano stati già immessi in ruolo o, comunque, non abbiano successivamente superato specifici concorsi, aventi non una mera finalità di reclutamento nella scuola pubblica bensì la specifica finalità di valutare il possesso di una ulteriore e specifica competenza e professionalità , altrimenti assicurata ... dal possesso della laurea in scienze dell'educazone primaria."

In allegato il testo integrale della sentenza