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Categoria: Normativa
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Giorgia – una neo immessa in ruolo di scuola dell’infanzia si colloca in aspettativa per dottorato di ricerca fino a dicembre 2015. La supplenza da conferire (quindi supplenza prima del 31/12 e per tutta la durata dell’anno scolastico) ritorna all’Ufficio scolastico Territoriale attingendo dalle graduatorie permanenti o viene gestita direttamente dal Dirigente Scolastico perché considerata supplenza temporanea fino al termine dell’attività didattica?

 

Paolo Pizzo – Gentilissima Giorgia,

si tratta di un posto non vacante ma disponibile per un anno scolastico.

Tali sono quei posti il cui titolare è in utilizzo/assegnato presso altre sedi o usufruisce di varie forme di aspettativa o di comando per tutto l’anno come il caso di cui al quesito.

Tali posti fanno parte delle cosiddette disponibilità di fatto e si liberano all’inizio dell’anno scolastico e possono essere occupati da altro personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o da personale supplente con incarico fino al termine delle attività didattiche.

Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al  termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.

Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.M. 131/2007 va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

Se invece il posto si libera  dopo il 31/12 sarà di competenza del Dirigente scolastico attingendo alle Graduatorie di Istituto con contratto fino al termine delle lezioni più scrutini ed eventuali esami.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/07/supplenze-posti-disponibili-prima-del-3112/