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Categoria: Normativa
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PSN Visita fiscale"Nuove regole per le visite fiscali, controlli più severi dal 2017". E' questo il tormentone che sta circolando da diversi giorni sul web, ripreso da numerosi siti specialistici, agenzie di stampa e quotidiani nazionali con diverse sfumature fino ad assumere i contorni di una vera e propria bufala. Sembra incredibile ma nell'era dell'internet 3.0 dove in meno di un minuto si può verificare la fonte di una notizia e comprendere se sia o meno una bufala, nessuno dei giornalisti che ha ripreso questa notizia si è preso la briga di verificarla né tanto meno si è posto il problema di capire quale fosse il riferimento normativo che disponesse queste nuove misure a partire dal 2017. Eppure basterebbe controllare se sia stata emanata una nuova legge o circolare INPS per capire se effettivamente sia cambiato o meno qualcosa. 
Una tale verifica avrebbe infatti portato alla luce che rispetto al 2016 non è cambiato nulla e che le nuove fasce di reperibilità sono le stesse almeno dal 2010 visto che con il decreto 206 del 18 dicembre 2009, n. 206 "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia." pubblicato in G.U. n.15 del 20-1-2010 ed entrato in vigore il 4/2/2010 si è stabilita la fascia di reperibilità per i lavoratori pubblici e con Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 quella del settore privato
Inoltre sono almeno 5 anni che sono stati attivati i "controlli più severi" visto l’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 con cui si è previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata "dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
L'unica circolare INPS più recente riguarda invece la n. 95/2016 che ha esteso anche ai lavoratori del settore privato l'esonero dall'obbligo di essere reperibili in determinati casi come ad esempio di patologie gravi necessitanti terapie salvavita. 
Dunque nessuna novità per le visite fiscali a partire dal 2017 come da giorni leggiamo su numerose testate web che si riprendono l'un l'altra senza preoccuparsi di cercare una conferma o uno straccio di rifermento normativo. 
PSN pertanto, come nel suo stile, riassume in questo articolo le norme riguardanti i controlli e le visite fiscali in caso di malattia del lavoratore tutt'ora valide:

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In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).

Visite fiscali

Il lavoratore deve sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato.

Reperibilità 

È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 2015 come segue:

Controlli fiscali

Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Comparto Scuola

Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Assenza ingiustificata

Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

Esenzione reperibilità

Il Jobs Act ha esteso anche ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia.

Verifiche INPS

I datori di lavoro possono segnalare alla struttura INPS competente possibili eventi riferiti a lavoratori che risultano esenti dai controlli ma per i quali ravvisino la necessità di una verifica. Di fatto, i lavoratori restano esentati dalla reperibilità ma non dai controlli sulla correttezza della certificazione di esenzione in relazione alla prognosi indicata.

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