I contribuenti, lavoratori disoccupati privi di un sostituto d'imposta possono presentare il modello 730 2013 se dalla dichiarazione dei redditi risulta un esito contabile a credito, con il diritto ad un rimborso d'imposta. L'Agenzia delle Entrate estende così la possibilità di recupero dell'Irpef a credito anche ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Vediamo le istruzioni e modalità di compilazione ed invio.

 

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 agosto ha anticipato l'applicazione del Decreto Legge n. 69 del 2013 che estende la facoltà di presentazione del modello 730 anche ai lavoratori privi di un datore di lavoro: consentito l'invio del modello 730 2013 ai contribuenti senza sostituto d'imposta.

Più precisamente, i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno prodotto un reddito nel 2012 e che nel 2013 si ritrovati, nel periodo di presentazione del modello 730, senza un datore di lavoro per perdita del posto di lavoro, possono presentare, come gli altri lavoratori, il 730 2013 ottenendo la possibilità di usufruire dei vantaggi di tale modello, ossia il recupero delle imposte a credito. In questo caso, il recupero non avviene tramite la busta paga di luglio, e tramite il datore di lavoro sostituto d'imposta (cosa che avviene per i dipendenti ancora in forza presso un datore di lavoro), ma attraverso un rimborso diretto proveniente dall'Agenzia delle Entrate.

Ed è proprio questo lo scopo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: consentire ai contribuenti con Irpef a credito, a seguito di conguaglio delle imposte dovute per l'anno 2012, di ottenere il rimborso in tempi brevi, anche se non sono più dipendenti di un datore di lavoro, per perdita del posto di lavoro, e quindi non potevano presentare il modello 730 usufruendo del recupero delle imposte in busta paga. Il recupero è possibile, così come l'invio del modello 730. E ciò è previsto dal Decreto Legge n. 69 del 2013, anticipato all'anno in corso dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 per i lavoratori dipendenti privi di sostituto d'imposta. L'articolo 51-bis del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, infatti, ha previsto che a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l del TUIR) in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.

La presentazione va effettuata, quindi, solo per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato, ossia un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro, all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. Ed il mese utile è settembre 2013.

Per l'anno 2013, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. I rimborsi sono erogati dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni, se di importo superiore a dodici euro. La presentazione va effettuata solo per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato, i quali adempiono ai loro obblighi nelle seguenti tempistiche:

  • Entro il giorno 11 ottobre 2013 il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati;
  • Dal giorno 2 ottobre al giorno 25 ottobre 2013 potranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni dei contribuenti.

Compilazione del modello 730 2013 ed individuazione dei requisiti contabili


L'Allegato 1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 agosto, stabilisce che il modello 730 di cui all'art. 51-bis, definito anche "mod. 730 situazioni particolari", per essere validamente presentato deve possedere i seguenti requisiti:

Nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella "situazioni particolari" con il codice "1";
Nel frontespizio della dichiarazione, nel campo riservato all'indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, deve essere indicata la seguente sequenza numerica "20137302013"e, tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per l'indicazione dei dati del sostituto d'imposta e recepiti nello schema delle specifiche tecniche xml, devono essere indicati anche i seguenti dati: Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate; Comune: Roma; Provincia: RM; Codice comune (presente solo nel tracciato telematico); Indirizzo: Via Cristoforo Colombo; CAP: 00145.
Niente 730 integrativo. In considerazione della circostanza che il "mod. 730 situazioni particolari", come chiarito nel provvedimento citato, non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello Unico validamente presentati, non potrà risultare in alcun caso valorizzata la casella relativa al 730 integrativo. Successivamente alla presentazione di un "mod. 730 situazioni particolari", non è consentito presentare un modello 730 integrativo.

Esito finale a credito: come verificarlo. La dichiarazione, come previsto nel decreto, deve avere un esito contabile finale a credito. A tal fine si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca). Pertanto, il "mod. 730 situazioni particolari" potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero:

rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3.
L'esito contabile sopra individuato differisce rispetto al "saldo contabile" ordinario, in quanto per la sua determinazione si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, se è compilato il quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 (che comporta l'utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all'intero "saldo contabile"), ma deve essere indicato nella colonna 2 l'importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell'IMU.

Inoltre deve essere presente un reddito in almeno uno dei righi della sezione I (righi da C1 a C3) o della sezione II (righi da C6 a C8) del quadro C relativo al primo dichiarante. Tale condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta.

Gli importi indicati nel quadro IMU ma non utilizzati in compensazione potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso, se superiore a 12 euro, sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.

Dati relativi al modello 730-4. Il provvedimento precisa che "ancorché la sequenza numerica "20137302013" non sia presente nell'apposito elenco reso disponibile dall'Agenzia delle entrate (relativo ai codici fiscali dei sostituti d'imposta abilitati a ricevere da parte dell'Agenzia delle entrate in via telematica i dati dei mod. 730-4), i dati relativi al mod. 730-4 dovranno essere comunque allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione.

Controlli di accoglimento effettuati dall'Agenzia delle Entrate. Costituisce oggetto di scarto senza possibilità di conferma la dichiarazione "mod. 730 situazioni particolari", che non risulta conforme anche ad uno solo dei criteri di seguito indicati:

valorizzazione della casella "Situazioni particolari" con il codice "1";
indicazione della sequenza numerica "20137302013"nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio;
casella "730 integrativo" non valorizzata;
rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 maggiore o uguale a zero;
casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro IMU non valorizzata;
presenza dei dati relativi al modello 730-4 in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche del mod. 730/2013;
presenza di redditi nel quadro C (sezione I righi da C1 a C3 e/o sezione II righi da C6 a C8);
assistenza fiscale prestata da un Caf, professionista abilitato o associazione tra professionisti;
campo "situazioni particolari" impostato anche nella parte riservata ai dati del mod. 730-4.
La comunicazione al contribuente nel modello 730-3 prospetto di liquidazione. Il soggetto che presta assistenza fiscale deve fornire nelle annotazioni presenti nel mod. 730-3, ossia il prospetto di liquidazione con tutte le risultanze delle imposte a credito, apposita comunicazione al contribuente dell'importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate, specificando se dal credito è stato decurtato l'importo degli acconti e l'eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro I.

Il testo del messaggio (codice: L15) è il seguente: "Come previsto dal D.L. n. 69/2013, in assenza del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il rimborso di euro ..... (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) sarà erogato dall'Agenzia delle entrate".

Se il risultato dell'operazione (rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3) risulta maggiore di zero ma non superiore ad euro 12, il testo del messaggio (codice: L16) sarà, invece, il seguente "Come previsto dal provvedimento di attuazione del D.L. n. 69/2013, il rimborso di euro ..... (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod. 730-3 meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) non sarà erogato in quanto non superiore ad euro 12".

I criteri per la determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013
Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 18, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, l'acconto Irpef per l'anno 2013 è dovuto nella misura del 100 per cento. Tale disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, la quale, pertanto, corrisponde alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto (calcolata tenendo conto della previgente misura del 99%). In presenza di un "mod. 730 situazioni particolari" ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 è necessario adottare dei criteri particolari, dettagliati nel provvedimento del 22 agosto dell'Agenzia delle Entrate.

Determinazione dell'acconto in presenza di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona di frontiera. Per la presentazione del modello 730 2013, relativo ai redditi del 2012, ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2013, si deve tener conto delle seguenti diposizioni:

il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni deve essere ulteriormente rivalutato del 15% . Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata), l'ulteriore rivalutazione è pari al 5%;
I redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera devono essere considerati per il loro intero ammontare e pertanto comprensivi anche della quota esente.
Il calcolo dell'acconto dipende dalle modalità di presentazione della dichiarazione. Se trattasi di una dichiarazione congiunta tra i due coniugi, e se vi è la presenza di redditi dei terreni e redditi prodotti in zona di frontiera. Se l'importo è inferiore a 52 euro, non è dovuto alcun acconto. Se l'importo totale è maggiore o uguale a euro 52, l'acconto è dovuto nella misura del 99%. Se l'importo calcolato è inferiore a euro 257,52, l'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo e deve essere corrisposto in un'unica soluzione a novembre. Se invece l'importo è maggiore o uguale a euro 257,52, l'acconto va ripartito in due rate, la prima pari al 40% del 99% e la seconda, da corrispondere a novembre, pari alla differenza. Per maggiori informazioni consultare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 agosto.

 

 

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