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Categoria: Normativa
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alternanza scuola lavoroIl Miur ha pubblicato il primo “manuale” per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, una guida esplicativa in novantaquattro pagine, con allegati esemplificativi compresi, pensate per guidare passo dopo passo dirigenti scolastici e docenti, dall’ideazione del progetto al momento del monitoraggio finale. 
La Guida operativa è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado visto che l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che questo Governo ha inteso sostenere anche finanziariamente con una dote di 100 milioni di euro all'anno”, ricorda Giannini nella lettera di accompagnamento. “Siamo pronti a partire: quest’anno avremo almeno 500.000 ragazzi impegnati obbligatoriamente nell'alternanza. A regime, sul triennio, saranno circa 1 milione e mezzo gli studenti coinvolti”.
A fronte del nuovo obbligo, il Miur ha voluto fornire una Guida molto pratica che parte dal contesto normativo di riferimento, ripercorrendo tutte le novità previste dalla riforma, per poi addentrarsi nei passaggi necessari per attivare i percorsi di alternanza. Che da quest’anno, per effetto della Buona Scuola, potranno essere svolti anche in periodi extra scolastici, ad esempio in estate, e anche all’estero. Sarà possibile per i ragazzi andare non solo nelle imprese, ma anche in enti pubblici e nelle istituzioni culturali. È la prima volta che alle scuole viene fornito uno strumento di questo tipo.

Quella dell’alternanza è un’innovazione storica per l’impianto formativo della scuola italiana, perché punta ad aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare”, ricorda il Ministro. Alla Guida faranno seguito “la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza e il Registro nazionale dell’alternanza in cui saranno visibili enti e imprese disponibili a svolgere questi percorsi”. Nei prossimi mesi ci saranno iniziative di assistenza tecnica, di accompagnamento e di monitoraggio.
Riportiamo alcuni passaggi della guida molto utili per comprendere quali saranno gli strumenti a disposizione delle scuole, dei docenti e degli studenti per assicurare una progettazione delle attività di alternanza scuola-lavoro che già da quest'anno le scuole secondarie di secondo grado dovranno assicurare a partire dal terzo anno garantendo almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

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Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di coprogettazione:

a. Ruolo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS)

Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare la propria struttura organizzativa attraverso l’articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico negli istituti tecnici e professionali e del Comitato Scientifico nei licei.
La scuola può anche dotarsi di un gruppo dedicato all’alternanza, come già avviene in molti istituti, cui possono partecipare soggetti esterni, che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l’esperienza di lavoro.
Il Comitato Tecnico Scientifico (o il Comitato Scientifico per i licei) riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno. La costituzione dei CTS/CS può contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle
autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.
I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. In relazione agli obiettivi da conseguire, molte scuole hanno strutturato due tipi di CTS/CS: uno relativo al singolo istituto ed uno di territorio che raccoglie le istanze di più istituti (di territorio o di rete).
La struttura territoriale contribuisce a costruire un raccordo sistematico tra le filiere produttive e le istituzioni scolastiche presenti nelle realtà locali, utile anche per razionalizzare l’offerta formativa e moltiplicare le opportunità di inserimento degli studenti nei contesti operativi. Essa può rappresentare un punto di riferimento per le scuole che si avvicinano all’alternanza e cercano strutture disponibili ad accogliere i propri studenti.
Il CTS/CS di rete o di filiera tiene conto delle tipologie di scuole all’interno di una zona più o meno ampia e può collegare istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi, ad esempio solo licei, o solo istituti tecnici e/o professionali, oppure una rete di scuole di diversa tipologia presenti in uno stesso territorio. Nasce, in genere, nei contesti in cui la sperimentazione di reti di scuole per la realizzazione di servizi o attività ha una storia condivisa e consolidata. Analogamente, può nascere all’interno di un Polo tecnico-professionale collegato ad una specifica filiera o in correlazione con un Istituti Tecnici Superiori.
Il CTS/CS di territorio può andare incontro alle esigenze di scuole collocate in contesti in cui vi sono difficoltà a reperire referenti aziendali, accompagnando le scuole nell’esperienza di alternanza scuola lavoro che, se declinata attraverso l’impresa formativa simulata, può essere resa più concreta e aderente ai reali processi produttivi.

b. Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizza-
re, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.
Dalle esperienze maturate dalle scuole emergono le seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per l’elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa:

È evidente come l’alternanza contribuisca alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale. La legge individua, tra i numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono in-serire nel piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, l’incremento dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Data la quantità e la qualità degli obiettivi individuati dalla legge, è possibile per le istituzioni scolastiche personalizzare il Piano per rispondere meglio alle esigenze formative ed educative rilevate. In ogni caso, le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono esplicitate, oltre che nel Piano dell’Offerta Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.

c. Tempi e metodi di progettazione
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.
Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
Per garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale.
L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculo ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte,
nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.
Nell’ambito dell’autonomia negoziale, per lo svolgimento dell’attività legata all’alternanza, ai docenti tutor scolastici potrà essere riconosciuto un compenso nella misura definita dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza.

d. Progettazione del curriculum integrato dell’alunno
La progettazione richiede l’uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e la
dotazione di un chiaro profilo degli studenti, in modo da coordinare gli interventi in funzione delle loro caratteristiche. [...]

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.

Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni” allo scopo stipulate.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa simulata, di cui si tratterà diffusamente al paragrafo 9 della presente Guida operativa.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all’estero.

I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l’anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

Impresa formativa simulata
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.

Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi.

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). 

In allegato Guida operativa

 

Allegati:
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