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Categoria: Mobilità
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Mobilità stazione centrale PSNCon la chiusura delle trattative lo scorso 21 dicembre è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA e che avrà una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21,2021/22). È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.In vista della prossima mobilità, che comunque si svolgerà annualmente, pubblichiamo l'utilissima scheda del sindacato UIL che evidenzia le prossime novità dell'ordinanza per i trasferimenti che interesserà docenti, personale educatore e ATA. Diverse le novità con l'abolizione degli ambiti e della chiamata diretta oltre al ripristino delle fasi delle operazioni già previste nel CCNI 2015/16 con la seguente precedenza: movimenti in ambito comunale, in ambito provinciale, tra province diverse e mobilità professionale. Chiarito anche che prima delle operazioni di mobilità il sistema informatico provvederà ad attribuire una titolarità su scuola a tutti i docenti oggi titolari di ambito e in servizio con incarico triennale. Nessuna limitazione dei passaggi da sostegno a posto comune, decisione che consentirà maggiori trasferimenti interprovinciali su chi ha titolarità sul sostegno fuori regione. 
Questa la sintesi di tutte le novità del nuovo contratto non ancora reso pubblico dal Miur:

 

PERSONALE DOCENTI

Mobilità in tre fasi
Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in tre fasi:

I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
II fase: intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa,se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
III fase:Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia di versa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

Titolarità su scuola e titolarità sulla provincia

Eliminata per tutti i docenti la titolarità di ambito.

Prima delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato titolari di ambito e incaricati su scuola acquisiranno la titolarità nella scuola di attuale incarico.

Prima delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia (esuberi provinciali).

Docenti del terzo anno FIT con incarico di supplenza entro il 31/8/2018

I docenti che entro il 31/8/2018 hanno avuto un incarico di supplenza a seguito dell’individuazione dalle Graduatorie del FIT non partecipano alla mobilità per l’a.s. 2019/20.

All’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova i docenti assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 nella scuola di attuale servizio. Il posto non è quindi disponibile per la mobilità.

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

Docenti del terzo anno FIT con individuazione dalle graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018

I docenti individuati dopo il 31/8 dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, non partecipano alla mobilità per l’a.s. 2019/20.

Verrà accantonato loro un posto a livello provinciale, al termine della mobilità.

La titolarità di scuola avrà decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019.

Preferenze

È soppresso il codice di “ambito” e non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.

Le preferenze saranno 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze. In questo caso è importante l’ordine con cui si esprimono le preferenze: es. se si vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale tali preferenze vanno inserite prima di quelle provinciali (e viceversa).

Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).

Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

scuole

comuni

distretti

codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

istruzione degli adulti, che comprende:

- corsi serali degli istituti di secondo grado;

- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;

le sezioni carcerarie ed ospedaliere;

le sezioni di scuola speciale;

i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti (ex CTP).

Esito del movimento e titolarità

Eliminata la “chiamata diretta”.

Qualunque sia il movimento ottenuto (trasferimento/passaggio) e se attraverso il codice di scuola o sintetico (comune, distretto e provincia), la titolarità sarà per tutti di scuola.

Aliquote immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali (I e II fase):

il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l’altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

L’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni: 2019/20 alla mobilità; 2020/21 alle im- missioni in ruolo; 2021/22 alla mobilità.

Aliquote trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

nel limite del 40%, delle disponibilità per l’a.s. 2019/20

nel limite del 30%, delle disponibilità per l’a.s. 2020/21

nel limite del 25%, delle disponibilità per l’a.s. 2021/22

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

nel limite del 10% delle disponibilità per l’a.s. 2019/20

nel limite del 20% delle disponibilità per l’a.s. 2020/21

nel limite del 25% delle disponibilità per l’a.s. 2021/22

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

Aliquote esuberi nazionali

Per le sole classi di concorso per cui esistono ancora docenti in esubero nazionale i trasferimenti si effettueranno sul 100% dei posti fino ad esaurimento dell’esubero.

In caso di disponibilità residue queste andranno alle immissioni in ruolo.

Non sarà possibile la mobilità professionale su tali classi di concorso.

Nessun vincolo per la mobilità per l ’ a.s. 2019/20

Per la mobilità per l’a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato potranno inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e ruolo senza nessun vincolo e qualunque sia stato l’eventuale movimento ottenuto nell’a.s. 2018/19.

Dalla mobilità per l’a.s. 2020/21

A partire dalla mobilità per l’a.s. 2020/21 non si potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo per tre anni, se nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo si è ottenuta:

- una scuola attraverso il codice puntuale di istituzione scolastica (indipendentemente dalla fa- se della mobilità a cui si partecipa);

- una scuola del comune di titolarità anche attraverso l’espressione del codice sintetico.

Il vincolo non si applica:

- ai docenti beneficiari delle precedenze art. 13 se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Sedi carcerarie della scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predetti sedi.

Ai fini dei 2 anni si considera anche l’anno in corso.

La domanda si presenta in modalità cartacea.

Individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno

Nella scuola dell’infanzia, primaria e di I grado l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. L’eventuale soprannumerario partecipa ai movimenti con precedenza, avendone il titolo, su altra tipologia di sostegno nella stessa scuola.

Nella scuola di II grado l’individuazione dei soprannumerari sarà invece effettuata senza distinzione delle aree.

Obbligo quinquennale sul sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) solo per posti di sostegno.

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio.

Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l’anno scolastico in corso e l’eventuale anno di decorrenza giuridica.

I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel ca- so vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

Individuazione dei perdenti posto – neo immessi in ruolo

Il docente neo immesso in ruolo fa parte a tutti gli effetti dell’organico della scuola in cui ha assunto servizio dal 1/9.

Nell’anno di assunzione in ruolo e di svolgimento del periodo di prova deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Trattamento dei docenti perdenti posto

Il docente individuato perdente posto può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

Se non soddisfatto a domanda (o se non presenta domanda) verrà trasferito d’ufficio, prima dei movimenti a domanda della II fase, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola del comune di titolarità.

Se non soddisfatto nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità.

In assenza di posti resterà in soprannumero sulla provincia.

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d’ufficio in provincia, al termine della II fase, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla prima preferenza espressa.

Se non presenta domanda sarà trattato con punteggio zero a partire dal primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine di viciniorietà tra comuni.

Trattamento dei docenti in esubero nazionale

Il docente in esubero nazionale può partecipare alla mobilità solo tra province diverse (III fase) e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria (sempre della fase interprovinciale) esprimendo fino a 15 preferenze.

Se non soddisfatto a domanda verrà trasferito d’ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, partendo dalla prima preferenza espressa, ad una provincia a livello nazionale secondo l’ordine di prossimità tra province.

Se non presenta domanda verrà trasferito d’ufficio, a punteggio zero, e assegnato, partendo dalla provincia di immissione in ruolo, ad una provincia a livello nazionale secondo l’ordine di prossimità tra province.

Assegnazione dei docenti in sedi situate in comuni diversi

I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguarda- te le precedenze.

Licei musicali

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 e per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 la mobilità si svolgerà in modalità cartacea prima delle operazioni del SIDI.

Alla mobilità territoriale e professionale è destinato il 50% più il posto dispari o unico, il restante 50 % alle immissioni in ruolo.

I docenti già titolari nelle classi di concorso specifiche possono presentare la domanda sia per la provincia di titolarità che per altra provincia.

I docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio nella provincia di utilizzazione, anche se diversa da quella di titolarità, graduati secondo gli anni di servizio svolto nella specifica classe di concorso e/o per un’altra provincia graduati secondo la tabella dei titoli.

Possono presentare domanda anche i docenti privi di servizio specifico.

“Particolari” precedenze

I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:

- strutture ospedaliere

- presso le istituzioni penitenziarie

- nei corsi serali

- nei CPIA (ex CTP)

Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.

Ai fini del triennio si conta anche l’anno in corso.

Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1 febbraio fino agli scrutini.

Pubblicazione dei movimenti

La pubblicazione dei movimenti avverrà in un’unica data per tutti gli ordini di scuola. Ciò permetterà di recuperare eventuali posti disponibili a seguito dei passaggi di ruolo.

Tabella titoli - Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Nessuna novità per la tabella di valutazione dei titoli. Rimane confermato che ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

Mobilità volontaria per il docente con precedente incarico triennale

Per i docenti titolari di ambito e incaricati su scuola che acquisiranno la titolarità nella scuola di attuale incarico la domanda di trasferimento o di passaggio è volontaria. Nel caso non presentino alcuna domanda di mobilità resteranno nella scuola in cui hanno acquisita la titolarità.

Continuità per il docente con precedente incarico triennale

Il punteggio di continuità maturato nella scuola di attuale titolarità, negli ultimi tre anni scolastici per la mobilità e fin dal primo anno per la graduatoria interna di istituto, si valuta anche al docente con precedente incarico triennale da ambito.

Assegnazione provvisoria e continuità per il docente perdente posto che richiede il rientro nell’ottennio

Il docente perdente posto che continua a condizionare la domanda non conserva più il punteggio di continuità se otterrà assegnazione provvisoria interprovinciale a partire dall’a.s. 2019/20. Mantiene comunque il diritto di rientro nell’ottennio nella scuola o nel comune di ex titolarità.

PERSONALE ATA

Numero domande che può presentare

Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.

Preferenze

Possono essere espresse fino a 15 preferenze.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

scuola

distretto

comune

provincia

istruzione degli adulti.

 Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo.

Assegnazione in sedi situate in comuni diversi

I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze.

Co.co.co. e personale transitato nei ruoli statali da altri comparti

Agli immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co..co e LSU della provincia di Palermo) è assegnata la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio. Tale perso- nale non partecipa alle procedure di mobilità limitatamente all’a.s. 2019/20.

Il personale transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’a.s. 2017/18 ai sensi delle apposite convenzioni parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate al CCNI. Il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo se prestato in qualità di ATA.

PERSONALE EDUCATIVO

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia.

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia.

L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

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