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Francesco – Gentile redazione di OrizzonteScuola, sono insegnante precario di Matematica e Fisica (classe di concorso (A049) iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma. Sto lavorando dal 19 settembre su supplenza del preside con contratto fino al 29 novembre. Stamattina ho ricevuto via PEC una convocazione per una supplenza che va dal 30 settembre (lunedì prossimo)  “PRESUMIBILMENTE” fino al termine delle lezioni. Ho chiamato la scuola per capire il “PRESUMIBILMENTE” che voleva significare e mi è stato detto che ciò era doveroso in quanto l’assenza è una aspettativa per motivi di famiglia e che in caso di rientro anticipato decade il contratto. Vi chiedo gentilmente un po’ di chiarezza a riguardo.

Ho il diritto io di lasciare l’attuale supplenza per accettare questa che va “presumibilmente” fino al termine delle lezioni? Sul nuovo contratto deve comparire la data di fine contratto (per es. fino al 7 giugno)? Può la scuola inserire la clausola relativa al rientro del docente titolare dato che so che già da un po’ di anni a questa parte tale clausola non è più ammessa? Nella fattispecie, in quali situazioni contrattuali posso io accettare tale supplenza? In attesa di una vostra risposta, e sperando di essere d’aiuto anche ad altri, ringrazio e saluto cordialmente.

 

Paolo Pizzo – Gentilissimo Francesco,

forse la scuola non sa, esclusi i casi delle supplenze che di norma devono essere attribuiti “fino avente diritto”, che non può esistere una supplenza senza una data certa. Inoltre, che vorrebbe dire a livello normativo e contrattuale “presumibilmente fino al termine delle lezioni”?

Una dicitura del genere sul contratto è illegittima perché inesistente contrattualmente.

E a nulla rileva che ai sensi dell’art. 69 e 70 del DPR  n. 3/1957 l’aspettativa per motivi di famiglia può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze di servizio (che il Dirigente dovrà comunque motivare per iscritto al docente a cui a suo tempo ha concesso l’aspettativa in parola). Il contratto del supplente deve per forza avere una data finale che necessariamente dovrà essere inserita nel sistema SIDI.

Veniamo al CCNL/2007.

L’art. 25 comma 4 del CCNL/2007 prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.

I rapporti individuali di lavoro per il personale della scuola sono regolati attraverso la contrattazione collettiva tra l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che è un organismo tecnico di diritto pubblico con autonomia organizzativa, gestionale e contabile, e le organizzazioni sindacali mediante la stipula di contratti individuali.

La pubblicazione del CCNL del comparto Scuola è quindi il riferimento principale che regola i rapporti tra l’Amministrazione e il docente (nel nostro caso il riferimento principale è l’art. 25 sopra citato).

Esclusi gli effetti di cui all’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze per il personale docente), che detta le sanzioni per la rinuncia ad una proposta di supplenza, la mancata assunzione dopo l’accettazione o l’abbandono di servizio (sia se l’incarico è conferito da GAE che da GI), la supplenza accettata dal docente, allorché avvenga su sostituzione del titolare assente, andrà a coincidere con il termine dell’assenza di quest’ultimo.

Giova anche ricordare che la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare” era espressamente prevista dal CCNL/1995, mentre analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest’ultimo ancora in vigore).

Pertanto non è più applicabile.

Detto questo, così come è illegittima la dicitura “salvo rientro anticipato del titolare” è altresì illegittima e inesistente la dicitura “presumibilmente fino al termine delle lezioni” che non vuol dire assolutamente nulla.

Pertanto, il contratto deve essere sottoscritto fino alla data di fine dell’aspettativa che ha dato titolo all’assenza del titolare.

Aggiungo che se l’aspettativa in questione è stata concessa per tutto l’anno scolastico il posto in questione rientra tra le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, di cui all’art. 1 del D.M. 131 del 13/06/2007, per la cui copertura si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2 dello stesso decreto. In questi casi, quindi, la scuola dovrà comunicare all’UST di competenza la disponibilità del posto.

Se invece il periodo di aspettativa è inferiore all’anno scolastico si dovranno scorrere le graduatorie di istituto con la stipula di un contratto con data certa che termina con il periodo di aspettativa richiesta.

In nessuno dei due casi sarà possibile revocare al supplente il contratto nel caso il titolare dovesse rientrare anticipatamente in servizio rispetto al periodo concesso.

Ciò sì che è doveroso.

E’ per questo che devi chiarire la questione con la scuola perché è dalla data di fine dell’aspettativa che deriva la possibilità o meno di lasciare la supplenza che hai in corso. Infatti, a mio avviso, non sarà possibile lasciare la supplenza in corso per una supplenza “presumibilmente fino al termine delle lezioni”.

La scuola mi dovrebbe infatti spiegare quali docenti sono convocabili con il sistema VIVIFACILE per una supplenza che ha una data “presunta” e non rientra assolutamente nei casi normati della supplenza “fino avente diritto”.

Fonte:http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/27/supplenze-ma-davvero-esistono-supplenze-che-hanno-una-data-presumibilmente-fino-al-termine-delle-lezioni/