L'assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
L'A.N.F. non costituisce reddito ed é esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.
Il riconoscimento e la Determinazione dell'importo dell'A.N.F., vengono effettuati tenendo conto dellaComposizione e del Reddito complessivo del Nucleo familiare.

 


La domanda di rideterminazione dell'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata all'Ufficio responsabile del trattamento economico non appena il dipendente é in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente (ad esempio per l'assegno al nucleo familiare con decorrenza 1° luglio 2011 non appena sia stato consegnato il Cud redditi 2010 o sia stata elaborata la dichiarazione dei redditi da Mod. 730 o Mod. Unico).

Nel caso in cui la domanda non venga consegnata agli Uffici competenti, NoiPA provvede in automatico alla sospensione dell'assegno a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno. Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare é stato istituito con l'art. 2 del D.L. 13/3/1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13/5/1988, n.153, rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia.


La Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) comma 11 dell'art. 1, ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per nucleo familiare con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Dal 1° gennaio 2007, diventa operativa la Circolare n. 9 del 16 febbraio 2007 della Ragioneria Generale dello Stato Igop, con indicazione nuovi limiti e tabelle in vigore.
La Circolare n. 24 del 18 giugno 2007 della Ragioneria Generale dello Stato Igop, rielabora e sostituisce con decorrenza 1° gennaio 2007, le tabelle 14 e 15, di cui alla precedente Circolare 9 del 16/2/2007.

A seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 132 del 7/6/2008, con cui sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, Circolare n. 16 del 24 giugno 2008 della Ragioneria Generale dello Stato Igop ha rielaborato e rideterminato le tabelle relative a nuclei familiari con almeno un componente inabile, quelle relative ai nuclei orfanili e alcune tabelle preesistenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

La rivalutazione dei redditi per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2013 é stata disposta con Circolare n. 26 del 4 giugno 2013.

Chi può usufruire dell'assegno

L'assegno viene di norma corrisposto al dipendente che ne faccia specifica richiesta.
Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Il Decreto del 4 aprile 2005, relativo all'art. 1, comma 559, della Legge Finanziaria 30 Dicembre 2004, ha stabilito che il coniuge del lavoratore avente diritto all'assegno, dal 01° gennaio 2005 può formulare apposita domanda al datore di lavoro del coniuge per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

Come richiedere l'assegno

Modelli da presentare

La domanda di richiesta di Assegno al Nucleo Familiare deve essere presentata con il modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (Dipendente).

Il coniuge dell'avente diritto può richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti con il modello Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (Coniuge).
 
Nel modello di domanda dell'A.N.F. è necessario specificare i dati relativi al:
  • richiedente
  • composizione del nucleo familiare
  • determinazione del reddito familiare annuo
  • dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante
  • dichiarazione di responsabilità del richiedente
Gli interessati non hanno alcun obbligo di allegare documenti relativi alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi, fatto salvo la possibilità per l'ufficio responsabile di richiedere specifica documentazione ed effettuare gli opportuni accertamenti.
Prescrizione
Il diritto all'assegno per nucleo familiare, si prescrive con il decorso di cinque anni da quando è sorto, ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino a cinque anni dalla data della domanda.
 
A chi si presenta
 

Il modello di domanda per l'assegno al Nucleo Familiare, completo dei suoi dati, deve essere presentato:

  • nel caso di personale periferico amministrato dalle RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
  • al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
  • inviato per posta direttamente alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
  • all'Ufficio responsabile dell'amministrazione che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle Amministrazioni Centrali
In base al Decreto Legge 445 del 2000 (Testo Unico dell'autocertificazione) è obbligo dell'amministrazione a cui viene presentata la domanda per l'assegno al nucleo familiare effettuare, tramite gli uffici Comunali preposti, accertamenti sulle autocertificazioni.
 
Allegati:
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