Franco – sono un docente di ruolo di scuola media superiore, vorrei porti questi quesiti: 1) Ad inizio anno il dirigente scolastico nomina segretari e coordinatori dei consigli di classe, siamo obbligati ad accettare la nomina o possiamo rifiutarci? 2) Ai fini del calcolo delle 40 + 40 ore oltre all’insegnamento: supponiamo che il dirigente scolastico abbia fissato con circolare l’inizio di un certo consiglio di classe dalle ore 15,00 alle 16,00, se questo consiglio di classe viene posticipato dalle 18,00 alle 19,00 quante ore bisogna conteggiare?

 

Paolo Pizzo – Gentilissimo Franco,

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L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.

ll coordinatore di classe non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.

Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.

Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.

Dal momento che tale figura non è prevista da nessun ordinamento  sono  obbligatorie alcune procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:

1.La figura del coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).

2.Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).

3.L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.

4. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.

5.Il docente non solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.

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Premesso che il Piano delle Attività deve prevedere tutti gli incontri collegiali (consigli di classe, collegi ecc.) con la specificazione non solo del giorno ma anche dell’orario, se per qualche motivo eccezionale (che andrà motivato dal Dirigente scolastico) il consiglio di classe o il collegio viene rimandato rispetto all’orario previsto e questo avviene una volta, a mio avviso si può pure soprassedere. L’importante è che questo non diventi una prassi.

Le ore che devono essere conteggiate sono quelli di inizio e fine di una seduta, che andranno verbalizzate, indipendentemente dall’orario fissato dalla circolare.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/13/coordinatore-di-classe-la-nomina-non-puo-essere-imposta/