Cristina – vorrei sapere se c’è una soluzione al mio problema.  Sono una docente neoimmessa in ruolo nella scuola primaria nell’anno scolastico 2012-13. In quell’anno ho chiesto 12 mesi di aspettativa per famiglia non pagata e mi è stata concessa. Anche quest’anno però avrei necessità di prendere un periodo di aspettativa che mi impedisce di effettuare i 180 giorni di servizio, perché vorrei portare a termine un progetto nella mia attività di libera professionista (sono part time e vivo lontano dalla sede di servizio che mi è stata assegnata).

 

Mi hanno detto che avendo già usufruito di 12 mesi continuativi di aspettativa non possono chiederne altri, ma prima dovrei rientrare in servizio per almeno 6 mesi. Pur avendo per me stessa una certificazione legge 104, non posso godere del congedo biennale perché è riservato a coloro che assistono un parente con legge 104, è vero? C’è qualche permesso ulteriore, anche non retribuito, che mi permetta di rinviare ancora per un anno scolastico il mio ingresso lavorativo nella scuola e l’anno di prova?

 

Paolo Pizzo – Gentilissima Cristina,

non credo ci sia scappatoia al tuo problema.

Ha ragione chi ti ha detto che non puoi fruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia se non rientri in servizio per almeno 6 mesi (basta un giorno).

Ai sensi degli articoli 69 e 70 del DPR 3/1957 il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Il congedo biennale è previsto per chi assiste il disabile in situazione di handicap grave.

Una diversa aspettativa potrebbe essere quelle per effettuare un periodo di prova o per altra esperienza lavorativa (sia nel pubblico che nel privato). Tale aspettativa è regolata dall’art. 18/3 del CCNL, ha la durata di un anno ed è senza assegni.  La richiesta deve essere autocertificata o documentata con l’esperienza lavorativa per cui si richiede il periodo di aspettativa.

Poi ci sarebbe l’aspettativa per svolgere attività imprenditoriali introdotta dall’art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
Durante tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

In ultimo, l’aspettativa per anno sabbatico che presuppone però  il superamento dell’anno di prova per poterne fare richiesta.

Pertanto, se non rientri in nessuna delle ipotesi sopra  indicate non potrai che prendere servizio a scuola.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/13/permessi-e-aspettative-le-aspettative-possibili-per-una-docente-che-ha-rimandato-lanno-di-prova/