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Categoria: Guide
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Assistente Amministrativa – sono un amministrativa in congedo di maternità fino al 10 novembre ed ho intenzione di prendere il congedo facoltativo. Vorrei sapere passato il mese retribuito al 100% e i 5 mesi al 30% cosa posso prendere, ossia se sono previsti altri mesi anche senza retribuzione. Non ho nessuno che può tenere la piccola e sono costretta a rientrare a lavoro il prossimo anno ma pur utilizzando le ferie non godute lo scorso anno e i 6 mesi di congedo non riesco a coprire tutto l’anno scolastico. Come posso fare!

Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

L’INPS, con circolare n. 109/2000, afferma che il comma 2 art. 3, della legge n. 53/2000 nel sostituire l’art. 7 della legge 1204/71, introduce nuovi limiti riguardanti sia l’età del bambino che la durata dei periodi di congedo parentale fruibile dal padre lavoratore e fissa limiti temporali complessivi per la fruizione dell’astensione da parte di entrambi i genitori.

La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11.

In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di un congedo parentale, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.

La madre e il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo obbligatorio post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) ex art. 10 della legge 1204/71.

Pertanto, terminati i 6 mesi non puoi più fruire di altro congedo parentale.

Hai diritto, se il bambino è malato, ad un numero di giorni illimitato di congedo per malattia fino ai 3 anni del bambino. In questo periodo illimitato i 30 gg. per ogni anno del bambino, fino ai 3 anni, sono retribuii al 100%.

Fino al compimento del primo anno del bambino hai inoltre diritto alla riduzione di 2 ore al giorno di lavoro per allattamento per ogni giorno lavorativo della settimana.

La guida di OS.

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/11/maternita-congedo-parentale-per-la-madre-lavorativa-e-altri-permessi/