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Categoria: Guide
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PSN Esame di statoSegnaliamo un'utilissima guida, passo per passo, al lavoro delle Commissioni per l'esame di stato II ciclo realizzata da Edscuola a cura di Dario Cillo secondo l'ordinanza ministeriale n.257 del 4 maggio 2017 recante "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2016/2017"

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19 - 20 giugno 2017 - ore 8,30

- Insediamento e Riunioni preliminari - 

1. Consegna al presidente della Commissione, da parte del dirigente scolastico o del suo delegato:

l’elenco dei candidati agli esami:

- alunni interni ammessi in sede di scrutinio finale;

- alunni interni che hanno frequentato il penultimo anno di corso e che, in possesso dei requisiti, abbiano chiesto di partecipare agli esami;

- candidati esterni;

il documento finale del consiglio di classe;

la documentazione predisposta dal consiglio di classe;

gli atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato;

la documentazione fornita dal consiglio di classe relativamente agli alunni con disabilità;

eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES);

per le classi sperimentali, il relativo progetto di sperimentazione;

la copia del verbale dello scrutinio finale della classe di provenienza dei candidati interni ed il tabellone che riporta per ogni singolo allievo il credito scolastico assegnatogli;

per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studio per merito, le pagelle con i voti assegnati alle singole materie nella penultima classe e nei due anni precedenti la penultima nonché l’attestazione dell’assenza di ripetenza nei due anni predetti e del credito scolastico attribuito dal competente consiglio di classe della terzultima e penultima classe ed, altresì, il credito relativo all’anno non frequentato;

l’attestato del superamento dell’esame preliminare sostenuto davanti al consiglio di classe (per i candidati esterni);

le domande di ammissione agli esami dei candidati esterni corredate dagli allegati presentati;

le domande di ammissione degli alunni interni  che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi, con la documentazione prevista;

i modelli di certificati relativi al giorno di partecipazione agli esami del candidato, da compilare a cura della commissione e da rilasciare a coloro i quali ne facciano eventualmente richiesta;

le schede personali dei candidati;

i verbali prestampati, le buste, il materiale di cancelleria occorrente per lo svolgimento delle prove scritte

il prospetto da affiggere all’albo al fine di dare comunicazione dell’esito delle prove scritte;

il tabellone dei risultati delle deliberazioni finali della Commissione (in duplice copia, di cui una da affiggere all’albo dell’Istituto e l’altra da tenere agli atti della Commissione);

il  registro (in duplice copia) degli esami;

il  registro dei verbali delle riunioni e delle varie operazioni della Commissione;

le chiavi della porta di accesso ai locali adibiti ad ufficio della Commissione e degli armadi messi a disposizione della stessa;

il materiale di cancelleria necessario per gli adempimenti di competenza della Commissione.

2. Riunione plenaria (presso l'Istituto indicato nell'atto di nomina)

2.1 Verifica della presenza: il presidente (o, in sua assenza, il componente più anziano di età) comunica i nominativi degli assenti

al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il presidente o i commissari esterni,

al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

2.2 Il Presidente

nei licei musicali e coreutici designa gli esperti;

procede alla nomina del docente di sostegno e delle eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità.

Le nomine sono affisse all’albo dell’Istituto e comunicate direttamente al Direttore

Generale dell’Ufficio Scolastico regionale.

2.3 Il presidente nomina fra i commissari interni o esterni:

un suo sostituto (NB: Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare)

un segretario verbalizzante per ciascuna commissione (NB: Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate)

2.4 Il presidente illustra i principi della norma relativa agli esami di stato

2.5 Il presidente, sentiti i componenti di ciascuna Commissione, individua il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni,  di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

A tal fine (salvo che non sia convocata appositamente una riunione successiva) vengono definiti

i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole Commissioni;

gli aspetti  organizzativi  delle attività  delle commissioni determinando,in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, all’interno di ciascuna classe/commissione, l’ordine di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica;

le date della valutazione finale e di pubblicazione dei risultati in data e ora congiunta per le due classi della commissione ed una data unica di pubblicazione dei risultati per le due classi/commissioni abbinate; nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, con commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

2.6 La Commissione visita  i locali predisposti dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle prove (verificando la presenza di armadi idonei a garantire la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti d’esame) e dichiara di prendere atto che i locali stessi risultano idonei ad assicurare la regolarità delle stesse.

3. Riunione della Commissione d'Esame

3.1 I commissari comunicano al presidente il loro recapito

3.2 Tutti i componenti la Commissione dichiarano per iscritto

di avere o di non avere istruito  privatamente  i candidati  della propria Commissione. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale;

di avere o di non avere vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado,

ovvero rapporto di coniugio, con i candidati. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: il presidente comunicazione al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di eventuali vincoli di parentela, affinità o coniugio dei commissari esterni con i candidati; il Direttore generale o il Dirigente prepostoall’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

3.3 Visione e trascrizione sul registro delle operazioni degli elenchi dei candidati

3.4 Esame de:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini  finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe e dei suoi allegati

contenuti;

metodi;

mezzi;

spazi;

tempi;

criteri;

strumenti di valutazione adottati;

obiettivi raggiunti;

modalità insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL;

eventuali gruppi in cui si è scomposta la classe;

prove effettuate durante l’anno dagli allievi (in allegato);

candidati con disabilità (in particolare per coloro che sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'OM 90/2001);

candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;

altri allegati (atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca);

per  le classi  sperimentali,  relazione informativa   sulle   attività  svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

3.5 Vengono disposti i turni di vigilanza da effettuare durante le prove scritte.

3.6 Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità:

insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti.  In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva;

sanabili  da parte dell'istituto sede d'esami, invita  il dirigente  scolastico provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite  convocazione dei consigli di classe;

sanabili  da parte del candidato medesimo, lo invita  a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

3.7 La Commissione provvede a determinare

i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico ai candidati esterni in possesso di crediti formativi opportunamente documentati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame,

il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio,

i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte nonché la possibilità di provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari,

i criteri di conduzione e valutazione del colloquio,

i criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo e della lode (fino ad un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita, motivatamente, la lode dalla Commissione. La lode è attribuita con l’unanimità dei voti).

4. Verbalizzazione

La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per

le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, l’applicativCommissione web” che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.

5. Riunione territoriale di coordinamento

Il Direttore Generale o il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale convoca i presidenti delle commissioni e gli ispettori incaricati della vigilanza per fornire indicazioni e chiarimenti e per garantire l'uniformità delle operazioni. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni.

Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte.

I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.

I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame.

 

6. Candidati con disabilità

 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare gli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

- i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministeranche in codice braille, ove vi siano scuole che le richiedano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscano il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIOI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

- i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni  rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

- i candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione. Essi sostengono l’esame con le prove differenziate. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

- i suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove  scritte     effettivamente     sostenute, rapportati  in quarantacinquesimi.  Il  punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

- agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere lesame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.

7. Candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Per tali candidati, considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, la commissione terrà indebita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento finale del consiglio di classe il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità  delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedertempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

- i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione. Per detti candidati,  il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

- per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

- per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

9. Candidati ricoverati e/o presso case di reclusione

Solo in casi eccezionali, debitamente documentati, sarà possibile richiedere, alla Struttura Tecnica Esami di Stato, tramite l'U.S.R. di riferimento, un apposito Plico cartaceo che dovrà essere ritirato presso l'Amministrazione Centrale.

In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail (segr.servizioisp@istruzione.it).

10. Candidati dei corsi per adulti

I candidati provenienti dai percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti del nuovo ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263) il cui Piano di Studio Personalizzato (PSP), definito nell’ambito del Patto Formativo Individuale (PFI) elaborato dalle Commissioni ai sensi del punto 3.2. delle Linee guida (CM 36/14), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio.

21 giugno 2017 - ore 8,30

- Prima prova scritta -

 1. Pubblicazione all’albo dell’Istituto dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi dei candidati esterni

2. Viene fatto l’appello e vengono regolarmente identificati i candidati

3. Il presidente invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio:

titolo dell'argomento;

esperienza di ricerca o di progetto;

esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

4. Vengono distribuiti i fogli con il timbro della scuola e la firma del presidente

5. Il Presidente di Commissione (o il suo sostituto), con il supporto del referente di sede nominato dal Dirigente Scolastico dell’istituto, alla presenza dei componenti della Commissione e dei candidati chiamati ad attestare le regolarità delle operazioni, procede alle operazioni  telematiche relative  alla estrazione dei  testi  crittografati ed alla riproduzione del testo della prova scritta. Constatata la regolare produzione e stampa del testo della prima prova scritta, trasmessa dal Ministero alla scuola per via telematica, il Presidente della Commissione (o il suo sostituto) procede alle conseguenti operazioni.

5.1 In caso di necessità, nell’assoluta impossibilità di poter disporre del plico telematico in tempo utile per il regolare svolgimento degli esami, il delegato del dirigente scolastico chiede al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale copia della prova d’esame.

In tal caso, il presidente predispone un apposito  verbale, sottoscritto anche dal delegato del dirigente scolastico 

5.2 In caso di assoluta impossibilità di utilizzo sia del plico telematico che delle tracce ministeriali richieste, il Presidente informa immediatamente il Ministero - Struttura Tecnica Esami di Stato e, trascorse due ore dall’ora prevista per l’inizio delle prove, non essendo stato possibile acquisire i testi ministeriali, invita il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina alla quale si riferiscono i testi mancanti predisporre un certo numero di proposte di tracce, secondo le tipologie previste dalla norma, tra cui la Commissione sceglie quella definitiva; i testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero. 

6. Si procede alla dettatura delle tracce (in considerazione della ampiezza e complessità delle tracce proposte, il presidente può disporre la riproduzione in fotocopia e la distribuzione ai candidati)

7. Il presidente (o il suo sostituto), dopo aver ricordato ai candidati le norme vigenti che regolano lo svolgimento delle prove scritte e che è consentito soltanto l’uso del dizionario della lingua italiana (non a carattere enciclopedico), comunica l'orario di consegna. 

8. Vengono assunte le decisioni necessarie nei confronti dei candidati con disabilità o affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES) assegnati alla Commissione.

9. Al termine della prova:

i candidati consegnano gli elaborati insieme con la minuta e i fogli non utilizzati (e le fotocopie delle tracce se distribuite);

i commissari presenti alla consegna degli elaborati appongono la propria firma sugli stessi, registrandovi l’ora, e fanno via via firmare i candidati su appositi fogli, accanto all’indicazione dell’ora di consegna;

il presidente (o il suo sostituto) accertato il numero degli elaborati consegnati dai candidati, li chiude in un plico, sul quale vengono apposti i bolli di ceralacca, con impresso il timbro della scuola;

tutti i componenti della Commissione presenti appongono la propria firma sul plico che, a cura del presidente (o del suo sostituto), viene custodito negli armadi dei locali adibiti ad ufficio della Commissione.

 

La guida completa con le indicazioni passo passo per le altre prove scritte e l'orale è scaricabile a questo link

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