vademecumPubblichiamo utile vademecum per i docenti redatto dalla UIL aggiornato con le novità introdotte dalla legge 107 #BuonaScuola

COLLEGIO DOCENTI E PIANO TRIENNALE

In base all'art 3 della legge 107/2015, il Collegio dei docenti è chiamato a definire il piano offerta formativa triennale. La delibera del Collegio deve comprendere la richiesta di organico aggiuntivo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il piano triennale assorbe il POF e deve esplicitare la progettazione curricolare,extracurricolare, educativa e organizzativa e indica le discipline e gli insegnamenti tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia. Nel piano triennale vanno indicati il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre il Collegio è chiamato ad individuare le Funzioni Strumentali previste dal vigente CCNL.

COLLEGIO DOCENTI E COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti individua due docenti che faranno parte del Comitato di Valutazione. Il nuovo Comitato di Valutazione previsto dalla Legge 107/2015 è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da tre insegnanti (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto), e da due rappresentati dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno individuato dall'USR. Il comitato, con la sola presenza dei docenti,ha il compito di valutazione e conferma dei docenti neoassunti. Individua, inoltre, i criteri per l'attribuzione, da parte del Dirigente Scolastico, di una retribuzione accessoria, in relazione a tre aree della attività professionale dei docenti: A) qualità insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica ,alla documentazione,e alla diffusione di buone pratiche didattiche C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale La quota spettante alla singola scuola verrà decisa in corso d'anno scolastico. Il totale nazionale è di 200.000.000 di Euro,circa un terzo di quanto destinato al Fondo d'istituto.

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Dal 1 settembre 2015 non sarà più possibile conferire esoneri e semi esoneri ai docenti collaboratori dei Dirigenti (legge 190/2014). L'amministrazione ha emanato una nota un atto che ripristina la nomina dei collaboratori "vicari", in situazione di esonero e semi esonero in deroga alle previsioni della legge 190/2014. In totale sono stati accantonati 3143 posti, calcolati in base alla normativa vigente: 80 classi per la scuola primaria; 55 per la scuola secondaria e per gli I.C. e semi esonero, solo per secondarie e IC, con 40 classi. I dirigenti scolastici potranno nominarli in base alle condizioni della scuola. La nomina dei supplenti sarà effettuata fino all'arrivo dell'avente diritto sul posto su cui cade la titolarità del docente individuato. Il corrispondente numero sarà detratto dalla quota delle nomine dall'organico di potenziamento. Rimangono in vigore tutte le norme relative alla contrattazione di istituto compresa quella che prevede la retribuzione di due collaboratori del Dirigente scolastico. In base alla legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può individuare all'interno del l'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo collaborino nell'attività di supporto organizzativo e didattico della scuola, senza maggiori oneri per la scuola (pagati col FIS attraverso il Contratto di Istituto o con i soldi del " merito").

ORARIO DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI

L’attività di insegnamento si svolge in:

25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia,

22 ore nella scuola primaria più due ore da dedicare, anche in modo flessibile, alla programmazione didattica,

18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

Tutte le ore sono di 60 minuti. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica (trasporti, servizio mensa, ecc.) non è previsto il recupero (C.M. 243 del 22/9/1979 e 192 del 3/7/1980). La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto. Diversamente, qualunque riduzione dell’ora di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola. La relativa delibera è assunta dal collegio docenti.

LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

Prevedono un impegno di 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Le ore eccedenti le 40 stabilite per queste ultime attività sono retribuite con il Fondo di Istituto come attività aggiuntive di non insegnamento. Sono inoltre previste altre 40 ore annue per la partecipazione alle attività dei consigli di classe, di interclasse e intersezione. Non rientrano nel monte ore citato le ore per la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie e la partecipazione agli scrutini intermedi e finali.

FERIE

Il personale assunto a tempo indeterminato con una anzianità non superiore ad anni 3 ha diritto a 30 giorni lavorativi all’anno. Il personale assunto a tempo indeterminato con una anzianità superiore ad anni 3 ha diritto a 32 giorni lavorativi all’anno. Il personale docente ha diritto alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e fino a 6 giorni durante il resto dell’anno; il personale ATA ha diritto alla fruizione delle ferie per 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio - 31 agosto. Il rimanente periodo può essere fruito anche nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie si interrompono a seguito di ricovero in ospedale e per la malattia superiore a 3 giorni. Le ferie del personale supplente sono calcolate in proporzione al servizio prestato, e sono fruite, su richiesta del dipendente, nei periodi di interruzione delle lezioni. Le ferie non godute non possono dar luogo a compensi sostitutivi (legge 228/2012).

ASSENZE PER MALATTIA

In caso di malattia è necessario darne immediata comunicazione alla scuola non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica; la comunicazione deve indicare l’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale; il dipendente, fino all’effettuazione della visita, deve farsi trovare all’indirizzo indicato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni. Il certificato medico deve essere trasmesso all’Amministrazione, per via telematica, direttamente dal medico che lo rilascia. Per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni (escluse le assenze per gravi patologie, per le conseguenze delle terapie salvavita e per infortuni sul lavoro o dovute a causa di servizio) vengono applicate le detrazioni stipendiali previste dal decreto Brunetta (art. 71 legge 133/08). La legge di stabilità 190/2014 ha stabilito che non è possibile nominare i supplenti per le assenze brevi dei docenti per il primo giorno i assenza e per i primi sette giorni per il personale ATA. Il personale a tempo indeterminato ha diritto di assentarsi per malattia fino a un massimo di 18 mesi nell’arco di un triennio ma la retribuzione spetta per intero solo per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3 mesi e al 50% per gli ulteriori 6; trascorsi i 18 mesi è possibile chiedere un ulteriore periodo, fino a un massimo di altri 18 mesi, senza retribuzione, senza maturazione dell’anzianità di servizio, con diritto alla conservazione del posto. Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio con la seguente retribuzione: per intero nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, per i rimanenti 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio. Il personale assunto a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) ha diritto a una retribuzione decurtata del 50% solo per i primi 30 giorni di assenza. In caso di gravi patologie, le giornate di assenza per ricovero in ospedale o in day hospital, per sottoporsi a terapie e per le conseguenze certificate dalle terapie stesse, sono escluse dal computo delle assenze, vengono retribuite per intero e non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio. In caso di infermità dipendenti da causa di servizio le giornate di assenza rientrano nel computo delle assenze ma vengono retribuite sempre per intero.

PERMESSI RETRIBUITI E PERMESSI BREVI

Nel corso di ciascun anno scolastico il personale a tempo indeterminato ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:

- 8 giorni per la partecipazione a concorsi ed esami;

- 3 giorni per motivi personali o familiari, esauriti i quali può utilizzare 6 giorni di ferie anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche;

- 3 giorni al mese per l’assistenza a persone diversamente abili;

- 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio (possono essere fruiti da una settimana prima a due mesi dopo l’evento);

- 3 giorni in caso di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile. Il personale a tempo determinato, invece, ha diritto ai seguenti permessi:

- 8 giorni non retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami;

- 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari; - 3 giorni al mese per l’assistenza a persone diversamente abili;

- 15 giorni consecutivi, retribuiti, in occasione del matrimonio (possono essere fruiti da una settimana prima a due mesi dopo l’evento);

- 3 giorni retribuiti in caso di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado, di soggetto componente la fami- glia anagrafica o convivente stabile. I permessi brevi sono destinati sia al personale di ruolo che ai supplenti. Sono attribuiti per motivi personali e con la possibilità per i docenti di essere sostituiti con personale in servizio. In ogni caso per il personale docente spettano fino a un massimo di due ore giornaliere e non possono superare nel corso dell’anno scolastico il numero di ore previste per l’orario settimanale di insegnamento. Al personale ATA spettano 36 ore per anno scolastico e non possono superare la metà delle ore di servizio previste nel- la giornata. Il recupero viene effettuato entro i due mesi lavorativi successivi.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO ED ORE ECCEDENTI

Le attività aggiuntive di insegnamento sono quelle prestate in aggiunta all’orario obbligatorio per realizzare attività previste nel Pof. Sono volontarie e vengono così retribuite (tabella 5 allegata al Ccnl in vigore):

- € 35,00 per ogni ora di insegnamento

- € 17,50 per ogni ora di attività funzionali all’insegnamento

- € 50,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo scuola media superiore. Il personale disponibile a svolgere le attività e gli incarichi aggiuntivi viene retribuito con il Fondo di istituto.

Le ore eccedenti sono invece le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti (volontarie, occasionali e temporanee) e le ore di 4 insegnamento in classi collaterali che un docente con orario intero accetta volontariamente (con impegno di durata annuale) fino ad un massimo di 6 ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio (trattasi di ore di insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell’istituzione scolastica). Il Ds, prima di procedere a nomina dalle graduatorie di istituto, assegnerà queste ultime al personale abilitato in servizio nella stessa scuola, secondo il seguente ordine:

- personale in servizio nella scuola con diritto al completamento fino al raggiungimento dell’orario di servizio obbligatorio;

- personale di ruolo con ora- rio intero e successivamente al personale a tempo determinato ad orario intero.

ORARIO SETTIMANALE E «ORE DI BUCO»

L’orario delle lezioni è di competenza del Dirigente Scolastico tenendo in considerazione i criteri inerenti la didattica deliberati dal collegio docenti. Il Ds potrà avvalersi, per redigere l’orario, della collaborazione di un docente o più docenti dell’istituto. Nel caso di «ore buche» è bene che nel contratto di istituto venga stabilito un numero massimo di dette ore oltre il quale potrebbe essere riconosciuta al docente una indennità derivante dalla flessibilità che ètenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola.

ASSEMBLEE

Ogni dipendente ha diritto a 10 ore annue di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sindacali che si svolgono durante il proprio orario di lavoro: per il personale docente all’inizio o al termine delle attività didattiche del la giornata; per il personale ATA possono svolgersi anche durante le ore intermedie del servizio scolastico. Le assemblee di singola scuola hanno una durata massima di 2 ore.

I REGISTRI PERSONALI CARTACEI O ONLINE

Tra le disposizioni contenute nel Decreto legge n. 95/2012 c’è quella che prevede l’adozione dei registri online. Per i registri elettronici ogni scuola provvederà a seconda delle risorse umane, strutturali e finanziarie a sua disposizione. Le scuole che abbiano reti informatiche estese all’intero edificio scolastico e PC in ogni classe, potranno da subito dotarsi dei nuovi strumenti richiesti dalla normativa. Diversamente è bene che le scuole possano solo sperimentare queste innovazioni per evitare che la novità determini al contrario elementi di difficoltà e di confusione all’interno della scuola. Non c’èobbligo all’adozione dei registri elettronici. Tutti i registri vanno tenuti ordinati e aggiornati. Sono documenti fondamentali in caso di contenzioso, ispezione amministrativa o procedimento disciplinare.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente Scolastico quando sono svolti in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste (Dlgs n. 81/2008 - art. 37 comma 12 dello stesso decreto). La formazione, quindi, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori. Per i docenti, all’interno delle 40 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività); per gli ATA può essere previsto il recupero nell’ambito di un impegno orario flessibile, secondo il piano delle attività e quanto previsto nel contratto di istituto. 

SCATTI DI ANZIANITÀ

Rimane per tutto il personale docente e ATA la progressione per anzianità con i relativi aumenti previsti dal CCNL vigente.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Dopo una sperimentazione annuale volontaria tutte le scuole sono chiamate ad adottare un unico modello di scheda. Il MIUR ha inviato linee guida che accompagneranno le scuole del primo ciclo ad effettuare la certificazione delle competenze mediante l’adozione di una scheda nazionale (allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015). Come si legge sul documento, “la certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo"

Il RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Nell'anno scolastico 2014/2015, le scuole hanno elaborato il Rapporto di Autovalutazione. Esprime la capacità della scuola di compiere un’ autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, mettendo in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici all’interno del contesto socio-culturale; contribuisce a consolidare l’identità e l’autonomia della scuola e responsabilizza tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei migliori risultati. La restituzione alle scuole è avvenuta nel corso dell’estate 2015. Il RAV risulta corredato così dagli obiettivi di miglioramento. Nel corso dell’anno 2015-2016 le scuole procederanno alla pianificazione e alla realizzazione delle azioni di miglioramento correlate al conseguimento degli obiettivi definiti ed un primo aggiornamento del Rapporto di autovalutazione ne darà comunicazione nel luglio 2016.

AMBITI TERRITORIALI

Partiranno dal 2016, saranno definiti dalle singole Direzioni Regionali Coloro che faranno domanda e otterranno il trasferimento potranno richiedere gli ambiti e non le singole scuole. L'assegnazione alle scuole avverrà sulla base della scelta dei Dirigenti Scolastici in relazione ai piani triennali deliberati nei Collegi docenti. I docenti non destinatari della proposta dei dirigenti scolastici saranno assegnati alle scuole dagli uffici scolastici regionali.

Scheda a cura di Giuseppe D’Aprile, Noemi Ranieri, Patricia Tozzi

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/vademecum_docenti_150915.pdf