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maternità

Aggiornato il 14/09/2015

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  decreto legislativo del 14/09/2015 che stabilisce in via definitiva e non solo per il solo 2015 le modifiche recanti disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Pubblicato il 24/08/2015

Per il solo anno 2015 (anche se ormai quasi a fine), in via sperimentale, vengono introdotte grosse novità a sostegno della maternità e paternità, dal momento che l’estensione agli anni successivi è subordinata al reperimento di risorse per trovare adeguata copertura finanziaria.

La  pubblicazione della circolare dell'INPS n. 152 del 18 agosto 2015 ha reso attuative tutte le novità approvate con  la legge di stabilità 2015 ed integrate, successivamente, con la riforma del mercato del lavoro il cosiddetto “Jobs Act” approvato dal governo Renzi con DLgs n. 80 del 15 giugno 2015.

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Il varo di queste norme introducono rilevanti modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (al seguente link DLgs n. 151/2001 completamente aggiornato le cui novità salienti sono state estrapolate di seguito) allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori, riportiamo una sintesi delle novità riservandoci ulteriori approfondimenti.

“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Cfr: art. 32 ,comma 1, per effetto del D.lgs. n. 80/2015:  "Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo..."

 

Cfr.. 34, comma 3, per effetto del D.lgs. n. 80/2015: Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

 

 

Quindi entrambi i genitori possono scegliere, di fruire del congedo parentale su base mensile, a giornate o anche su base oraria (comma 1-ter art. 32). Le modalità di fruizione su base oraria, alternativa a quella giornaliera e da richiedere con un preavviso di due giorni, e le modalità di computo sono definite dai contratti collettivi di lavoro. In caso di mancata regolazione contrattuale (come nel caso della scuola) spettano comunque permessi orario nel limite del 50% dell’orario giornaliero. In caso di fruizione del congedo su base oraria le domeniche ed i giorni festivi sono sempre esclusi dal computo del periodo massimo.

 

CONGEDI PARENTALI, ASTENSIONE, PARTO E TANTO ALTRO: NUOVA INDISPENSABILE GUIDA RAPIDA DI PSN