neoassunti

La formazione in ingresso per il personale docente ed educativo costituisce obbligo contrattuale ed è indirizzata a tutti i docenti dei diversi ruoli, posti e classi di concorso  e al personale educativo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico nonché ai docenti di religione immessi in ruolo nei decorsi anni scolastici. I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione. Pertanto, il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso; mentre la formazione in ingresso è obbligatoria esclusivamente per i docenti assunti in ruolo per la prima volta.

Iscriviti alla nostra Fan page

L’attività formativa in questione riguarda anche i docenti che, a diverso titolo, non hanno assolto all’obbligo di formazione in ingresso nei precedenti anni scolastici. Si richiama a tal fine quanto già espresso nelle note MIUR prot. n. 3699 del 29/02/2008 e prot. n. 1441 del 20/02/2014. Per il personale docente ed educativo neoassunto, vengono avviate, nel corrente anno scolastico, le procedure per l’anno di formazione regolate dall’art. 440 del D. Lgvo 297/94. Si rammenta che il corso di formazione va effettuato una sola volta nell’arco della carriera. Il MIUR con nota prot. n. 6768 del 27.02.2015 ha fornito istruzioni circa le procedure per la formazione riservata ai docenti neoassunti per l’anno scolastico in corso, definendo un’offerta formativa sperimentale che prevede modalità flessibili, più attive e partecipate rispetto al recente passato e centrate sulla massima valorizzazione dell’esperienza “sul campo” dei docenti, per permettere ad ognuno di essere accolto, all’interno della scuola di servizio, come membro attivo della comunità professionale. Il nuovo modello organizzativo è articolato in quattro fasi di sviluppo chiarito in questo articolo: 

Per quanto riguarda le assenze dei corsisti, si ritiene di poter indicare nel 25% di assenze dell’attività in presenza relativa alle 5 ore della fase di condivisione e alle 12 ore della fase dei laboratori, il limite per la validità del percorso formativo. Le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza. In considerazione della struttura del nuovo modello organizzativo che vede una stretta connessione tra le diverse fasi della formazione, una significativa valorizzazione del contesto territoriale, un nuovo ruolo dell’Istituto scolastico di servizio (sede di parte dell’attività formativa) e un limitato numero di Scuole Polo a livello regionale, si specifica che non saranno prese in considerazione e quindi concesse richieste di nulla osta che a qualsiasi titolo potranno pervenire , per il trasferimento da e per la Regione  e all’interno della stessa Regione. Pertanto, i docenti che nel corrente anno scolastico risultano in servizio nelle Istituzioni scolastiche della Regione  e stanno svolgendo l’anno di formazione secondo i dettati della vigente normativa, verranno iscritti in formazione dai rispetti Dirigenti scolastici ed assegnati dall'U.S.R. alla Scuola Polo territorialmente afferente. Per quanto riguarda invece i docenti che, pur nominati in ruolo dall’U.S.R. , nel corrente anno scolastico risultino in servizio in Istituzioni scolastiche di altre regioni e stiano svolgendo l’anno di formazione secondo i dettati della vigente normativa, sarà cura dei rispettivi Dirigenti scolastici provvedere per quanto di propria competenza, in ragione delle procedure stabilite dal competente Ufficio Scolastico Regionale.