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Categoria: Guide
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mobilitàQuesto spazio risulterà in continuo aggiornamento grazie ai materiali prodotti, segnalati o reperiti per poter aiutare il personale della scuola a districarsi nella produzione della domanda di mobilità 2015/16.

Consigliamo di attendere qualche giorno prima di cimentarsi nella compilazione della domanda in vista della pubblicazione dei decreti della #Buona Scuola per avere un quadro chiaro della situazione che si potrebbe delineare. In primis proponiamo utile riepilogo delle sigle dei modelli  riguardanti le varie tipologie di ruoli

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Date presentazione domande (per ora salvo proroghe)

Docenti dal 26 febbraio al 16 marzo 2015 

Personale ATA dal 18 marzo al 15 aprile 2015

Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di 1° Grado

Scuola Secondaria di 2° Grado ed Artistica

Personale Educativo*

* Il personale educativo deve presentare la domanda su modulo cartaceo

Ausiliario

Precedenza art 7 rientro nella scuola di precedente titolarità

Docenti DOP e DOS

 Utile vademecum per la compilazione della FlC-CGIL in allegato

 

In allegato troverete tutta la modulistica dettagliata o tutti i modelli raccolti in un unico file. 

 

Alcune Faq  (sezione in continuo aggiornamento)

Chi deve presentare la domanda online?

Tutto il personale docente e ATA sia per la mobilità territoriale (trasferimenti o scelta sede per i neoimmessi) che per quella professionale (passaggi di cattedra/ruolo o passaggi di profilo). Non devono presentare domanda in questa fase i docenti DOS (Dotazione Organica Sostegno). Sono esclusi dalla procedura web gli educatori e gli insegnanti di religione cattolica.

Possibilità di presentare domanda in caso di sola nomina giuridica

D. Sono stato immesso in ruolo nella scuola media con decorrenza giuridica 1 settembre 2014 ed economica 1 settembre 2015. Posso presentare domanda di trasferimento per poter scegliere la sede per il prossimo anno? Quando potrò fare domanda per altra provincia?

R. Sì. Non solo può, ma “è opportuno” che presenti regolare domanda di trasferimento per avere la sede di titolarità per il prossimo anno (al pari di coloro che hanno avuto una nomina sia giuridica che economica) e poter così scegliere, altrimenti le verrà assegnata una sede d’ufficio. Potrà presentare domanda di trasferimento per altra provincia solo dopo 3 anni dalla data di decorrenza giuridica della nomina. Quindi nei primi mesi del 2017 per l’anno scolastico 2017-2018. Questo blocco non vale per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o cattedra), né per i trasferimenti del personale Ata.

 Passaggio di cattedra successivo a passaggio di ruolo

D. A settembre scorso ho avuto un passaggio di ruolo dalla classe di concorso A043 della scuola secondaria di primo grado alla classe A050 della scuola secondaria di secondo grado. Se entro la data di scadenza per presentare le domande avrò già effettuato i 180 giorni previsti per il superamento dell’anno di prova, potrò presentare domanda per avere un passaggio di cattedra sulla A051?

R. No. La condizione per poter presentare una domanda di passaggio (sia di ruolo che di cattedra) è di avere superato il periodo di prova (o di formazione se neo assunti): art. 3 c. 1 del Ccni. Solo che il periodo di prova per un docente, a differenza del personale Ata, dura l’intero anno scolastico (art. 438 del d.lgs 297/94). Quindi non ha alcun rilievo l’avere concluso i 180 gg obbligatori in tempo utile a marzo (cioè entro la scadenze per la presentazione delle domande), oppure a maggio, oppure a giugno, perché comunque l’anno di prova si conclude per tutti il 31 agosto di quell’anno scolastico. Dunque nessuno, nello stesso anno in cui si è avuto un passaggio di ruolo, può presentare una nuova domanda di mobilità professionale per l’anno successivo. Tale limitazione non c’è se si è ottenuto un passaggio di cattedra (mobilità professionale “orizzontale”) perché in questo caso, non avendo “cambiato ruolo”, non c’è l’obbligo ad effettuare e superare il periodo di prova.

Mobilità professionale e blocco triennale per i neo assunti

D. Sono stato assunto a settembre scorso e so che prima di 3 anni non posso presentare domanda di trasferimento per la mia provincia di residenza. Questo divieto vale anche per una eventuale domanda di passaggio di ruolo oppure no?

R. No, il blocco dei 3 anni vale solo per i trasferimenti dei docenti. La legge n. 128/2013, infatti, prevede solo per i docenti neo assunti un blocco per 3 anni (il contratto ha precisato: a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, art. 2 comma 2 del Ccni) ma lo ha previsto “solo” per il trasferimento. Dunque tale blocco non opera per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o di cattedra), né per il personale ATA. Ovviamente rimane fermo, per i docenti, l’obbligo del superamento del periodo di prova e, quindi, nessuno può fare domanda di passaggio per altra provincia nel primo anno di assunzione per l’anno successivo, visto che nessuno può avere superato l’anno di prova (che dura l’intero anno scolastico) entro i termini di scadenza delle domande.

Blocco triennale per trasferimento in altra provincia

D. Una docente è passata in ruolo quest’anno nella scuola media e sta svolgendo regolarmente il suo anno di prova. L'anno prossimo vorrebbe prendere una supplenza annuale alle superiori ai sensi dell’art. 36 del contratto visto che è in graduatoria nella sua provincia di residenza. Se questo accadesse, l’anno fatto come docente a tempo determinato verrebbe computato comunque come anno utile per arrivare ai 3 anni utili per poter fare domanda di trasferimento in altra provincia?

R. Si. Il "tempo trascorso", quando anche si trattasse di aspettativa per motivi di famiglia o personali non retribuita, è comunque utile ai fini del superamento del blocco dei 3 anni perché nel contratto (art. 2 comma 2) si dice: "… triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo” e non si parla mai di "servizio effettivo" di ruolo prestato (stessa cosa vale, ad esempio, anche per i 5 anni di obbligo su sostegno). Quindi la risposta è sì, potrà comunque fare domanda anche per altra provincia per l'a.s. 2017/2018.

Mobilità sulla DOS (sostegno nel secondo grado)

D. Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado e sto presentando domanda di trasferimento per diversa provincia. Per avere maggiori possibilità vorrei chiedere il trasferimento anche sui posti di sostegno ma mi hanno detto che ci sono novità su questo. E’ vero? E se sì, in cosa consistono queste novità?

R. La novità introdotta sin dallo scorso anno, è che i posti di sostegno nel secondo grado previsti in organico per ciascuna provincia, e destinati ai trasferimenti e passaggi (ferma restando, quindi, la quota da accantonare per le assunzioni in ruolo), non viene più ripartita nelle 4 aree (scientifica, umanistica, tecnologica e psicomotoria) ma è diventata area unica con la somma delle disponibilità sulle 4 aree (per effetto dell’art. 15 c. 3 della legge 128/2015). Questo offrirà maggiori opportunità di trasferimento, o passaggio, a chi ha maggior punteggio, perché si avranno a disposizione un maggior numero di posti. Dal punto di vista delle modalità di compilazione della domanda non cambia nulla in quanto il docente dovrà sempre indicare (oltre al possesso del titolo di sostegno) il codice e la dizione della DOS della provincia che interessa tra le preferenze e nell’ordine che interessa, se si esprimono anche altre opzioni.

Valutazione del servizio prestato su posto di sostegno

D. Sono un docente di scuola primaria titolare di posto comune che ha prestato 3 anni di servizio come supplente annuale su posto di sostegno. Vorrei sapere se è vero, come qualcuno sostiene, che tale servizio dà diritto ad un punteggio doppio sia nelle domande di trasferimento che nella graduatoria interna d’istituto.

R.  No, non è vero. Il servizio prestato su posto di sostegno, sia di ruolo che come supplente annuale (rispettivamente note 1 e 4 della tabella di valutazione allegato D), da diritto al raddoppio del punteggio per quegli anni esclusivamente se si chiede un trasferimento (o passaggio) da posto comune (oppure da classe di concorso nella secondaria) a posto di sostegno, oppure un trasferimento da sostegno a sostegno. Non si ha diritto ad alcun punteggio aggiuntivo, al contrario, e neanche nella graduatoria interna, se non si è titolari su posto di sostegno oppure se non si chiede mobilità “per” andare su posto di sostegno.

Trasferimento da posto di sostegno a posto comune e punteggio della continuità

D. Ho ottenuto in questo anno scolastico un trasferimento da posto di sostegno a posto comune sempre nella stessa scuola in cui sto prestando servizio. Ho diritto a mantenere il punteggio maturato della continuità nella graduatoria interna visto che sono rimasta sempre nella stessa scuola?

R. No, lei non ha più diritto né al punteggio della continuità di scuola, né a quello sulla sede (comune). Questo perché il Ccnl, da sempre, prevede come condizione che non vi sia “soluzione di continuità” nel servizio prestato nella scuola, ma nella “stessa tipologia di posto”. Nel suo caso la prima condizione è soddisfatta, ma la seconda no perché lei ha cambiato tipologia d’insegnamento (posto), da insegnante di sostegno ora è diventata insegnante su posto comune (nota 5 alla tabella di valutazione allegato D). La stessa cosa vale nella scuola secondaria se da posto di sostegno si è trasferiti su classe di concorso (o viceversa) sempre nella stessa scuola. Solo nel caso in cui si è trasferiti, nella scuola primaria, da posto comune a posto di lingua inglese (e viceversa) nella stessa scuola si mantiene il punteggio della continuità.

Diritto di precedenza Legge 104/92 in caso di tutela legale

D. Sono una docente di II grado al terzo anno di ruolo sempre nella stessa scuola. A settembre ho ottenuto la tutela legale per assistere mio zio disabile grave. Vi chiedo se, in base a tale nomina, posso fruire della precedenza Legge 104 e se sono esclusa dalla graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto. 

R. La risposta è “sì” ad entrambe le domande (art. 7 comma 1 punto V e comma 2 del Ccni), a condizione che documenti, negli allegati alla domanda di mobilità ed a scuola ai fini della graduatoria interna, sia lo stato di grave disabilità di suo zio, che l'atto emesso dal giudice competente.

Precedenza Legge 104/92 per assistenza a genitore residente in altra provincia

D. Ho diritto a fruire dei 3 gg per l’assistenza a mia madre che ha avuto riconosciuta la Legge 104 in stato di gravità. A scuola mi hanno detto però che tale beneficio riconosciuto dalla Legge 104 per l’assistenza non vale in caso di trasferimento sia perché sono stato assunto quest’anno e sia perché mia madre risiede in altra provincia. A me sembra che non sia giusto, sapete dirmi quali sono i miei diritti?

R. Proviamo a chiarire quali sono le regole. In ordine:

 

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