supplenze su potenziamentoBuone notizie per i docenti precari ancora in attesa di un incarico. Molti colleghi, proprio in questi giorni, stanno  ricevendo proposte di incarico al 30/06/2016. Per l'A.S. 2015/2016 verranno, infatti, conferite supplenze anche per la copertura dei posti assegnati alle scuole per il potenziamento (fase C) che non sono stati occupati, in quanto i docenti immessi in ruolo hanno differito la presa di servizio. Tali incarichi risultato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2016) e pertanto verranno assegnati dal CSA. In caso di GAE esaurite saranno invece le scuole a convocare dalle rispettive GI.

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In questo periodo, nonostante le attività 
didattiche siano sospese, le segreterie delle scuole stanno già cominciando a convocare i docenti per gli incarichi su posti di potenziamento per il 7 gennaio e fino al 30/06.

In questo periodo, nonostante le attività didattiche siano sospese, le segreterie delle scuole stanno già cominciando a convocare i docenti per gli incarichi su posti di potenziamento per il 7 gennaio e fino al 30/06.

Si consiglia, quindi, ai docenti di I, II e III fascia che non hanno ancora ricevuto un'incarico, di controllare la posta elettronica per eventuale convocazione.

Si ricorda inoltre che è consentito:

  • lasciare una supplenza fino ad avente diritto per una a titolo definitivo;
  • lasciare una supplenza breve per una fino al termine delle lezioni, fino al 30/06 o fino al 31/08 (articolo 8 comma 2, Regolamento delle supplenze, D.M. 131/2007);
  • lasciare una supplenza conferita da GI per un’altra conferita da GAE (articolo 8 comma 3, Regolamento delle supplenze, D.M. 131/2007)

Non è invece consentito:.

  • lasciare una supplenza breve per un’altra più lunga, ma che non rientra nella casistica riportata sopra;
  • lasciare uno spezzone al 30/06 conferito da GI per una cattedra sempre al 30/06 conferita da GI, se è già stata effettuata la presa di servizio.

Permangono ancora dubbi sulla possibilità di frazionare la cattedra di potenziamento, qualora il docente individuato sia già in servizio su uno spezzone.

Ricordiamo che attualmente non c’è nessun riferimento normativo specifico per l’assegnazione di supplenze per il potenziamento, pertanto bisogna fare riferimento al DM 131 del 2007 e all’art.4 comma 1 secondo il quale il docente conserva titolo “a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.”

Nel caso del potenziamento è difficile parlare di unicità dell’insegnamento, soprattutto perché per l’A.S. 2015/2016 non sono ancora previsti specifici progetti nel POF per l’utilizzo di questi docenti, che al contrario sono principalmente impiegati per la copertura delle supplenze inferiori a 10 giorni.

Pertanto a nostro avviso non ci sono impedimenti sulla possibilità di frazionare la cattedra di potenziamento.

Nel caso invece di posti di potenziamento su esonero vicario o semi esonero, valgono le indicazioni riportate nel articolo 4 comma 1 del DM 131/2007, di cui sopra.

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