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Categoria: Graduatorie e Organici
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MB 400x400Si avvicina la scadenza del 15 gennaio per l'approvazione del PTOF da parte delle istituzioni scolastiche e tantissimi sono i docenti assunti in fase C che ancora attendono di trovare una corretta collocazione all'interno degli organici e un utilizzo congeniale alla loro professionalità anche e soprattutto per l'incapacità di molti Dirigenti Scolastici di applicare il buon senso e soprattutto norme già esistenti sull'autonomia scolastica che finalmente potrebbero trovare applicazione offrendo un concreto potenziamento dell'offerta formativa fin da subito. 

Sulla questione è intervenuto sulla sua pagina fb l'ispettore del Miur, il dott. Max Bruschi, con un post molto chiaro e concreto, speriamo illuminante per i DS, sull'utilizzo e la gestione dei docenti assunti in fase C troppo spesso utilizzati solo per fare supplenze brevi senza alcun reale potenziamento dell'offerta formativa della scuola. Di seguito riportiamo il testo completo del post:
"#‎buonascuola‬, ‪#‎faseC‬. In queste settimane, ho avuto circa 400 allievi, oltre al quotidiano confronto con voi, un gruppo dei quali è stato coinvolto nella fase C delle immissioni in ruolo. Lascio i toni trionfalistici o di dileggio alla politica, e preferisco occuparmi della "manutenzione" e dell'oggi.
Molti docenti che hanno "preso servizio" si trovano a bivaccare nei corridoi. Lo trovo uno sconcio. Quasi nessuno ha avuto il doveroso confronto con il DS, curriculum alla mano.

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Poi, ci sono le fantastiche eccezioni. Ma, per l'appunto... non rappresentano, oggi, la regola. So per primo che nelle istituzioni scolastiche è arrivato personale di diversa "quidditade". Ma, rilevo, capita tutti gli anni. Il DS che non compie la necessaria valutazione (se del caso, anche "allertandosi"), viene meno a uno dei compiti connessi al profilo. Forse, al principale. 

Ora, la prima considerazione, è che l'attuale gestione del potenziamento è deregolamentata e ha solo un paio di paletti.
Il primo, che l'organico delle istituzioni scolastiche è UNIFICATO sin da quest'anno, eliminando, da un lato, le odiose "canne d'organo" dei percorsi di secondaria di secondo grado; dall'altro (e non so se questa fosse la volontà del legislatore... ma tant'è. Ignorantia legis non excusat) unificando l'organico dei comprensivi e realizzando, in tal modo, una delle idee migliori (e più avversate) di Luigi Berlinguer.Il secondo, riguarda le supplenze. I posti in più POSSONO essere usati per coprire le supplenze brevi; i posti del potenziamento a loro volta possono essere coperti da supplenze lunghe, se di fatto "vacanti", ad eccezione dei posti sul SOS se non ci sono specializzati disponibili. 
Su tutto il resto, vige una cosetta che si chiama LIBERTA' e che dovrebbe indurre alla "sperimentazione", non agli stramaledetti progettini. Magari, approfittando del passaggio della "valutazione intermedia" e del "generale natale" per effettuare qualche cambio di marcia.
La scuola primaria (e, per inciso: la scuola secondaria di I grado. Insomma, l'organico degli IC) non darebbe problemi. Si possono usare i docenti C per scomporre le classi e fare gruppi di livello; per sperimentare "nuovi" modelli (il "modello stellare", ad esempio, con un insegnante del "leggere scrivere far di conto" e gli specialisti di motoria, musica, inglese... ); per prolungare l'orario del "tempo a scuola" con attività didattiche facoltative. Chi lo proibisce? 
Quanto alla secondaria di II grado, mi limito ai Licei (che conosco molto meglio...), ma l'esempio vale per ciascun percorso.
Primo, NESSUNO vieta di azionare sin da subito tutte le possibilità previste dal DPR 275/1999 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e che peraltro ho più sopra richiamato.
Secondo, NESSUNO vieta di progettare dei momenti di copresenza (esempio: insegnante di arte e insegnante di pittura... quando l'ho detto a un DS, sembrava Siddhartha dopo l'illuminazione).
Terzo, NESSUNO vieta (la normativa è pienamente vigente!!!) di attivare almeno una parte degli istituti previsti dall'articolo 10 del dPR 89/2010. Vediamoli. Comma 2 lettera C: le istituzioni scolastiche "possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica".
In questo caso, le scuole hanno le risorse professionali INTERNE da sfruttare. Quanto al POF citato, NULLA vieta di adottare in Collegio docenti una delibera meramente didattica di raccordo, che "nelle more" di adozione del PTOF definisca dei criteri di attivazione di corsi facoltativi.

Articolo 10, comma 3 dPR 89/2010. "3. ...Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente ... può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento". 
Ora, il contingente, ipso facto, c'è. Per cui, tanto il potenziamento quanto l'attivazione di ulteriori insegnamenti (l'allegato H... questo sconosciuto) sono possibili da ORA... 
Aggiungo una questione... Le istituzioni scolastiche sono AUTONOME. Non solo, rispetto alle loro DISPONIBILITA', non devono attendere disposizioni dagli USR o dagli AT (ah, l'attesa del "superiore ministero"...), ma quelle stesse disposizioni, normativamente, non potrebbero assolutamente "manomettere" ciò che è di stretta competenza, per l'appunto, delle istituzioni scolastiche e dei loro dirigenti."

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