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Categoria: Graduatorie e Organici
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Pubblichiamo scheda a cura Uil per le Graduatorie di  Istituto per il triennio 2014/17 con le faq più frequenti

Entro quando vanno presentate le domande? 
Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e istituto e la scelta delle scuole devono essere presentate entro il termine del 23 giugno 2014. 

Che validità hanno le graduatorie? 
Le graduatorie avranno validità triennale, saranno valide per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

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Dove vanno presentate le domande? 
Devono essere presentate ad una scuola a scelta degli interessati che gestirà la domanda. Tale scuola deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel Modello B. 
Nel caso nell’elenco siano presenti scuole di diversi ordini e gradi, la scuola prescelta deve appartenere all’ordine di grado superiore. 

Come presentare le domande? 
Le domande vanno presentate in forma cartacea. I moduli di domanda devono essere spediti, con unico plico, con raccomandata A/R o consegnati a mano alla scuola cui è affidata la gestione. 
In alternativa , il modello di domanda può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola prescelta. 

Quali sono i titoli di accesso per le rispettive fasce? 

Prima Fascia: 
In prima fascia vanno i supplenti già inseriti in graduatoria ad esaurimento, per lo stesso posto o classe di concorso. 

Seconda fascia - docenti con: 

1. specifica abilitazione o specifica idoneità; 
2. laurea in scienze della formazione primaria indirizzo infanzia per l’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia; 
3. laurea in scienze della formazione primaria indirizzo primaria per l’inclusione nella graduatoria di scuola primaria; 
4. diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria 
di secondo grado per l’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A; 
5. idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale. I suddetti aspiranti devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2, a seconda che l’insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche. 
6. Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02.

Terza fascia – docenti con: 
1. titolo di studio valido per l’accesso al richiesto insegnamento. 
Inoltre, per le classi di concorso 31/A - 32/A e 77/A, costituisce titolo di accesso, oltre al diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) anche il diploma di secondo livello in discipline musicali (nuovo ordinamento). 

Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il titolo di accesso? 
Si. Il titolo di accesso va sempre indicato anche se dichiarato in precedenza e quindi già valutato. 

Quali modelli bisogna utilizzare? 
Il modello B: per la richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte deve essere utilizzato da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. 


Modello A/1: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria 
di II fascia. 

Modello A/2: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia e riguarda: 
a) gli aspiranti che chiedono l’inclusione in III fascia soltanto per gli insegnamenti in cui non figuravano precedentemente 
b) coloro che chiedono l’inclusione in III fascia soltanto per gli insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie. 

Modello A/2-bis: deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in III fascia sia per gli insegnamenti per i quali erano già iscritti in III fascia che per nuovi insegnamenti per cui chiedono l’iscrizione. 

I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dovranno presentare qualche modello? 
Sì. I docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento devono presentare soltanto il Modello B (scelta sedi) per l’inserimento nelle relative graduatorie di prima fascia. 

Coloro i quali abbiano omesso di presentare domanda di aggiornamento o conferma delle graduatorie ad esaurimento in quale fascia potranno inserirsi? 
Tale personale potrà chiedere l’inserimento, in quanto abilitato, nella II fascia d’istituto. 

Come può essere presentato il modello B? 
Esclusivamente attraverso il sito internet, conformemente al codice dell’amministrazione digitale. 
Tale modello dovrà essere inviato alla scuola alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1, A/2 e A/2-bis.

Coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I fascia di istituto possono presentare il Modello B ad una qualsiasi scuola della provincia prescelta. 

Per l’utilizzo del sito internet sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: 
a) registrazione del personale interessato secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente nel sito internet www.pubblica.istruzione.it; 

b) inserimento della domanda via web; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B”, presente sul sito internet del Ministero. 

Quante istituzioni scolastiche si possono richiedere? 
Si possono richiedere massimo 20 scuole appartenenti alla stessa provincia con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici. 
Tale disposizione non è valida per le province dove vi è carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica. In questo caso le competenti Direzioni regionali possono disporre che per tali province gli aspiranti possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti. 

Cosa deve fare chi vuole dare la disponibilità per le “supplenze brevissime” (fino a 10 gg.)? 
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria interessati possono chiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, fino ad un massimo di 7 scuole, col limite di 2 circoli didattici. 

Chi era già inserito nelle precedenti graduatorie deve ridichiarare il punteggio precedente? 
No. A chi era già incluso nelle precedenti graduatorie, purché presenti domanda per la stessa fascia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie, sulla base dei titoli presentati con il termine di scadenza 16 agosto 2011. 
A questo punteggio si aggiungerà quello conseguito successivamente e sino al termine della scadenza di presentazione della domanda previsto per il 23 giugno 2014. 

Si possono dichiarare anche i titoli antecedenti al 16 agosto 2011? 
Si. Potranno essere dichiarati, mediante autocertificazione, anche titoli valutabili acquisiti prima del 16 agosto 2011, purché non presentati in precedenza, pena di esclusione dalla procedura. 

I docenti di strumento musicale devono ripresentare i titoli artistici già precedentemente presentati e valutati? 
No. Come per il restante punteggio, è ammesso, previa dichiarazione, il rinvio al punteggio già acquisito nella precedente valutazione artistico – professionale.

E i supplenti che passano dalla III alla II fascia possono dichiarare i titoli? 
No. I supplenti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l’inserimento nella II fascia, considerando che le tabelle di valutazione sono diverse, devono riproporre, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi già dichiarati in passato. 

E per insegnare nei Licei musicali e coreutici? 
In attesa della costituzione delle specifiche classi di concorso, per gli insegnanti di indirizzo del Liceo musicale e coreutico, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di I, II e II fascia delle classi di concorso A031, A032 e A077, in sede di compilazione del Modello B, potranno dichiarare i titoli di accesso cosi come definiti nella specifica tabella di atipicità (Allegato E – Tabelle Licei). 

E per inserirsi nelle graduatorie di istituto del personale educativo? 
Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”. 

E se non si possiedono tali requisiti: 
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2011. 

Il diploma ISEF è ancora valido per inserirsi nelle graduatorie 29/A e 30/A (educazione fisica)? 
Sì. Oltre a tale diploma consentono l’acceso anche le lauree specialistiche (53/S,75/S,76/S) e la laurea quadriennale in scienze motorie. 

I titoli di accesso entro quando vanno posseduti? 
Tutti i titoli di accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, al 23 giugno 2014. 

In quali casi si rischia l’esclusione dalla graduatoria? 
Non viene presa in considerazione la domanda presentata fuori termine, priva della firma e in modalità difforme da quanto indicato dall’art. 6 del decreto. 
Si viene esclusi dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, anche se si presenta domanda in più scuole di province diverse e se si fanno dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, entro quanti giorni deve essere inoltrato il reclamo? A chi? 
Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo al dirigente scolastico secondo quanto previsto all’art. 5, comma 9, del Regolamento: 
- entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola; 
- la scuola deve pronunciarsi sul reclamo nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva.

E se scadono i termini per il reclamo? 
Scaduti i termini per il reclamo le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le stesse è esperibile impugnativa al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

E’ ammessa la regolarizzazione delle domande? 
Sì. E’ ammessa, da parte della scuola, la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, previa fissazione di un breve periodo per l’adempimento. 

E’ previsto qualcosa per chi sta frequentando i PAS? 
Sì. Il decreto prevede che, con successivi provvedimenti, saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l’inserimento in II fascia ai supplenti che conseguono il titolo abilitante oltre il termine del 23 giugno 2014. 
A questi supplenti, all’atto del conseguimento dell’abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella III fascia di appartenenza.

Scheda a cura di Pasquale Proietti (UIL Scuola)

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