Topic-icon assegnazione provvisoria

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12/11/2014 13:48 #4405 da sensei05
assegnazione provvisoria è stato creato da sensei05
salve,
sono al primo anno di ruolo sul sostegno, premesso che il trasferiemnto si puo fare dopo 3 anni e che non ho figli ma solo genitore di 64 anni, ma l'assegnazione provvisoria posso richiederla l'anno prossimo?

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12/11/2014 16:38 - 12/11/2014 16:39 #4406 da C.A.
Risposta da C.A. al topic assegnazione provvisoria
Per l'anno prossimo ci sono molti dubbi su come venga gestita la mobilità causa la "la buona scuola", soono tanti gli interrogativi che non sembra che si siano posti nemmeno i luminari del MIUR. Con le regole attuali non puoi presentare domanda di assegnazione, i genitori non permettono di superare il vincolo triennale se non in condizione di disabilità.

E' possibile superare il vincolo triennale e quindi richiedere l'assegnazione provvisoria solo se rientri in una delle seguenti precedenze (art. 8 punti I, III, IV, VI e VII CCNI utilizzazioni/assegnazioni ).
PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento.
ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia: coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 32 del 28.2.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

PER LE LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI
Le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e successiva, che hanno FIGLI DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO, pur non avendo diritto alla precedenza, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.
Ultima Modifica 12/11/2014 16:39 da C.A..

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