Una sentenza appena emessa dal TAR, la n. 329/2014, ha respinto il ricorso che mirava ad annullare il bando dell'ultimo concorso per docenti, emanato con DDG n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui prevedeva la valutazione del punteggio della prova pratica e/o di laboratorio fosse effettuata in maniera disgiunta dalla prova scritta per le classi di concorso A020, A033, A034, A059, A060, A025, A028, C430, A038, A047, A049.

Il ricorso era stato sostenuto e proposto anche da diverse sigle sindacali ai candidati che avevano partecipato alle prove scritte ed alla prova pratica, conseguendo un punteggio complessivo tra scritto e pratica superiore a 28/40 ma con un punteggio della sola prova pratica inferiore a 7/10 (es. 28/30 allo scritto e 6/10 alla prova pratica o di laboratorio).

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Il ricorso mirava ad annullare il bando nella parte in cui all’art. 9, commi 1, 2 e 3, ed all’art. 10, comma 1 prevede che siano ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30) e che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova pratica e/o di laboratorio, chiedendo al tempo stesso che sia valutato come utile il punteggio complessivo conseguito dalla somma delle due prove.

I ricorrenti avevano partecipato al concorso superando le prove preselettive, e dunque ammessi a sostenere le prove scritte, grafiche o pratiche. In particolare, per le discipline scientifiche e tecnico pratiche riguardanti le classi di concorso di rispettiva pertinenza (A020, A033, A034, A038, A049, A059, A060, C430, A028 e A025) il bando di concorso ha previsto prove scritte, grafiche o pratiche, una delle quali consistente in una prova pratica (per le classi di concorso A025 e A028) o in una prova di laboratorio (per le restanti classi sopra citate).

Gli USR, all’esito delle prove scritte, grafiche e pratiche, e a seguito dell’avvenuta correzione delle stesse, avevano pubblicato gli elenchi dei docenti ammessi alla prova di laboratorio, escludendo i ricorrenti, per non aver conseguito il punteggi minimo di 7/10 previsto dal bando.

I legali dei ricorrenti denunciavano la presunta violazione dell’art. 400, comma 9, 10 e 11, del dlgs n. 297/94, eccesso di potere del Miur e assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, e contraddittorietà.

I ricorrenti con precedente provvedimento avevano visto accolto, come spesso avviene, domanda cautelare di sospensione dell'esclusione  ottenendo l'ammissione con riserva allo svolgimento delle prove orali del concorso.

Successivamente, classificati nelle graduatorie di merito definitive del concorso, avendo superato la prova orale, chiedevano l’annullamento, nelle parti in cui i propri nominativi venivano inseriti “con riserva”, rendendo tale inserimento non utile al fine dell’assunzione a tempo indeterminato nei posti messi a concorso.

Secondo i giudici del Tar, invece, la prova di laboratorio o pratica è correttamente disciplinata dal bando in quanto prova diversa da quella scritta o grafica e non va inquadrata tra quelle che il Testo unico, all’art. 400, comma 11, primo periodo, impone come necessaria la valutazione congiunta da parte della commissione esaminatrice. La normativa delimita l’oggetto della valutazione congiunta alle “prove scritte e grafiche”, senza contemplare, a differenza di altri commi del medesimo articolo, le “prove pratiche”.

Inoltre, la scelta normativa appare ai giudici del tutto ragionevole, visto che la prova pratica, che è funzione del tipo di insegnamento al quale aspira il candidato, non è assimilabile a quella scritta o grafica, consistendo in una verifica della abilità tecnico-scientifica dell’aspirante docente mediante una prova pratica da svolgersi per il tramite di metodiche di laboratorio ovvero mediante l’uso di altre metodologie di tipo tecnico-artistico.

In sintesi, il collegio giudicante ha ritenuto i criteri di valutazione della prova pratica o di laboratorio pienamente rispettosi della legislazione vigente, non rilevando alcun irragionevolezza, né pregiudizievole per i candidati chiamati allo svolgimento anche di detta prova pratica o di laboratorio, giacché il punteggio minimo richiesto per il suo superamento è esattamente equivalente a quello richiesto per il superamento delle diverse prove scritte o grafiche.

Ma c'è di più, i giudici del TAR, si sono pronunciati anche su un'altra eccezione sollevata dai legali dei ricorrenti circa la identificazione dei condidati all'atto della prova pratica o di laboratorio. In merito i giudici hanno respinto l'eccezione sollevata  facendo presente che "l’identificazione dei candidati prima dello svolgimento della predetta prova appare pienamente legittima e, peraltro, inevitabile, così come normalmente avviene nel passaggio da una prova concorsuale ad un’altra (dalla prova preselettiva alle prove scritte; dalle prove scritte a quella pratica o di laboratorio; dalle prove di laboratorio a quella orale)."

In conclusione, il TAR riconosce infondate tutte le censure proposte e rigetta completamente il ricorso proposto, vanno pertanto esclusi dalle GM i candidati che abbiano ottenuto il superamento della prova pratica con punteggio inferiore ai 7/10. 

In allegato sentenza pdf solo per Registrati

Fonte
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2013/201305919/Provvedimenti/201400329_01.XML