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Categoria: Concorsi, FIT
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docentiCircola in rete la bozza del Decreto Legge concernente misure di straordinaria necessità ed urgenza per  l'attivazione del PAS (percorso abilitante speciale) e del concorso straordinario, inoltre viene anche disposta la proroga delle graduatorie di merito del concorso 2016 per un ulteriore anno. Il provvedimento sarà  efficace al momento della sua emanazione, fermo restando la necessità di essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.

Riportiamo il testo che potrà subire ulteriori modifiche.

PAS (PERCORSO ABILITANTE SPECIALE)
Al fine di ovviare alla grave carenza di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia statale sia paritaria, è bandito, entro il 2019, un percorso formativo abilitante straordinario, svolto presso le università. Possono partecipare al percorso i docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019 abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.


Per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca si prescinde dal predetto requisito di servizio. Si prescinde altresì dal predetto requisito per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, e che non li abbiano condotti a termine per maternità o per ragioni di salute.
Ai fini del requisito di servizio, è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui all'articolo 2 DPR 19/2016, come modificato DM n. 259/2017, oppure nell'insegnamento di sostegno. Ai fini del requisito del servizio è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
Ciascun soggetto, che soddisfi i requisiti suddetti, può partecipare alla procedura in un'unica regione per una sola classe di concorso non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.

Con successivo decreto del MIUR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, saranno disciplinati: 

a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura;
b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell'ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti, ferma restando la priorità per i soggetti ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, e che non li abbiano condotti a termine per matemità o per ragioni di salute nonché per coloro che non siano già in possesso di abilitazione per alcuna classe di concorso;
c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l'abilitazione all'esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la natura e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove;
e) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura
f) i contenuti del bando.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è annualmente determinato il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi abilitanti speciali tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle università, sino a esaurimento dei partecipanti.
Ciascuna università determina l'importo dovuto dagli iscritti ai percorsi. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'stituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari. Tali oneri sono quindi posti integralmente a carico dei partecipanti.
La partecipazione alla procedura  e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari non danno diritto all'impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato. 


CONCORSO STRAORDINARIO
Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e di agevolare la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti che abbiano esperienza lavorativa nelle relative istituzioni scolastiche ed educative statali, entro il 2019 è bandita una procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo.
A tale procedura è riservato, in ciascuna regione e classe di concorso, il 50% dei posti complessivi per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La procedura è bandita a livello nazionale entro il 2019, è organizzata a livello regionale ed è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito distinta per regione e classe di concorso della scuola secondaria, nonché per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria.  
La partecipazione alla procedura è riservata ai docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio, oppure abbiano prestato servizio senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del requisito di servizio è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui al DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017, oppure nell'insegnamento del sostegno. 
Ciascun soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso, purché abbia maturato, in entrambi i casi, almeno un anno di servizio specifico nella stessa classe di concorso\tipologia di posto per cui intende partecipare. 
Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione su sostegno. 
La procedura straordinario prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta da svolgere al computer e una orale;
b) la formazione di una graduatoria, sulla base del punteggio riportato nelle prove suddette (scritta e orale) e della valutazione dei titoli, nel limite dei posti banditi;
c) il conseguimento dell'abilitazione all°esercizio della professione docente per tutti coloro che si posizionano nella graduatoria 
d) l'ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova e la successiva eventuale immissione in ruolo nel limite annuale dei posti, dei soggetti collocati nelle graduatorie.

Con successivo decreto del MIUR sono definiti:
a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria;
b) i contenuti e le modalità di espletamento e di valutazione delle prove, nonché il punteggio minimo, non inferiore a 6 decimi, da conseguire nella prova scritta al fine di accedere alla successiva prova orale;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile;
d) i posti disponibili, per ciascuna regione e classe di concorso;
e) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove;
ƒ) L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. 


PROROGA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie del concorso 2016 (c.d. GM 2016) conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre alla proroga di un ulteriore anno già disposta dall'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Di conseguenza le GM 2016 avranno adesso validità quinquennale in luogo della tradizionale validità triennale.