cameraInizierà il 24 luglio la discussione sul decreto "Dignità", voluto fortemente dal Ministro Di Maio, e che potrebbe portare a diverse modifiche concordate tra M5S e Lega con un emendamento che cancellerebbe il limite di 36 mesi per le supplenze al 31 agosto introdotto con la Buona scuola, superato il quale il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, oltre agli insegnanti, non possono più stipulare contratti su posti vacanti e disponibili. Una norma introdotta dall'allora Governo Renzi e che scattava dal 1 settembre 2016 e i cui effetti si sarebbero iniziati a vedere a partire da settembre 2019.

L'emendamento, probabilmente a firma di Pittoni, eliminerebbe dunque il limite imposto dall'art. 1, comma 131, della legge 107/2015 riguardante coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. Va detto che, a differenza di quanto scritto erroneamente anche da testate nazionali, il comma NON si riferisce a chi ha genericamente 3 anni scolastici di servizio, ma esclusivamente a coloro che raggiungono 3 supplenze annuali su posto vacante e disponibile (quindi supplenze al 31 agosto).

Quindi non riguarda docenti che, cumulativamente, raggiungono 36 mesi effettivi di servizio sommando più supplenze, ma solo coloro che hanno accettato 3 supplenze al 31 agosto.

Ricordiamo che il comma fu introdotto dall'allora Governo Renzi sulla base della sentenza della Corte Europea nella quale si riconosceva un diritto alla stabilizzazione (o ad un indennizzo) per i docenti che avessero prestato servizio nella P.A. oltre i 36 mesi ma solo su posti stabili e vacanti al 31 agosto

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Una sentenza sulla quale i sindacati avevano illuso molti precari facendo credere invece che il diritto alla stabilizzazione sarebbe stato riconosciuto dalla Corte Europea anche per chi i 36 mesi li avesse raggiunti con supplenze al 30 giugno e che invece stabilì (come sempre sostenuto da PSN) che il diritto alla stabilizzazione poteva essere invocato solo per chi avesse 36 mesi su incarichi al 31 agosto.
In ogni caso, in luogo delle stabilizzazioni la scelta dell' esecutivo PD fu quello di aggirare tale problema imponendo di fatto, attraverso tale comma, che non si potessero accettare più di 3 supplenze al 31 agosto, facendo partire il conteggio a far data dal 1° settembre 2016.
Pittoni, come già anticipato in qualche sua intervista, applicando la sentenza della Corte Europea in maniera esattamente opposta rispetto all’interpretazione che ne diede nel 2015 l’allora esecutivo, vorrebbe modificare tale comma, eliminando il divieto di accettazione di più di 3 incarichi al 31 agosto e prevedendo una via preferenziale per l'assunzione in ruolo per tale personale.
Non sono ancora noti i dettagli dell'emendamento, ma è evidente il cambio di prospettiva, con l'eliminazione del divieto ed una apertura alla stabilizzazione del personale. Bisognerà tuttavia attendere di leggerne il testo per capire come questa proposta potrà essere compatibile con la legge che stabilisce che le assunzioni della PA debbano avvenire per concorso.
Bisognerà anche capire se e come si potrà scegliere la regione in cui si verrà assunti (perché non è detto che il posto vacante e disponibile che uno potrebbe prendere per il ruolo sia lo stesso che ha preso per qualche supplenza, anzi, spesso non è così).
Bisognerà anche vedere se questo emendamento passerà, in caso positivo si tratterebbe comunque di una misura valida per pochi precari, perché sono in pochi ad ottenere incarichi di supplenze al 31 agosto.
Nella scuola secondaria la maggior parte delle supplenze al 31 agosto (se non addirittura tutte) vengono assegnate alla I e alla II fascia delle GI, tutte persone che probabilmente arriveranno al ruolo attraverso il concorso adesso in atto riservato agli abilitati e che darà luce alle GMRA.

L'emendamento forse potrebbe avere effetti diversi per primaria e infanzia, in ogni caso diversi articoli pubblicati da altre testate contengono alcune imprecisioni, parlando erroneamente di un provvedimento che eviterebbe il licenziamento di precari che prestano supplenze. La platea a cui potrebbe essere rivolto l'emendamento dovrebbe riguardare docenti precari che, secondo la normativa attuale (Legge 107), se e quando raggiungeranno le 3 supplenze al 31 agosto non potranno accettarne una quarta al 31 agosto, ma ovviamente possono accettare tutte le altre tipologie di supplenze, comprese quelle annuali al 30 giugno.

Quindi ad oggi la norma per quanto avversata dai precari, non impedirebbe loro di lavorare, ma semplicemente di non poter accettare più quel tipo di supplenze se hanno già avuto 3 contratti al 31 agosto.
Con l'emendamento in via di approvazione invece potrebbero vedersi, finalmente, riconosciuto un diritto alla stabilizzazione, finora negato raggirando la sentenza europea, probabilmente dovendo però sostenere un concorso riservato se non già idonei a procedure concorsuali visto l'obbligo previsto dalla Costituzione per l'accesso ad impiego pubblico.

Al riguardo va detto che chi è presente in GAE ha sicuramente già superato una prova a valore concorsuale per il superamento ad esempio del concorso del '99 o perchè inserito a seguito di procedure abilitative il cui esame di stato finale aveva valore concorsuale come ad esempio SSIS o i corsi riservati del 2005 (DM 21/05 e DM 85/05 riservati anche ai diplomati magistrali). Diversamente sarebbe invece necessario dover sostenere un concorso anche solo riservato e pro-forma per i tantissimi docenti abilitati con PAS, TFA o i diplomati magistrali che non abbiano mai superato un concorso né seguito un percorso  riservato con valore di idoneità concorsuale.
Ribadiamo comunque che la norma si potrà applicare solamente ai docenti che abbiano o avranno stipulato 3 contratti al 31 agosto su posto vacante e disponibile