Topic-icon Ricostruzione di carriera

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04/10/2013 12:42 #736 da Mery
Ricostruzione di carriera è stato creato da Mery
Volevo un' informazione in merito al punteggio acquisito in una scuola paritaria.
Mi hanno informata che il punteggio resta tale per l'aggiornamento della graduatoria, ma è dimezzato , durante la ricostruzione di carriera , per l'immissione in ruolo

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04/10/2013 14:47 - 04/10/2013 14:54 #743 da C.A.
Risposta da C.A. al topic Ricostruzione di carriera
l docente di ruolo può richiedere la ricostruzione di carriera dopo aver superato il periodo di prova; i suoi effetti decorrono quindi dalla conferma in ruolo (1 settembre dell'anno successivo a quello dell'immissione in ruolo).

Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo)
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.

PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Si valutano:

Il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie.
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
Il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
Non si valutano:
Il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Si valutano:

Gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria;
Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Si valutano:

I servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali;
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Ultima Modifica 04/10/2013 14:54 da C.A..

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04/10/2013 15:29 #745 da Mery
Risposta da Mery al topic Ricostruzione di carriera
;) Grazieeeeeeeeee
Come sempre impeccabili.

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