Stampa
Visite: 48231

PSN Domanda ATA II Fascia 2021 23Al via da lunedi 22 marzo l'aggiornamento delle domande di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il prossimo triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione con il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 18 marzo 2021 ha disciplinato l’aggiornamento che riguarda i profili professionali di: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi.
Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate online dal 22 marzo al 22 aprile 2021. Il DM 50/21 (articolo 5) prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Di seguito riportiamo l'ottima guida elaborata dalla CISL con tutte le novità ed indicazioni per poter proodurre correttamente la domanda.

NOVITÀ’

N.B.: La scelta delle scuole è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nel precedente triennio e che presentano solo la domanda di conferma o aggiornamento.

ATTENZIONE

Le nuove graduatorie di istituto di III fascia sostituiscono quelle del triennio precedente, pertanto gli interessati dovranno comunque presentare domanda di:

In attesa che l’amministrazione fornisca ufficiali tabelle di corrispondenza, il codice da utilizzare nel modello di domanda D1 nel caso di nuovi diplomi è genericamente indicato con la sigla ALTT.

N.B.: In sede di caricamento sarà necessario indicare il titolo di studio. Sarà poi il programma ad effettuare l’abbinamento con le aree.

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALLA TERZA FASCIA (artt.2 e 3)

I TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI SONO DIFFERENZIATI TRA:

N.B.: i trenta giorni di servizio possono essere stati prestati anche in modo non continuativo, nella scuola statale e in posti corrispondenti al profilo, e/o area professionale degli assistenti tecnici, richiesti.

NUOVI ASPIRANTI, per i quali sono richiesti i titoli di studio previsti nella sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008. Nel dettaglio:

N.B.: Le specificità sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza Titoli - Laboratori di cui all’Allegato C.

Per i Diplomi di Maturità conseguiti dopo la Riforma degli Ordinamenti del 2010 (DPR 87 e 88) è previsto l’utilizzo di un codice provvisorio (ALTT) che la scuola abbinerà al corrispondente laboratorio utilizzando le tabelle di confluenza dei vecchi titoli di accesso con quelli derivanti dalla nuova Riforma.

Gli aspiranti assistenti tecnici che accedono al laboratorio di “conduzione e manutenzione autoveicoli” devono indicare il possesso della patente D nonché la relativa abilitazione professionale “CQC persone”.

Per l’accesso ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a fluido”, devono indicare il possesso del patentino per la
conduzione di caldaie a vapore.

 Diploma di qualifica professionale specifica in:

Collaboratore Scolastico:

Non può presentare domanda, ai sensi dell’art.3, chi:

SCELTA DELLA PROVINCIA (art.4)

Il principio alla base di tutte le graduatorie è il seguente: si può stare in una sola provincia per tutte le graduatorie e per tutti i profili

L’aspirante già inserito per altro profilo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento deve presentare la domanda nella provincia ove è già inserito.

Nel caso, invece, in cui intenda cambiare la provincia, l’aspirante deve obbligatoriamente chiedere il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente o elenco provinciale ad esaurimento/graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici compilando il modello per il Depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

La richiesta di depennamento sarà indirizzata all’ambito territoriale competente e sarà inviata automaticamente dal sistema all’ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie l’aspirante è inserito, nello stesso momento in cui l’aspirante inoltra, con apposita funzione, la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia, come previsto dall’art.2, comma 3.

La cancellazione avverrà con la produzione delle graduatorie definitive.

Nota Bene

Chi si depenna dalle graduatorie permanenti (24 mesi) di una provincia e si inserisce nella III fascia di un’altra provincia, potrà al primo aggiornamento utile inserirsi nella graduatoria permanente della nuova provincia.

Invece, chi chiede il depennamento dall’elenco provinciale/graduatoria ad esaurimento di collaboratori scolastici (II fascia), per potersi inserire nelle graduatorie d’istituto di terza fascia di una diversa provincia, non potrà più chiedere l’inserimento nell’elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa.

Tenuto conto delle indicazioni di cui sopra, la provincia potrà essere individuata secondo le seguenti modalità:

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art.5)

È previsto che le domande di inserimento/aggiornamento/conferma/depennamento debbano essere prodotte esclusivamente attraverso il sistema POLIS, mediante le credenziali SPID ovvero con utenza valida per l’accesso ai servizi di Istanze On Line.

La domanda dovrà comunque essere inoltrata ad una istituzione scolastica che avrà il compito di valutare la medesima istanza. Ricordiamo che non è possibile inoltrare domande alle scuole delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta.

Tipologia di domande.

All’atto della compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento/conferma l’aspirante dovrà dichiarare, scegliendo uno tra i seguenti codici:

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI ASPIRANTI (art.6)

I controlli in merito alla dichiarazione degli aspiranti sono effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro. I controlli riguarderanno tutte le graduatorie in cui l’aspirante è incluso.

Sulla base dei controlli effettuati il Dirigente scolastico:

N.B.: La convalida, in sede di verifica, dei titoli dichiarati comporta la validazione degli stessi anche per i periodi di vigenza delle graduatorie dei trienni successivi.

Il servizio prestato dall’aspirante senza il prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto senza l’attribuzione di alcun punteggio.

NULLITÀ' DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA (art.7)

È prevista l’esclusione dalle graduatorie nei casi in cui:

Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione

Le autodichiarazioni mendaci comportano oltre l’esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento anche l’irrogazione delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI - RICORSI (art. 8)

È prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Avverso l’esclusione, la nullità della domanda ovvero i punteggi è ammesso il reclamo al Dirigente scolastico della scuola in cui si è presentata l’istanza. Il reclamo deve essere prodotto entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nello stesso termine di 10 giorni può essere prodotta domanda di correzione degli errori materiali.

La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente nell’ambito di ciascuna provincia. A tal fine, il competente Ufficio Territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

Successivamente alla pubblicazione definitiva, le graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Gli aspiranti che hanno prodotto ricorso avverso i provvedimenti di nullità o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e sulla base del provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.

N.B.: per le eventuali contestazioni relative al contratto di assunzione ovvero alla mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami sono inoltrati al Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si è verificata la fattispecie.

INTERPELLO DEGLI ASPIRANTI e CONVOCAZIONE (artt.9 E 10)

Le scuole, prima di attivare la procedura di convocazione, verificano sul sistema se gli aspiranti a supplenza sono totalmente inoccupati, parzialmente occupati e possono completare l’orario secondo l’art. 4 del D.M. 430/2000 (completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico), oppure se occupati con supplenza temporanea con possibilità di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche ed oltre.

La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita. Il messaggio inviato all’aspirante dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta, e cioè:

Nel caso in cui l’utilizzo della funzione SIDI non fosse possibile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già note (art. 9 DM 26 giugno 2008, n. 9), assicurando in ogni caso il contenuto della proposta di assunzione.

DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE FAQ PUBBLICATE SUL SITO DEL MI IN OCCASIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2017/20 CHE POTREBBERO ESSERE UTILI ANCHE CON IL RINNOVO.
https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/faq.shtml

Si intendono i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'. Si allega la tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento.

Sì è possibile come si desume espressamente dai modelli di domanda anche se nulla si dice al riguardo nel DM 640/2017. E'richiesta comunque la conoscenza
di base della lingua slovena

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco.

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le
comunità isolane e le unioni di comuni.

Si tratta di attestati rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati ma pur sempre istituiti da soggetti pubblici. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici.

Ricordiamo inoltre che: