Un emenamento al Decreto Scuola, in discussione domani alla Camera, potrebbe provocare un terremoto alle graduatorie ad esaurimento frenando lo scorrimento delle stesse a danno dei precari in attesa del ruolo. L'emendamento propone infatti l'abolizione di due commi della legge 167 del 2009 e se approvato provocherebbero uno stravolgimento delle Graduatorie ad Esaurimento.

Con lo stesso emendamento, infatti, proposto dal parlamentare Di Lello si dispone

  • l'abolizione della divieto di spostamento del punteggio precedentemente valutato su altra classe di concorso. Quindi secondo questo emendamento, se dovesse essere approvato sarà comsentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu' specifiche graduatorie.

  • Reinserimento retroattivo dei docenti di ruolo depennati dalle graduatorie ad esaurimento per le altre classi di concorso in cui erano già presenti e diverse da quelle per la quale sia stato immesso in ruolo.

Questo il testo dell'emendamento 15.14:

 "Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.
15. 14. Di Lello. 

Questi i due commi della legge 167/2009 che sarebbero aboliti:

"4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu' specifiche graduatorie. 

4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso."