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neoimmessi

Il Miur ha emantato il D.M. n.850 del 27/10/2015 con cui ha finalmente fornito indicazione in merito alle attività formative e ai criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova col quale ha chiarito in modo inequivocabile la possibilità di effettuare l'anno di prova e la formazione per i neoimmessi in ruolo con nomina giuridica che non hanno dunque preso servizio presso la provincia assegnata con la fase B (e quindi anche per chi sarà nella stessa situazione in fase C) .

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Ferma restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, le attività formative previste per il periodo di prova, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti, sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:

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  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer” e osservazione in classe;
  4. formazione on-line.
  1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
    1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
    2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
    3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
  2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)

  1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
  2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
  3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento  sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
  4. In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6.
  5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
    1. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
    2. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
    3. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
  6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Ricordiamo che PSN già dall'anno scorso ha creato un gruppo di supporto per i docenti neoimmessi:

Docenti neoimmessi: Gruppo di supporto e raccolta di materiali del corso di formazione obbligatoria

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