Per i gravissimi danni riportati da un'alunna con un salto sulla pedana elastica, dopo 26 anni arriva a carico della professoressa un risarcimento milionario a favore del Ministero dell’Istruzione per 3.998.417,50 euro oltre interessi legali.

La protagonista di questa vicenda sulla sedia a rotelle ci sta fin dai tempi della scuola, quando un incidente durante l’ora di educazione fisica le ha tolto l’uso delle gambe. 

Ora ha più di 40 anni e, dopo più di 20 anni, i processi si sono definitivamente conclusi.

Una pronuncia storica, per la sua portata espansiva, quella della Corte dei Conti, sezione Lazio, n. 751/2014 del 28 ottobre – connessa ad una condanna civile - dove è stata riconosciuta la responsabilità erariale della professoressa di educazione fisica negligente.

Non si tratta del giudizio sui danni diretti alla donna oggi diversamente abile, ma di quello in cui la procura ha legittimamente preteso dall’insegnante - per essere stato condannato il Ministero dell’Istruzione in sede civile - un risarcimento di 3.998.417,50 €, oltre interessi legali.

 

Veniamo ai fatti. Nel settembre 1988, nel corso di una lezione di educazione fisica, tenuta dalla professoressa al suo primo giorno di insegnamento in quel liceo, l’alunna, nell’eseguire un esercizio ginnico con attrezzo, si era gravemente infortunata rimanendo con handicap motori. Dalle prove emerse nel giudizio civile, e come prevede la normativa, risultava responsabile l’istituto, con conseguente pronuncia di risarcimento da quantificarsi nel preciso ammontare.

E l’insegnante? Secondo la procura contabile, questa era venuta meno ai suoi doveri istituzionali con grave e inescusabile negligenza e con relativaresponsabilità erariale.

La donna non conosceva le capacità atletiche della liceale (era il primo giorno) e si trovava a distanza eccessiva dal luogo di esecuzione dell’esercizio ginnico: questo ne avrebbe precluso ogni possibilità di intervento per evitare o ridurre le conseguenze di un’errata manovra.

La difesa, eccependo la bassa difficoltà dell’esercizio (pedana elastica), aveva insistito per la mancanza di ogni responsabilità anche in considerazione del fatto che l’evento sarebbe stato comunque imprevedibile.

Prima di pronunciarsi, per la responsabilità davanti la Corte dei Conti, nel 2003 i giudici avevano sospeso la causa, in attesa della conclusione del procedimento in sede civile che accertasse in modo definitivo l’ammontare dei danni fisici da risarcire alla ragazza ormai trentenne.

Ebbene, dopo tre gradi di giudizio ed un rinvio alla Corte di Appello di Roma, nel febbraio 2014 i giudici civili hanno quantificato definitivamente il risarcimento in €. 3.998.417,50, oltre interessi legali.

Tale somma quindi, secondo la procura che ha poi corretto nella misura la richiesta di condanna dopo la sentenza civile, era la stessa che la professoressa avrebbe dovuto risarcire al Ministero.

Premesso ciò, la domanda che si sono posti i giudici è stata: il risarcimento del danno a cui è stata condannata l’amministrazione (il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per i danni alla ragazza, può essere valutato, a sua volta, come danno erariale della professoressa, in quanto da lei direttamente causato?

Dalla sentenza civile è emerso che vi fosse l’esistenza “del nesso eziologico tra il comportamento dell’insegnante che si è posta a cinque metri dal luogo in cui si svolgeva l’esercizio e l’evento dannoso”.

Sebbene il concorso di colpa (60 % docente, 40% l’alunna) abbia comportato una originaria riformulazione del danno complessivo inizialmente valutato (€. 4.555.485,49), i giudici, prendendo spunto dalle risultanze dei giudizio civile, non hanno avuto dubbi: sussistono tutti i presupposti per la responsabilità erariale della professoressa che dovrà risarcire integralmente lo Stato.

Si legge nella sentenza: “trattasi, come è noto, di una tipica fattispecie di “danno indiretto”, il cui momento genetico va ravvisato, nella fattispecie, in quello del pagamento, eseguito dall’Amministrazione statale a fronte di un giudicato civile di condanna per il comportamento di un proprio dipendente, lesivo di un interesse del terzo patrimonialmente valutabile”.

Se la professoressa fosse stata vicina alla pedana elastica (era a circa 5 metri di distanza), avrebbe avuto verosimilmente il tempo e il modo di avvedersi che la sua allieva stava eseguendo un diverso esercizio e/o in maniera errata quello da lei indicato.

Sarebbe potuta intervenire o almeno tentarci.

L’insegnante ha erroneamente confidato nella capacità atletiche dei suoi alunni, soprattutto perché, essendo il primo giorno di lavoro in quel liceo, la sua “sicurezza” era solo una presunzione non sorretta da alcun fondamento obiettivo.

“…Stante la gravissima negligenza che ha contraddistinto la sua scelta di porsi ad una distanza dal luogo dell’esercizio che si è rivelata, purtroppo, decisiva nella dinamica dell’evento…”, non ci sono stati margini di scusabilità, la donna pagherà allo Stato 3.998.417,50, €, oltre interessi legali.

 La condanna è pesantissima e sicuramente costituisce un monito per tutti i pubblici dipendenti che, a diverso titolo, ora si sentiranno, ancor di più, sotto la lente della Corte dei Conti, che si pronuncia anche a distanza di decenni.

Di certo la sentenza apre un varco per tutti quel casi “in bilico” tra ragionevole scusabilità e colpa del dipendente pubblico, il tutto a favore di un’Amministrazione che, quando è messa alle spalle al muro, tira fuori l’arma del “danno erariale indiretto”.

Fonte
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/novembre/1414835331392.html
Autore Luca Tosto