Prof. Antonello Ciardo – Il Decreto del Direttore Generale n. 58 del 2013, infatti, all'art. 1, comma 3, stabilisce espressamente che ai fini dell'accesso al TFA Speciale "E' valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta", senza fare alcun riferimento alle vecchie aree disciplinari AD01, AD02, AD03, AD04.

 

Tale servizio pertanto, senza alcuna ambiguità interpretativa, deve essere riconducibile alla classe di concorso richiesta.

Nella Scuola Secondaria di II Grado, in terza fascia di circolo e d'istituto (non abilitati), non esistono più le aree disciplinari del sostegno.

Infatti il D.M. n. 62 del 13 luglio del 2011, all'art. 4, comma 11, ha abolito le citate aree disciplinari, costituendole tutte in un unico elenco di sostegno, denominato ADSS (Area Disciplinare Sostegno Secondaria)

Ne consegue chiaramente che, ai fini dell'accesso al TFA Speciale, il docente nominato su posto di sostegno, nella Scuola Secondaria di II Grado, (con titolo di specializzazione o senza), attinto dalla citata area disciplinare ADSS, tale servizio è valido a tutti gli effetti ai fini del cumulo dei tre anni richiesti come requisito di accesso al TFA Speciale, nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

Fonte OS