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Categoria: Normativa
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Gianluigi – nell'articolazione dell'orario di servizio giornaliero, la dirigente scolastica mi ha imposto di non fare più di 4 ore di servizio al giorno adducendo che in caso contrario la si potrebbe tacciare di comportamento antisindacale (Avevo chiesto di essere impiegato anche 5 ore consecutivamente). Volevo da te delucidazioni in merito, e se la materia è regolata a livello normativo o di contrattazione collettiva. Ti ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Gianluigi,

come più volte detto, per il personale docente non esiste in materia una previsione contrattuale.

Ricordiamo che contrattualmente la materia è regolata solo per gli ATA: l'art. 51/3 del CCNL/2007 prevede che l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell' orario di lavoro" prevede all'art. 8 che qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Ma l'art. 2/3 dello stesso decreto è molto chiaro: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

Pertanto, l'eventuale comportamento antisindacale o comunque non corretto del Dirigente si potrebbe ravvisare solo nel non rispetto dei criteri stabiliti in un regolamento che appunto preveda un orario massimo giornaliero di lavoro che il docente non può superare.

Altrimenti non ci può essere comportamento antisindacale.

Il tutto, quindi, può solo essere rimandato ad un eventuale contratto di istituto o, in macanza di quest'ultimo, al buon senso.

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/10/13/orario-dei-docent-ancora-sullorario-di-lavoro-giornaliero-dei-docenti/