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Categoria: Normativa
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Lalla - L'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 ha istituito la retribuzione professionale docenti, nel cedolino unico viene identificata col codice 677/001. Si tratta di un assegno tabellare, di 164 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

 

La Retribuzione Professionale docenti (RPD) spetta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.

Il Miur lo ha chiarito nella nota del 17 dicembre 2012

"Si rammenta infine che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997"

Il compenso spetta quindi ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica

La RPD è assoggettata alle seguenti ritenute previdenziali:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.

fonte http://www.orizzontescuola.it/guide/supplenze-temporanee-graduatorie-istituto-nello-stipendio-non-spetta-retribuzione-professional