Sentenza GdLUna ordinanza appena emessa e che pubblichiamo in esclusiva su PSN, per il suo carattere innovativo, potrebbe mettere in discussione la stesura del contratto di mobilità del 2017 riguardo ad un aspetto fondamentale per definire le precedenze dei docenti in fase interprovinciale. L'ordinanza ha stabilito che l’assistenza al genitore disabile da parte del figlio è un diritto sancito da una legge e un contratto collettivo nazionale, non può derogare questo diritto. Quindi è illegittimo negare la precedenza nei trasferimenti interprovinciali a coloro che assistono i genitori disabili secondo la legge 104.

Questa è la sostanza dell’ordinanza emessa dal tribunale del lavoro di Vercelli, con la quale condanna il MIUR a riconoscere ad una docente la precedenza per assistenza a genitore disabile, che non le era stata riconosciuta nella mobilità interprovinciale.

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Come è noto, l’art 13 punto V del CCNI mobilità (pubblicato in data 8 aprile 2016), al punto V ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE, precisa che “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”. Ciò significa che per i docenti che assistono i genitori disabili non c’è precedenza nella fase interprovinciale della mobilità, facendo venir meno il diritto all’assistenza, che invece il dispositivo del testo unico 297/1994 prevede esplicitamente all’art 601, quando afferma che “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

Secondo l’ordinanza di questo giudice, il CCNI dell’8.04.16 ha violato la norma imperativa fissata dall’art. 33 legge 104 per l'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, operando una surrettizia deroga al principio dettato dalla L.104/92, nel momento in cui è stata esclusa l’operatività della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, come invece previsto da art. 601 del TU 297/1994.

Molto interessante è l’osservazione del giudice, secondo il quale la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti.

Nell’ordinanza del GDL di Vercelli si sottolinea che il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 alle esigenze organizzative dell’amministrazione. In questo caso infatti il CCNI viola la norma imperativa fissata dall’art. 33 della legge 104, che tutela interessi primari garantiti costituzionalmente, che non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela.

In pratica, le esigenze organizzative del comparto scuola, nel confronto degli interessi tutelati, devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza.

Non è la prima sentenza rivoluzionaria in materia: infatti lo stesso giudice di Vercelli fa riferimento alle argomentazioni espresse da GDL di Benevento in analoga situazione: “La norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa di rango superiore - nel nostro caso la legge 104 (n.d.r) – limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa non rivestano il grado di parentela indicato.

Gli unici limiti che dovrebbero valere, anche in caso di trasferimento interprovinciale, sono quelli previsti dall’art. 33/104.

A questo punto è lecito chiedersi se il Miur terrà conto di queste indicazioni nel prossimo contratto di mobilità per l'anno 2017 per evitare futuri contenziosi e garantire il diritto all'assistenza del genitore disabile anche per i docenti che chiederanno trasferimento interprovinciale.

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