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Categoria: Guide
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PSN propone una indispensabile guida rapida alla maternità e paternità  del personale docente  per essere informati sui propri diritti per  congedo parentale , astensione obligatoria, interdizione dal lavoro, malattia bambino, parto anticipato o prematuro e tanto altro.  Una guida indispensabile da tenere sempre sotto mano per conoscere e far valere i propri diritti.

 

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Qui un'altra preziosa guida per il personale precario: LA INDISPENSABILE GUIDA RAPIDA ALLE ASSENZE DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

TIPO DI ASSENZA

DURATA

RETRIBUZIONE

Permessi per effettuare esami e controlli prenatali

Art.14 D.Lvo 151/01

Senza alcun limite

Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite specialistiche nei casi in cui debbano essere eseguite durante l’orario di lavoro, per la fruizione occorre presentare apposita istanza e relativa giustificazione

intera

Interdizione dal lavoro per “gravi complicanze della  gravidanza o di persistenti forme morbose”

(Art.17 comma2 lett.a) D.L.vo151/01

La proposta deve essere documentata dal ginecologo e

all’ASL competente (DL 5/12 decreto semplificazioni ) che rilasci ricevuta di presentazione da trasmettere  alla scuola .Può essere per uno o più periodi secondo la richiesta e fino alla data di inizio della maternità obbligatoria

Intera ruolo e supplenti.

Supplenti dopo la scadenza della nomina

Indennità 80% della retribuzione  media mese   precedente compresa 13^ Circ.INPS 8/03

Non vale ai fini della pensione e del servizio.

È riscattabile ai fini della  pensione.

Interdizione dal lavoro “quando le condizioni ambientali sono ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino”

Art.17 (comma2 lett.c) D.L.vo 151/0

È generalmente concessa alle sole docenti della scuola dell’Infanzia può essere disposta d’Ufficio o su domanda dell’interessata e va richiesta all’Ispettorato Provinciale del Lavoro che verifica (d’ufficio o tramite ispettore) che ci sia rischio e che la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni

Intera ruolo e supplenti.

Supplenti dopo lascadenza della nomina

Indennità 80%della retribuzione  media mese  precedente compresa 13^ Circ.INPS 8/03

Non vale ai fini della pensione e del servizio.

È riscattabile ai fini della pensione.

Interruzione della gravidanza

(spontanea o terapeutica)

Prima del 180° giorno è considerata malattia

L’assenza e determinata dal medico curante e come per tutte le malattie sono da rispettare le fasce di mreperibilità ed è possibile la visita fiscale.

intera se non superato il tetto di giorni di malattia previsti dal CCNL.

L’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno è considerata parto a tutti gli effetti spettano tre mesi di congedo per maternità. Inoltrare alla scuola documentazione attestante interruzione dopo 180 ° giorno e richiedere congedo per maternità è in fase di attivazione la trasmissione telematica obbligatoria da parte del medico/struttura)

Intera ruolo e supplenti. A Supplenti fuori nomina entro 60 gg dall’ultimo  servizio indennità 80% della retribuzione media mese precedente  compresa 13^ Circ.INPS 8/03

 Congedo per maternità 
(astensione obbligatoria)
       Prima del parto

Due mesi prima della data presunta del parto  E’ possibile posticipare di un mese il congedo, previa
certificazione medica che lo consenta e recuperare il  mese mancante aggiungendolo a quelli previsti dopo il  parto. Inoltrare richiesta con certificato medico  attestante la data presunta del parto. (è in fase di  attivazione la trasmissione telematica obbligatoria da parte del medico/struttura) 

Per i Supplenti in congedo per maternità che hanno ricevuto una nomina non è necessaria la
presa di servizio

Intera ruolo e supplenti.
Supplenti fuori nomina  entro 60 gg dall’ultimo servizio indennità 80% indennità 80% della retribuzione media mese precedente compresa 13^  Circ.INPS 8/03

Congedo per maternità
( astensione obbligatoria)
       Dopo il parto

Tre mesi dopo la data presunta del parto o del parto  se avvenuto successivamente. I mesi sono elevati a  quattro se si è posticipato il congedo per maternità di  un mese (vedi sopra). 
Inoltrare alla scuola entro 30 giorni certificato  nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva. 
Per i Supplenti in congedo per maternità  (obbligatoria che hanno ricevuto una nomina non è  necessaria la presa di servizio 


Intera ruolo e supplenti. 

Supplenti fuori nomina entro 60 gg dall’ultimo  servizio (da presentare all'ultima scuola dove è stato prestato servizio ) indennità 80% della retribuzione media mese precedente compresa 13^  Circ.INPS 8/03

Congedo per paternità 
(astensione obbligatoria)

 Il padre ha diritto al congedo di tre mesi o alla parte residua del coniuge in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del bambino (da documentare)  Intera
 Congedo obbligatorio padre lavoratore (L.92/12 articolo 4 comma 24 lett.A)

Istituito per il padre lavoratore dipendente 1 giorno di congedo obbligatorio da fruirsi entro e non oltre il 5 mese di vita del bambino la normativa NON si applica ai lavoratori pubblici fino a che non venga emanate specifica normativa circolare Funzione Pubblica

Congedo facoltativo del padre (uno o due giorni) L.92/2012

Deve essere fruito entro il 5 mese di vita del bambino non essendo un diritto autonomo ma derivato dal congedo obbligatorio della madre e lei che deve rinunciare espressamente ai giorni (uno o due) durante il suo congedo obbligatorio

  

Parto anticipato o prematuro

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta  del parto spetta comunque la differenza di giorni dal parto alla data presunta purché entro il limite di cinque mesi previsto dalla legge. 

Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza in struttura pubblica o privata la madre può chiedere di rientrare al lavoro (previa  presentazione di certificato medico che lo consenta)  Il periodo non fruito prima del parto e quello dopo il parto decorrono dalla data di dimissioni del bambino (da documentare) Alla madre rientrata al lavoro spettano comunque i permessi orari per allattamento

Ruolo e supplenti coperti
da nomina: intera.

Supplenti fuori nomina  entro 60 gg dall’ultimo  servizio (da presentare all'ultima scuola dove è stato prestato servizio ) indennità 80%  della retribuzione media
mese precedente  compresa 13^
Circ.INPS 8/03
Non vale ai fini della  pensione e del servizio.
È riscattabile ai fini  pensione.

Nota importante
L’art.24 comma 4 del D.L.vo 151 afferma che “Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in  godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità   di disoccupazione”.
Al comma successivo si aggiunge:
“La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di  disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo  dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento  dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto  e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità  di maternità, ventisei contributi settimanali”.  

Periodi di riposo entro il 1^ anno di vita del bambino (Riduzione di orario per allattamento) 

Dopo il congedo per maternità obbligatorio, in caso di  rientro al lavoro e entro il primo anno di vita del  bambino spetta una riduzione oraria per allattamento  di : 
1 ora giornaliera con orario di servizio giornaliero  inferiore alle sei ore 
2 ore giornaliere per orari giornalieri superiori alle sei  La riduzione di due ore può essere cumulata nel  giorno, non è possibile cumulare tutte le ore in un  giorno la settimana. 

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati (indipendentemente dal numero di gemelli) e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre 
Il lavoratore può usufruire del periodo di riposo se i  figli sono affidati al solo padre in alternativa alla  madre se sia lavoratrice autonoma

Intera

Congedo parentale  (Astensione facoltativa)

La seguente sezione va integrata con le seguenti novità link:

Sostegno Maternità e Paternità: tutte le novità in vigore dal 2015

La madre e/o il padre hanno diritto a massimo sei  mesi : complessivamente non è però possibile  superare il tetto massimo di 10 mesi nei primi 8 anni  di vita del bambino.
Se il padre fruisce di almeno tre mesi continuativi il  tetto massimo è elevato a 11 mesi.
Spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne  ha diritto entro il limite di sei mesi.
In presenza di un solo genitore spettano 10 mesi
Il periodo può essere frazionato secondo le seguenti  modalità:
- La comunicazione deve pervenire 15 gg prima  della scadenza del primo periodo
- Tra un periodo e l’altro deve esserci rientro in  servizio effettivo altrimenti l’eventuale giorno  festivo ricadente verrà compreso d’ufficio

 Ruolo e supplenti  nei primi 30 gg al 100%  restanti al 30%. 
Nel periodo retribuito al  30% non si maturano  Ferie e 13a mensilità  Sono conteggiati i congedi fruiti da entrambi 
i genitori. 

 




Voucher per Baby Sitting L.92/2012

La legge ha istituito un contributo in voucher per baby sitting o per asili nido per le lavoratrici del settore PRIVATO o PARASUBORDINATE che rinuncino al congedo parentale facoltativo. Attualmente quindi le lavoratrici pubbliche NON possono utilizzare tale istituto .

Parti gemellari

Astensione obbligatoria prima e dopo il parto  stessi diritti del parto non gemellare
Riduzione di orario per allattamento i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono  essere utilizzate dal padre
Astensione facoltativa
La madre e/o il padre hanno diritto a sei mesi per  ogni bambino


Malattia del bambino 

Entro il terzo anno di vita del bambino nessun limite .

5 giorni annui per ciascun genitore dopo il 3° anno e  entro l’8°
La domanda deve essere inoltrata alla scuola documentata con certificato di malattia del bambino
I giorni non possono essere fruiti congiuntamente dai  due genitori pertanto all’atto della richiesta deve  essere allegata dichiarazione che l’altro genitore non è  in congedo per lo stesso motivo

Retribuzione intera 30 gg per ogni anno di vita del bambino fino al 3 anno. Senza retribuzione oltre.

I 5 giorni annui  dopo il 3 anno sono senza retribuzione.

 

 Importante integrare con le novità introdotte dal 2015

Sostegno Maternità e Paternità: tutte le novità in vigore per il 2015