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di Paolo Pizzo  - Oggi presentiamo un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.

 

Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.

Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).

In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). 
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.

In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:

I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

Nota bene

La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:

In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”

Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:

Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.

Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.

Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):

Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:

Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.

Durante tale periodo:

Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.

È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia. 
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.

Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.

 

Fonte : http://www.orizzontescuola.it/news/personale-della-scuola-e-assenze-malattia-chiarimenti-docenti-dirigenti-e-segreterie-scolastich