di Paolo Pizzo - La procedura di visione delle graduatorie di circolo e di istituto (piattaforma VIVIFACILE”) è finalizzata a dare alle scuole la possibilità di interpellare i soli aspiranti che siano in condizione, secondo le specifiche disposizioni regolamentari (D.M. 131/2007), di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento d’orario, la tipologia di supplenza offerta.

 

Condizione essenziale per il buon funzionamento della procedura è l’immediata comunicazione al Sistema Informativo della stipula del contratto e della presa di servizio del supplente così come dei nominativi degli aspiranti che siano incorsi nei comportamenti sanzionabili.

Questi, in sintesi, i principali criteri che presiedono all’accertamento così come le situazioni per l’attribuzione delle sanzioni conseguenti alle rinunce:

A. L’aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.

B. L’aspirante che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo non deve essere interpellato.

C. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli indicati nel punto B ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di lezione secondo il calendario regionale) o oltre.

D. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.

E. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di cui al punto C (per un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre) sia se ricada nell’ipotesi di cui al punto D (ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti).

F. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra “sino alla nomina dell’avente titolo” solo se su posto di sostegno.

G. È sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo (di qualunque tipologia di supplenza si tratti).

H. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento.

I. La rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell’offerta di supplenza.
In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico.

Nota bene

Le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie (graduatorie d’istituto) che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa (vedi i punti precedenti).

Ciascuna scuola, quindi, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunica immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

GRADUATORIE DI ISTITUTO : COME AVVIENE LA CONVOCAZIONE DEI SUPPLENTI TRAMITE LA PIATTAFORMA “VIVIFACILE”

Le scuole devono interpellare gli aspiranti a supplenze e riscontrarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “VIVIFACILE” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

a) Messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) Messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata supplenza tenendo comunque conto che:

a) Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso (torneremo più avanti su questa tipologia di supplenza).
b) Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
·I dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
·Il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
·Le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:
·L’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
·La data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Se Vivifacile non funziona 

Le modalità tradizionali di convocazione

SANZIONI

Nel caso la proposta di supplenza sia effettuata attraverso la piattaforma “VIVIFACILE”, la mancata risposta, nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la convocazione debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario,8 equivale a rinuncia esplicita.

Qualora la piattaforma “VIVIFACILE” non funzioni:

• Se la proposta di supplenza è effettuata attraverso i metodi tradizionali, la mancata risposta, nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale a rinuncia esplicita.
• Per i periodi di supplenza sino a 29 giorni la mancata risposta al fonogramma effettuato sul telefono fisso o sul cellulare, equivale a rinuncia formale.
• Per le graduatorie d’istituto, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 131/2007, è previsto che “La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia”, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

Per “aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza” rileva la sola inoccupazione nella scuola statale, pertanto anche se un docente è occupato nella scuola non statale si applicherà la sanzione

Quindi una prima rinuncia (l’aspirante dev’essere totalmente inoccupato nella scuola statale) non comporta alcuna sanzione. Quest’ultima si applica solo alla seconda rinuncia e per la stessa scuola (in ogni caso la sanzione ha validità solo per l’anno scolastico in corso e per la graduatoria e quindi l’insegnamento per cui si è stati interpellati).

Graduatorie di istituto: nomina specializzati non inseriti in alcuna provincia

fonte http://orizzontescuola.it/guide/graduatorie-istituto-quali-docenti-convocare-lutilizzo-della-piattaforma-vivifacile-sanzioni