Aggiornamento del 18/6/2014

Aggiornato il modello di diffida per l'attribuzione del bonus di sei punti aggiuntivo previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato anche per abilitazioni a cascata e per corsi assimilati alla SSis quali SFPCOBASILD e Corsi biennali in Didattica della Musica.

Il bonus aggiuntivo di sei punti, come chiarito in questo articolo, spetta per tutte le classi di concorso in cui il docente sia abilitato per frequenza di corso di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) che sia a cascata o meno, anche se non utilizzata come abilitazione per l'attribuzione dei 30 punti aggiuntivi.
Inoltre spetta per tutti i corsi assimilati alla SSIS quali Cobaslid, Scienze formazione Primaria (SFP) e alle abilitazioni conseguite con corsi biennali per Didattica della Musica. La diffida va inviata anche per poter ricorrere in caso di inottemperanza del Miur e richiedere risarcimento di eventuale mancata attribuzione del ruolo o di supplenza.

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Può essere infine inviato sia per raccomandata A/R che per
PEC ai seguenti indirizzi

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Dipartimento per l'istruzione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
D.g. per il personale scolastico: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e alle PEC degli Ambiti Territoriali provinciali di propria compentenza. 
Qui l'elenco di tutti gli indirizzi mail per l'invio del modulo di diffida tramite PEC agli Ambiti Territoriali

In allegato il modello di diffida da inviare scaricabile a questo link

Pubblicato il 17/6/2014

Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze da poco emesse, la n. 2928-14, 2929-14, 2930-14 e 2931-14 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto sia dal Miur che da docenti controinteressati avverso la sentenza del TAR in merito al bonus dei 6 punti per le abilitazioni SSIS e assimilati. Nel dettaglio, mentre per le sentenze 2930 e 2931 i giudici del CDS hanno respinto l'appello proposto da docenti controinteressati per aver ricorso fuori dai termini previsti dichiarandolo irricevibile, nelle sentenze 2928 e 2929 agli appelli proposti dal Miur, il CDS pur stabilendo l'inammissibilità degli stessi ha stabilito di confermare le motivazioni delle sentenze del TAR e, entrando nel merito della questione, ha deciso a favore del bonus di 6 punti.
L'appello del Miur appena rigettato dal CDS impugnava, infatti, le sentenze del TAR n. 33881/2010 e 33992/2010 in cui si riconosceva un punteggio aggiuntivo di 6 punti per i possessori di abilitazione Ssis rispetto a docenti presenti in Gae e abilitati con altre procedure.
La vicenda parte da lontano quando nell'aprile 2003, il ministro Moratti modifica la tabella A dei punteggi per il titolo di accesso alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) per assecondare le richieste di sindacati e i precari che allora si definivano storici (quelli inseriti nelle graduatorie per aver superato i concorsi del 99 e 90 o abilitati con procedure riservate), riconoscendo infatti 18 punti a questi ultimi in modo da ridurre il vantaggio per chi si inseriva in graduatoria con un bonus aggiuntivo di 30 punti per la frequenza di corso ssis. Con decreto del 16.4.2003 il Miur approva infatti una nuova tabella che continua a riconoscere nelle graduatorie permanenti 30 punti per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di corsi di durata biennale ma per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento si introduce un "bonus" di 18 punti prima non previsto nel decreto precedente. Ai sissini viene consentito in alternativa ai 30 punti aggiuntivi, dovuti per abilitazione presso le S.S.I.S., optare per un punteggio derivante dall'attribuzione del "bonus" di 18 punti se, sommando gli anni di servizio prestato durante i due anni di corso, ottengono un punteggio complessivamente più favorevole dei 30 punti. In pratica, addizionando 18 ("bonus") e 24 (12 + 12, due anni di servizio) si ottengono 42 punti. 

A seguito di ricorso di alcuni docenti sissini, il TAR nel luglio 2003 emette una sentenza che dichiara illegittimo il punteggio aggiuntivo di 18 punti attribuito ai docenti concorsisti o abilitati con procedure riservate.
La sentenza ovviamente stravolge le graduatorie costringendo il Miur a modificare le stesse prima di fare le immissioni in ruolo e le nomine per supplenze per l'anno 2003-4. 
Il Miur ci riprova però nel 2004, quando con il decreto per l'aggiornamento delle graduatorie (allora con cadenza annuale) viene approvata una nuova tabella
, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, ad esclusione di quelle conseguite per frequenza di corsi siss (a cui è stato attribuito il punteggio di 30 punti), in aggiunta al punteggio di abilitazione, siano attribuiti ulteriori 6 punti.
In sintesi, per i docenti abilitati con le scuole di specializzazione, sono attribuiti 30 punti che vengono associati a 12 per ciascuno dei due anni di tirocinio più 6 di bonus aggiuntivi (ma con divieto di valutare servizio) e sono invece attribuiti 6 punti aggiuntivi ai docenti abilitati con altre procedure diverse da SISS. Tale tabella, reiterata con d.m. 15 marzo 2007 viene poi sostanzialmente confermata anche nei successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento fino ai giorni nostri con l'ultimo appena emesso e riguardante il triennio 2014-17
Con le sentenze appena emesse dal Consiglio di Stato i ricorrenti, a cui aveva dato ragione il TAR, in possesso di abilitazioni conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (laurea in Scienze della formazione, Didattica della Musica o COBASLID) e iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento contestavano proprio il punteggio aggiuntivo di 6 punti riconosciuto ai possessori di abilitazioni diverse da quella da loro conseguita.
I ricorrenti lamentavano che attribuendosi alle abilitazioni o titoli abilitanti diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così equiparando di fatto i titoli in questione, si sarebbe annullato il valore aggiunto che la legge aveva riconosciuto all’abilitazione SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi all’insegnamento a cui il punteggio i 30 punti aggiuntivi, attribuiti al diplomati SSIS. Il punteggio aggiuntivo è infatti previsto dal D.M. 268/2001, (“Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione”), adottato in attuazione della legge n. 306/2000, con il quale è stato riconosciuto agli insegnanti SSIS, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, “un punteggio aggiuntivo … pari a trenta punti”. 
Punteggio determinato in 24 punti per il biennio del corso (pari al punteggio che avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento) e in 6 punti per il titolo abilitante, e che proprio nell’attribuzione di detto ultimo punteggio si concreterebbe il vantaggio per gli specializzati SSIS in ragione della frequenza del corso biennale e del superamento del relativo esame, 
costituendo detto punteggio “il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS” (CdS, VI, 30 dicembre 2002, n. 8252). 
Con l'accoglimento del ricorso il TAR  aveva disposto l’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata (punteggio A.5 del d.m. 15 marzo 2007). 

"A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con  esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori punti 6"

Il ricorso veniva accolto dal TAR disponendo l’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata e delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011 prescrivendo la modifica limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Ora il Consiglio di Stato respingendo l'appello del Miur nel merito della questione ha definitivamente dato ragione ai sissini sulla legittimità di un bonus aggiuntivo da attribuire solo a chi abbia conseguito abilitazione con frequenza presso scuole di specializzazione (SISS).
Ne consegue che  il Miur per ottemperare alla sentenza deve assicurare l'attribuizione di un punteggio "bonus" di 6 punti ai sissini ed assimilati e per farlo ha due possibilità:

  1. cancellare il punto A.5 della tabella di valutazione GAE
  2. cancellare la parte del punto A.5 nella parte in cui si afferma che quei punti NON vanno agli abilitati SSIS.

In pratica o toglie 6 punti a tutti concorsisti o abilitati non SSIS (come ad esempio abilitati con riservato) o attribuisce ulteriori sei punti a tutti gli abilitati SSIS che ovviamente non abbiano già giovato della sentenza TAR.

Al riguardo va detto che il team di legali di PSN ha espresso le seguenti considerazioni: il giudizio di ottemperanza di regola può essere presentato solo dalle parti in favore delle quali è stata resa la sentenza (è interpretazione dottrinaria perché nel codice non è scritto nulla al riguardo).

Vi sono però sentenze che stabiliscono il principio secondo il quale possono proporre il giudizio di ottemperanza anche i soggetti portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un provvedimento annullato, anche se non intervenuti nel giudizio purchè si tratti di una che annulli un provvedimento della PA e questo può essere certamente il caso specifico.

Il Miur ha però il potere di estendere gli effetti favorevoli della sentenza del CDS. In linea di principio l’Amministrazione è titolare del potere discrezionale di estendere gli effetti del giudicato a tutti coloro che versano in situazione identica a quella del ricorrente/i vittorioso/i.

Nel caso in cui questo non avvenga ci sono possibilità per i soggetti che non erano parti nei giudizi innanzi al TAR ed al Cds, di poter richiedere il giudizio di ottemperanza, poichè portatore dello stesso interesse della parte vittoriosa del giudizio. Il giudizio di ottemperanza va presentato al TAR e non ha limiti di tempo se non la prescizione decennale come previsto dall'art. 114 del codice del processo amministrativo. Naturalemente non si può restare inerti di fronte ad un diritto oramai accertato e pertanto occorre sollecitare l'Amministrazione in tutti i modi possibili per ottemperare a quanto stabilito. Pertanto è fortemente consigliato mobilitarsi attraverso l'invio di diffide a raffica che potrebbero anche essere inviate a mezzo pec all'indirizzo del Miur e dell'AT di competenza per accelerare i tempi di ricezione e chiedere l'adozione di un provvedimento di adeguamento al giudicato con un breve tempo per adempiere o con la pubblicazione delle nuove graduatorie ad esaurimento 2014-17 o ancor prima con atti amministrativi concreti tesi a garantire l'adesione alla sentenza del CDS. Solo nel caso di mancato riscontro e ottemperanza occorrerà procedere immediatamente alla notifica del ricorso per il giudizio di ottemperanza che come detto in precedenza alla luce di alcune interpretazioni giurisprudenziali, appare proponibile anche dai soggetti non intimati nè intervenuti nel giudizio, purchè si tratti di un giudicato che abbia annullato un provvedimento amministrativo.   

Professionisti Scuola invita pertanto a compilare ed inviare il modulo di diffida con allegato il proprio documento di riconoscimento all'AT di competenza della provincia di inclusione delle graduatorie per il triennio 2014-17 e al Miur. Solo nell'ipotesi di non ottemperanza del Miur alla sentenza del CDS, inverosimile a parere di PSN, visto che sarebbe foriera di ulteriori contenziosi per eventuali mancate nomine in ruolo o supplenze, sarà necessario ricorrere in giudizio per l'estensione e ottemperanza della sentenza del CDS.

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